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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13261/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 1.7.2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto gli imputati da alcune delle originarie imputazioni, confermandone la responsabilità in ordine al fatto inizialmente contestato come rapina aggravata in concorso (capo A), riqualificandolo come episodio di ricettazione della merce trasportata sul mezzo oggetto di rapina.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo, che lamenta l'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato, trattandosi della ricezione dell'intero carico trafugato dopo la rapina, che l'imputato assieme ai correi stava trasferendo su altro mezzo all'interno di un garage, senza alcuna documentazione a supporto del trasporto di merci varie destinate alla distribuzione presso supermercati, e senza alcuna indicazione fornita dall'imputato al riguardo (ciò che rileva nella prova della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni ricevuti: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0).

Il secondo motivo è carente di specificità, generico nella censura con riferimenti peraltro alle vicende riguardanti altro soggetto estraneo al processo.

Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché il termine massimo di prescrizione (13 maggio 2021), per ammissione dello stesso ricorrente, è maturato dopo la pronuncia in grado di appello e di esso non può tenersi conto in questa sede, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Unite, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

3. Anche il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Le censure che il ricorrente formula, infatti, si risolvono in un diverso apprezzamento fattuale (non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi motivazionali: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) del ruolo svolto dall'imputato e dalla natura dell'operazione che stava realizzando, nel trasferire assieme ad altri soggetti il carico trafugato su un mezzo diverso da quello rapinato, che non incide sulla dimostrazione della ricezione della merce da parte del ricorrente, nozione che è indipendente dal titolo in forza del quale si realizza la disponibilità (Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304 - 0) e che nella specie è stata valutata nella prospettiva del contributo fornito all'altrui attvità delittuosa.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere4 stensore [OSCURATO:PERSONA],te [OSCURATO:PERSONA] P Luci mpériali t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 1.7.2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto gli imputati da alcune delle originarie imputazioni, confermandone la responsabilità in ordine al fatto inizialmente contestato come rapina aggravata in concorso (capo A), riqualificandolo come episodio di ricettazione della merce trasportata sul mezzo oggetto di rapina. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo, che lamenta l'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato, trattandosi della ricezione dell'intero carico trafugato dopo la rapina, che l'imputato assieme ai correi stava trasferendo su altro mezzo all'interno di un garage, senza alcuna documentazione a supporto del trasporto di merci varie destinate alla distribuzione presso supermercati, e senza alcuna indicazione fornita dall'imputato al riguardo (ciò che rileva nella prova della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni ricevuti: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0). Il secondo motivo è carente di specificità, generico nella censura con riferimenti peraltro alle vicende riguardanti altro soggetto estraneo al processo. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché il termine massimo di prescrizione (13 maggio 2021), per ammissione dello stesso ricorrente, è maturato dopo la pronuncia in grado di appello e di esso non può tenersi conto in questa sede, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3. Anche il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le censure che il ricorrente formula, infatti, si risolvono in un diverso apprezzamento fattuale (non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi motivazionali: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) del ruolo svolto dall'imputato e dalla natura dell'operazione che stava realizzando, nel trasferire assieme ad altri soggetti il carico trafugato su un mezzo diverso da quello rapinato, che non incide sulla dimostrazione della ricezione della merce da parte del ricorrente, nozione che è indipendente dal titolo in forza del quale si realizza la disponibilità (Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304 - 0) e che nella specie è stata valutata nella prospettiva del contributo fornito all'altrui attvità delittuosa. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere4 stensore [OSCURATO:PERSONA],te [OSCURATO:PERSONA] P Luci mpériali t [OSCURATO:PERSONA]
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