CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 20743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/12/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 861/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice; in data 27 febbraio 2023 lo stesso ha altresì depositato tramite PEC copia di decreto di ammissione al gratuito patrocinio e di notifica effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché atto intitolato "istanza di rimessione" relativo al proc. R.G. [OSCURATO:PERSONA] 22126/2022. Va preliminarmente rilevato che tale "istanza di rimessione" non attiene alle vicende esposte nella richiesta in esame e che è stata quindi trasmessa alla Cancelleria per ricevere autonoma fascicolazione. 2. L'istanza in esame è affetta da palese inammissibilità, in quanto redatta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. perché depositata tramite PEC inviata alla Corte di cassazione e non depositata presso la Cancelleria del giudice che procede, né essendo stata notificata, a cura del richiedente, a tutte le altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del giudice. 3. L'istanza deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec