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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 08461/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17109-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 925/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.10.2006,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Venezia, invocando l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo distinto dal mappale 56, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con usufrutto di [OSCURATO:PERSONA], e sul diverso fondo distinto dal mappale 128, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con usufrutto di [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori allegavano la costituzione del diritto reale, in tesi per convenzione, ed in ipotesi per usucapione; in subordine, invocavano la costituzione dello stesso per via coattiva, a cagione della condizione interlusa del fondo di loro proprietà.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda.

Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo invece l’intervenuta loro carenza di legittimazione passiva, per avere essi alienato il fondo di loro proprietà, previo frazionamento, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori evocavano dunque in giudizio detti ulteriori soggetti, estendendo nei loro confronti le domande svolte in atto di citazione.

I chiamati in causa si costituivano a loro volta, resistendo alla domanda ed eccependo l’inopponibilità, nei loro confronti, del titolo costitutivo del diritto di servitù allegato dalla parte attrice, per effetto dell’intervenuta approvazione, da parte del Comune di Fassò, del piano di lottizzazione di iniziativa privata “[OSCURATO:PERSONA]” e della conseguente dichiarazione di assoggettamento a pubblica utilità ed esproprio delle aree sulle quali l’edificazione convenzionata era stata materialmente realizzata.

Inoltre, i chiamati in causa eccepivano di aver stipulato con il Comune apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione residenziale, in attuazione dello strumento attuativo del piano di lottizzazione, con il quale si erano impegnati ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria dell’area, inclusi marciapiedi e strade, e a trasferire gratuitamente all’ente locale la proprietà delle relative aree, con conseguente assoggettamento di queste ultime al regime della proprietà pubblica.

Con sentenza non definitiva n. 66/2010, il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava invece, nei confronti delle altre parti convenute, la sola domanda di costituzione della servitù per titolo convenzionale.

La decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia, salvo che per il solo capo relativo al governo delle spese, con sentenza n. 2728/2015.

Con sentenza definitiva n. 763/2017 il Tribunale di Venezia rigettava tutte le residue domande della parte attrice, condannandola alle spese del grado.

Detta decisione veniva appellata dagli originari attori.

Interponeva invece appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], invocando una maggiore quantificazione delle spese del giudizio di prime cure da porre a carico della parte appellante principale.

Con la sentenza impugnata, n. 925/2022, la Corte di Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame principale, costituendo coattivamente la servitù di passaggio invocata dagli originari attori, a mente della natura interclusa del loro fondo, a carico dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., distinto dal mappale 681, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinto dal mappale

679. Riformava inoltre la pronuncia del Tribunale in punto di spese, che poneva per i 2/3 a carico delle parti convenute e in prime cure, in solido tra loro, compensandole per la restante quota di 1/3.

Rigettava, nel resto, tanto l’impugnazione principale che quella incidentale.

Regolava, infine, le spese del secondo grado secondo lo stesso criterio di quelle di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimate e non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalla parte controricorrente a cagione dell’asserito mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata.

Detta eccezione va rigettata, posto che – contrariamente a quanto asserito dai controricorrenti– in atti risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata.

Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a carico del Sardella le spese del primo e secondo grado di giudizio, pur se lo stesso non sarebbe mai risultato soccombente.

La decisione di seconda istanza, infatti, ha disposto la costituzione di servitù coattiva solo a carico dei fondi di proprietà, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (mappale 681) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mappale 679).

Con il secondo motive, invece, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato le spese senza applicare la maggiorazione prevista per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, senza indicare le ragioni di tale decisione.

La prima censura è fondata.

Dalla sentenza impugnata risulta che la servitù coattiva è stata costituita soltanto a carico dei fondi di proprietà, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (mappale 681) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mappale 679), e non anche di quello del Sardella.

Costui, pertanto, non poteva essere considerato soccombente e non poteva di conseguenza essere condannato alla refusione delle spese, né del giudizio di prime cure, né di quello di appello.

La seconda censura, invece, è infondata.

La maggiorazione prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per l’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, invero, non è obbligatoria, ma facoltativa.

Nel caso di specie, come lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 12 del ricorso), la Corte di Appello ha ritenuto corretta la liquidazione operata dal Tribunale ed ha espressamente respinto l’appello incidentale che, sul punto, il Sardella aveva spiegato.

La motivazione è sufficiente a dar conto delle ragioni della decisione e, dunque, soddisfa il cd. minimo costituzionale; né si configura una omessa pronuncia sul motivo del gravame incidentale proposto dall’odierno ricorrente, che la Corte distrettuale ha espressamente rigettato.

In considerazione di quanto precede, va accolto il primo motivo e va rigettato il secondo.

