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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37267/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14338-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., quest’ultima nella qualità di successore a titolo universale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già incorporante, per fusione, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in SALERNO, alla VIA S. ALLENDE, n. 19/21 - intimata – avverso la sentenza n. 111/09 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza n. 111 del 10.5.2019, la C.T.R. della Campania, sez distaccata di Salerno, accolse l’appello proposto dall’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE avverso la sentenza n. 3208/2018 con cui la C.T.P. di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla società FRAVI S .

R .

L .nei confronti dell’atto con cui le era stato intimato il pagamento di importi per riprese I.R.A.P., I.R.E.S ed I.V.A. relative agli anni 2011 e 2012; che, in particolare, in riforma della gravata decisione i giudici di appello ritennero rituali le notifiche relative alle cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato, alla luce della documentazione prodotta in sede di gravame ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; che avverso tale decisione la FRAVI S .

R .

L . ha proposto rico rso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituite con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] ; che, all’esito della originaria udienza camerale, fissata per il 10.5.2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 6.7.2022, n. 21342) al fine di verificare la validità della notifica del ricorso eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , previa acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito; che all’esito di tale acquisizione è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace nei gradi di merito e, dunque, correttamente la notifica del ricorso è stata eseguita presso la sede legaledell’ente predetto; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art 24 della Cost, dell’art 111, comma 6, Cost, dell’art 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. accertato la ritualità della notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento, corredando la decisione con una motivazione apparente; che il motivo è manifestamente fondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, tanto premesso, la C.T.R., avuto riguardo alla assunta correttezza della notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento si è limitata ad affermare che l’Ufficio “produce in questa sede le prove delle avvenute corrette notifiche delle cartelle de quo [recte, de quibus]” (cfr. sentenza, p. 1, ult. cpv.), senza altro specificare; che tale motivazione, non contenendo alcuna esplicitazione in ordine al quadro probatorio relativo alle notifiche in questione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo sotteso alla esposta affermazione, effettivamente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (arg. da Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 7 della l. n. 890 del 1982, per avere la C.T.R. appello ritenuto corretta la notificazionedelle cartelle di pagamento effettuata nei riguardi della contribuente, senza argomentare in modo analitico e puntuale in merito alle contestazioni sollevate dalla difesa della FRAVI in relazione a ciascuna delle cartelle per cui è causa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. st. di Salerno, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14338-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., quest’ultima nella qualità di successore a titolo universale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già incorporante, per fusione, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in SALERNO, alla VIA S. ALLENDE, n. 19/21 - intimata – avverso la sentenza n. 111/09 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza n. 111 del 10.5.2019, la C.T.R. della Campania, sez distaccata di Salerno, accolse l’appello proposto dall’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE avverso la sentenza n. 3208/2018 con cui la C.T.P. di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla società FRAVI S . R . L .nei confronti dell’atto con cui le era stato intimato il pagamento di importi per riprese I.R.A.P., I.R.E.S ed I.V.A. relative agli anni 2011 e 2012; che, in particolare, in riforma della gravata decisione i giudici di appello ritennero rituali le notifiche relative alle cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato, alla luce della documentazione prodotta in sede di gravame ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; che avverso tale decisione la FRAVI S . R . L . ha proposto rico rso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituite con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] ; che, all’esito della originaria udienza camerale, fissata per il 10.5.2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 6.7.2022, n. 21342) al fine di verificare la validità della notifica del ricorso eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , previa acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito; che all’esito di tale acquisizione è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace nei gradi di merito e, dunque, correttamente la notifica del ricorso è stata eseguita presso la sede legaledell’ente predetto; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art 24 della Cost, dell’art 111, comma 6, Cost, dell’art 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. accertato la ritualità della notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento, corredando la decisione con una motivazione apparente; che il motivo è manifestamente fondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, tanto premesso, la C.T.R., avuto riguardo alla assunta correttezza della notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento si è limitata ad affermare che l’Ufficio “produce in questa sede le prove delle avvenute corrette notifiche delle cartelle de quo [recte, de quibus]” (cfr. sentenza, p. 1, ult. cpv.), senza altro specificare; che tale motivazione, non contenendo alcuna esplicitazione in ordine al quadro probatorio relativo alle notifiche in questione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo sotteso alla esposta affermazione, effettivamente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (arg. da Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 7 della l. n. 890 del 1982, per avere la C.T.R. appello ritenuto corretta la notificazionedelle cartelle di pagamento effettuata nei riguardi della contribuente, senza argomentare in modo analitico e puntuale in merito alle contestazioni sollevate dalla difesa della FRAVI in relazione a ciascuna delle cartelle per cui è causa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. st. di Salerno, in di
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