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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30146/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/05/2021, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 23/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna per ì reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., 648 cod. pen. e 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi in concorso tra loro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

Considerato che i motivi dedotti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (e illustrati con una memoria) in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817-01; Sez. 1, n. 9458 del 20/06/1994, Gerotti, Rv. 199847-01), dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il concorso nei reati in imputazione; pagg. 9 e 10 della stessa sentenza sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; pag. 11 e 12, sempre della sentenza impugnata, sulle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti e dell'applicazione della recidiva).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/05/2021, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 23/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna per ì reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., 648 cod. pen. e 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi in concorso tra loro. Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Considerato che i motivi dedotti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (e illustrati con una memoria) in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817-01; Sez. 1, n. 9458 del 20/06/1994, Gerotti, Rv. 199847-01), dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il concorso nei reati in imputazione; pagg. 9 e 10 della stessa sentenza sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; pag. 11 e 12, sempre della sentenza impugnata, sulle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti e dell'applicazione della recidiva). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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