La sentenza impugnata vadi conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

PQM la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17109-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 925/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.10.2006,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Venezia, invocando l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo distinto dal mappale 56, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con usufrutto di [OSCURATO:PERSONA], e sul diverso fondo distinto dal mappale 128, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con usufrutto di [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori allegavano la costituzione del diritto reale, in tesi per convenzione, ed in ipotesi per usucapione; in subordine, invocavano la costituzione dello stesso per via coattiva, a cagione della condizione interlusa del fondo di loro proprietà. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda. Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo invece l’intervenuta loro carenza di legittimazione passiva, per avere essi alienato il fondo di loro proprietà, previo frazionamento, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori evocavano dunque in giudizio detti ulteriori soggetti, estendendo nei loro confronti le domande svolte in atto di citazione. I chiamati in causa si costituivano a loro volta, resistendo alla domanda ed eccependo l’inopponibilità, nei loro confronti, del titolo costitutivo del diritto di servitù allegato dalla parte attrice, per effetto dell’intervenuta approvazione, da parte del Comune di Fassò, del piano di lottizzazione di iniziativa privata “[OSCURATO:PERSONA]” e della conseguente dichiarazione di assoggettamento a pubblica utilità ed esproprio delle aree sulle quali l’edificazione convenzionata era stata materialmente realizzata. Inoltre, i chiamati in causa eccepivano di aver stipulato con il Comune apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione residenziale, in attuazione dello strumento attuativo del piano di lottizzazione, con il quale si erano impegnati ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria dell’area, inclusi marciapiedi e strade, e a trasferire gratuitamente all’ente locale la proprietà delle relative aree, con conseguente assoggettamento di queste ultime al regime della proprietà pubblica. Con sentenza non definitiva n. 66/2010, il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava invece, nei confronti delle altre parti convenute, la sola domanda di costituzione della servitù per titolo convenzionale. La decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia, salvo che per il solo capo relativo al governo delle spese, con sentenza n. 2728/2015. Con sentenza definitiva n. 763/2017 il Tribunale di Venezia rigettava tutte le residue domande della parte attrice, condannandola alle spese del grado. Detta decisione veniva appellata dagli originari attori. Interponeva invece appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], invocando una maggiore quantificazione delle spese del giudizio di prime cure da porre a carico della parte appellante principale. Con la sentenza impugnata, n. 925/2022, la Corte di Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame principale, costituendo coattivamente la servitù di passaggio invocata dagli originari attori, a mente della natura interclusa del loro fondo, a carico dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., distinto dal mappale 681, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinto dal mappale 679. Riformava inoltre la pronuncia del Tribunale in punto di spese, che poneva per i 2/3 a carico delle parti convenute e in prime cure, in solido tra loro, compensandole per la restante quota di 1/3. Rigettava, nel resto, tanto l’impugnazione principale che quella incidentale. Regolava, infine, le spese del secondo grado secondo lo stesso criterio di quelle di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimate e non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalla parte controricorrente a cagione dell’asserito mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Detta eccezione va rigettata, posto che – contrariamente a quanto asserito dai controricorrenti– in atti risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata. Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a carico del Sardella le spese del primo e secondo grado di giudizio, pur se lo stesso non sarebbe mai risultato soccombente. La decisione di seconda istanza, infatti, ha disposto la costituzione di servitù coattiva solo a carico dei fondi di proprietà, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (mappale 681) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mappale 679). Con il secondo motive, invece, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato le spese senza applicare la maggiorazione prevista per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, senza indicare le ragioni di tale decisione. La prima censura è fondata. Dalla sentenza impugnata risulta che la servitù coattiva è stata costituita soltanto a carico dei fondi di proprietà, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (mappale 681) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mappale 679), e non anche di quello del Sardella. Costui, pertanto, non poteva essere considerato soccombente e non poteva di conseguenza essere condannato alla refusione delle spese, né del giudizio di prime cure, né di quello di appello. La seconda censura, invece, è infondata. La maggiorazione prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per l’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, invero, non è obbligatoria, ma facoltativa. Nel caso di specie, come lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 12 del ricorso), la Corte di Appello ha ritenuto corretta la liquidazione operata dal Tribunale ed ha espressamente respinto l’appello incidentale che, sul punto, il Sardella aveva spiegato. La motivazione è sufficiente a dar conto delle ragioni della decisione e, dunque, soddisfa il cd. minimo costituzionale; né si configura una omessa pronuncia sul motivo del gravame incidentale proposto dall’odierno ricorrente, che la Corte distrettuale ha espressamente rigettato. In considerazione di quanto precede, va accolto il primo motivo e va rigettato il secondo. La sentenza impugnata vadi conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al
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