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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30004/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen., e dell'art. 322-ter cod. pen., di trentadue titoli di pagamento cosiddetti PAC (politica agricola comune), nonché della somma di C 51.570,71 esistente su un conto corrente intestato al Francese.

Questi era indagato, insieme con la madre [OSCURATO:PERSONA], del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) in quanto avrebbe indebitamente percepito dall'ARPEA (Azienda regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) contributi per un importo complessivo di C 51.570,71 per gli anni 2017, 2018 e 2019, oltre a una prima tranche per l'anno 2000, ottenuti tramite i suddetti PAC - titoli di credito dematerializzati riscuotibili solo da soggetti titolati che possono essere venduti o affittati in ragione dell'esistenza di rapporti giuridici "con la terra" - i quali gli erano stati rilasciati nella qualità di affittuario dei terreni che gli erano stati concessi in affitto dalla madre [OSCURATO:PERSONA], con un contratto del 28 settembre 1990 di durata decennale (dall'Il novembre 2009 all'il novembre 2019).

Nel marzo del 2017, la Dovetta era risultata soccombente nella causa promossa nei suoi confronti, davanti al Tribunale civile di Roma, dall'ISMEA (Cassa per la formazione della proprietà contadina) - la quale, con contratto del 28 novembre 1990, le aveva venduto, con riserva di proprietà, i terreni poi concessi in affitto, con il menzionato contratto di durata decennale, al figlio [OSCURATO:PERSONA] - con la conseguente pronuncia della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e condanna alla restituzione dei terreni.

Secondo la tesi accusatoria, per effetto di tale pronuncia di risoluzione del contratto di vendita dei terreni con riserva di proprietà, sarebbe derivata la perdita della disponibilità dei terreni in capo all'indagato affittuario [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la perdita della legittimazione, da parte sua, all'utilizzazione dei PAC, con la conseguente indebita percezione dei contributi ottenuti tramite i medesimi PAC.

2. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino veniva annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 38141 del 08/06/2021, Francese), con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Torino.

Premesso che, al fine di ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata aveva valorizzato esclusivamente la sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ISMEA, con i conseguenti effetti restitutori - così che doveva ritenersi senza titolo la disponibilità dei terreni in capo all'indagato e indebita l'utilizzazione dei correlativi PAC - la Corte di cassazione riteneva che tale ragionamento fosse viziato in quanto il Tribunale di Torino non aveva compiuto alcuni accertamenti fattuali «decisivi al fine di comprendere se la risoluzione del contratto intercorso con la madre del ricorrente fosse opponibile a questi, considerato che Francese ha continuato a corrispondere i canoni e che la qualità di locatore, cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], non richiede la titolarità reale del bene ma solo la sua disponibilità [venivano citate al riguardo: Cass. civ., Sez. 3, n. 27021 del 17/12/2016, Rv. 642343-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633069-01], di cui, pare comprendere, la madre dell'indagato non fosse stata affatto privata»; accertamenti fattuali relativi al regolamento contrattuale della vendita con riserva di proprietà, se, cioè, fosse prevista la facoltà del compratore di concedere in locazione o ad altro titolo il bene, al contenuto del contratto intercorso tra il Francese e la madre, al tipo di tale contratto, se di locazione, affitto o altro, alla circostanza se questo fosse disciplinato da leggi speciali.

La Corte di cassazione rilevava altresì come il Tribunale d Torino non avesse verificato se al rapporto contrattuale tra il Francese e la madre [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile l'art. 1606, primo comma, cod. civ., rappresentando come la giurisprudenza civile di legittimità avesse chiarito che tale disposizione - a tenore della quale, nel caso in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - presuppone unicamente la sussistenza del diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente da vicende successive idonee a comportarne retroattivamente l'estinzione, sicché essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto del locatore sulla cosa si estingua, con effetto retroattivo, per risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso della cosa locata (Cass. civ., Sez. 3, n. 2752 del 12/02/2015, Rv. 634434-01).

3. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Torino accoglieva nuovamente l'appello del pubblico ministero.

Dopo avere precisato che, dagli atti, non risultava che il Francese avesse continuato a corrispondere i canoni alla Dovetti, e accertato che il contratto del 28 settembre 1990 tra la stessa Dovetti e l'ISMEA era una vendita con riserva di proprietà regolarmente trascritta - con la conseguente applicabilità dell'art. 1524 cod. civ. che sancisce l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore, purché essa risulti da atto scritto avente data certa - e che il contratto dell'Il novembre 2009 tra il Francese e la Dovetti era un «contratto di affitto di fondi rustici cumulativo», di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e denunciato all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Tribunale di Torino rilevava anzitutto come quest'ultimo contratto fosse stata stipulato in una data, l'll novembre 2009, in cui la Dovetti non aveva il diritto di concedere il bene in affitto, atteso che, ai sensi dell'art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, essa, per dieci anni dalla stipula, non poteva «cessare volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione», con la conseguenza che il «Francese non può invocare alcuna buona fede avendo la possibilità di verificare tale carenza di legittimazione per effetto del regime della trascrizione della vendita con riserva di proprietà».

In secondo luogo, il Tribunale di Torino argomentava che «anche a volere valutare l'applicabilità agli affitti dei fondi rustici dei principi conservativi della locazione di cui all'art. 1606 cod. civ., la prevalenza temporale della trascrizione del patto di riservato dominio e le relative regole, tra cui quella speciale di cui i all'art. 1524 c.c., costituiscono elementi rispetto ai quali Francese non potrebbe invocare verso Ismea la prevalenza del proprio diritto obbligatorio a mantenere il contratto di affitto in essere, nonostante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto di compravendita della concedente».

In terzo luogo, il Tribunale di Torino riteneva, peraltro, l'inapplicabilità dell'art.1606 cod. civ. nel caso in cui il locatore sia un compratore con riserva di proprietà, sul rilievo che, posto che tale articolo contiene la stessa previsione di cui all'art.1505 cod. civ. in materia di vendita con patto di riscatto, «poiché tale regola non è stata riproposta con riguardo alla vendita con riservato dominio deve ritenersi legittima l'interpretazione per cui, stante proprio la differenza tra le due fattispecie in cui vi è (riscatto) oppure non vi è (riservato) il trasferimento della proprietà le ragioni di tutela dei terzi sono differenziate.

Nella vendita con riservato dominio l'unica previsione che attiene i terzi aventi titolo è infatti quella di cui all'art. 1524 c.c. che fissa l'opponibilità generalizzata con salvezza degli obblighi di pubblicità.

Sarebbe quindi assurdo pensare, pertanto, [...] che la generica previsione dell'articolo 1606 c.c. valga anche per una fattispecie così specifica come quella del venditore che mantiene il dominio riservato e che accede ad una forma contrattuale certamente di maggior tutela per il venditore rispetto a quella con patto di riscatto».

Infine, il Tribunale di Torino riteneva che la scrittura privata dell'8 settembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ISMEA prodotta in udienza dalla difesa del Francese - con la quale le parti, visto il pagamento, da parte della Dovetti, dell'importo necessario per il riscatto dei fondi, convenivano che ISMEA rinunciasse ad avvalersi dell'effetto risolutivo della sentenza del Tribunale civile di Roma (che era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma), esprimendo la volontà di confermare i patti, le clausole e le obbligazioni di cui al contratto di vendita con riserva di proprietà del 28 settembre 1990 - fosse «irrilevante rispetto alle condotte contestate al Francese e a tale data [1'8 settembre 2021] già esaurite».

4. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale e delle norme del codice civile che regolano la vendita con riserva di proprietà, la locazione e l'affitto dei fondi rustici.

Il ricorrente rappresenta anzitutto come il fatto di avere o no pagato alla madre i canoni di affitto dei terreni fosse ininfluente ai fini della sussistenza del reato contestato e come il relativo accertamento non fosse stato demandato al Tribunale di Torino dalla Corte di cassazione e costituisse un'attività di competenza del pubblico ministero, il quale «non [aveva] dubitato della circostanza, omettendo ogni accertamento sul punto».

In secondo luogo, il ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Torino nell'affermare che, ai sensi del ricordato art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, la Dovetti non fosse legittimata a stipulare il contratto di affitto con il Francese, atteso che tale contratto fu stipulato 1'11 novembre 2009, ben oltre il decennale periodo di divieto, previsto da detto art. 8 e decorrente dal 28 novembre 1990, di cessare la coltivazione diretta dei fondi.

In terzo luogo, il ricorrente sottolinea come, a comprovare la propria buona fede, depone anche il fatto che né la sentenza del Tribunale civile di Roma né quella della Corte d'appello civile di Roma erano state trascritte né notificate alla Dovetta.

In quarto luogo, con riguardo alla centrale questione «se la causa civile azionata da ISMEA [...] potesse avere l'effetto di delegittimare la conduzione dei beni da parte del Francese», il ricorrente richiama quanto affermato da Cass. civ., n. 8411 del 11/04/2006, Rv. 588565-01, in motivazione, là dove la Corte di cassazione - dopo avere premesso che «[è] «vero che in alcune sentenze questa Corte, pur riconoscendo che il contratto di locazione, in quanto di natura personale, non richiede la titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa ma solo la disponibilità del bene, considera tuttavia necessario che la disponibilità predetta abbia avuto una genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento» -, ha chiarito che, tuttavia, «tale principio è stato affermato solo per negare la possibilità, di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere la inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato».

In quinto luogo, dopo avere ribadito che la sentenza del Tribunale civile di Roma non era stata mai trascritta, con la conseguenza che «la Dovetta ha legittimamente posseduto il bene concesso in locazione senza soluzione di continuità», il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale di Torino circa l'irrilevanza della scrittura privata dell'8 settembre 2021 (regolarmente registrata), atteso che essa «conferma che tra le parti ISMEA e Dovetta le trattative sono proseguite anche in pendenza di causa, di talché Dovetta risultava nell'assoluta disponibilità del bene - atteso che non era mai intervenuta richiesta di rilascio da parte di ISMEA - e pertanto nella condizione di affittare il medesimo bene al Francese», mentre quest'ultimo contratto di affitto non era mai stato oggetto di contestazioni da parte dell'ISMEA.

Infine, il ricorrente contesta la sussistenza del periculum in mora, atteso che «non si comprende quale rischio sia stato ravvisato dal Tribunale di Torino, nella disponibilità da parte dell'indagato dei titoli di credito e del denaro sul conto corrente», atteso che lo stesso Tribunale «non affronta in alcun modo il legame funzionale tra la disponibilità dei PAC, ovvero della somma in giacenza, e la commissione di ulteriori reati», né ha tenuto conto del fatto che era intervenuto un altro provvedimento di sequestro preventivo (della somma di denaro, in relazione al reato di autoriciclaggio), sicché «avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione, eventualmente, sul periculum in mora della (non) disponibilità del bene oggetto di sequestro». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato, nei termini che seguono.

1.1. Anzitutto, si deve rilevare l'evidente errore in cui è incorsa l'ordinanza impugnata nel ritenere che il contratto di affitto dei terreni dell'Il novembre 2009 tra il Francese e la madre [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere concluso in quanto violava il divieto, previsto a carico della Dovetta dall'art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, di «cessare volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione» prima di dieci anni dalla stipula dello stesso contratto di vendita con riserva di proprietà.

Da una semplice e immediata verifica delle date dei due contratti - conclusi, quello di vendita con riserva di proprietà, il 28 settembre 1990 e quello di affitto dei terreni I'll novembre 2009 - risulta infatti palese come quest'ultimo contratto sia stato stipulato oltre 19 anni dopo quello di vendita con riserva di proprietà e, quindi, ben oltre la scadenza del menzionato divieto decennale di cessare la coltivazione diretta del fondo, proibizione che scadeva il 28 settembre 2000.

Da ciò la manifesta incongruità della motivazione dell'ordinanza impugnata là dove afferma che «Francese non può invocare alcuna buona fede avendo la possibilità di verificare tale carenza di legittimazione [della Dovetta a concludere il contratto di affitto dei terreni] per effetto del regime della trascrizione della vendita con riserva di proprietà».

1.2. Quanto all'altra autonoma ratio decidendi dell'ordinanza impugnata secondo cui, a seguito della pronuncia, da parte del Tribunale civile di Roma (poi confermata dalla Corte d'appello di Roma), della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e della condanna alla restituzione all'ISMEA dei terreni, il Francese avrebbe perso la disponibilità di questi, per il conseguenziale venir meno del relativo titolo costituito dal contratto di affitto degli stessi, si deve osservare quanto segue.

Se è vero che, ai sensi dell'art. 1524, primo comma, cod. civ., la riserva di proprietà risultante da atto scritto avente data certa (come nella specie) è opponibile ai terzi, sicché era opponibile al Francese, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (Cass. civ., n. 7633 del 18/04/2016, Rv. 639527-01).

Nel caso di specie, non risulta che, a seguito della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, i terreni fossero stati restituiti dalla Dovette all'ISMEA e, anzi, la scrittura privata conclusa tra tali due parti 1'8 settembre 2021, nel prevedere la rinuncia della stessa ISMEA ad avvalersi dell'effetto risolutivo della sentenza del Tribunale civile di Roma, appare confermare che nessuna restituzione vi era stata.

Pertanto, anche alla luce del principio affermato dalla citata Cass. civ. n. 7633 del 2016, la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà tra l'ISMEA e la Dovette non risulta avere comportato né il venir meno del contratto di affitto dei terreni, mai risolto, tra questa e il Francese, né la perdurante legittima disponibilità dei fondi in capo a quest'ultimo (anche dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma), con la conseguente sussistenza di quel rapporto giuridico "con la terra" legittimante l'utilizzazione dei PAC.

1.3. Da quanto precede discende l'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., sotto il profilo sia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen., e dell'art. 322-ter cod. pen., di trentadue titoli di pagamento cosiddetti PAC (politica agricola comune), nonché della somma di C 51.570,71 esistente su un conto corrente intestato al Francese. Questi era indagato, insieme con la madre [OSCURATO:PERSONA], del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) in quanto avrebbe indebitamente percepito dall'ARPEA (Azienda regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) contributi per un importo complessivo di C 51.570,71 per gli anni 2017, 2018 e 2019, oltre a una prima tranche per l'anno 2000, ottenuti tramite i suddetti PAC - titoli di credito dematerializzati riscuotibili solo da soggetti titolati che possono essere venduti o affittati in ragione dell'esistenza di rapporti giuridici "con la terra" - i quali gli erano stati rilasciati nella qualità di affittuario dei terreni che gli erano stati concessi in affitto dalla madre [OSCURATO:PERSONA], con un contratto del 28 settembre 1990 di durata decennale (dall'Il novembre 2009 all'il novembre 2019). Nel marzo del 2017, la Dovetta era risultata soccombente nella causa promossa nei suoi confronti, davanti al Tribunale civile di Roma, dall'ISMEA (Cassa per la formazione della proprietà contadina) - la quale, con contratto del 28 novembre 1990, le aveva venduto, con riserva di proprietà, i terreni poi concessi in affitto, con il menzionato contratto di durata decennale, al figlio [OSCURATO:PERSONA] - con la conseguente pronuncia della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e condanna alla restituzione dei terreni. Secondo la tesi accusatoria, per effetto di tale pronuncia di risoluzione del contratto di vendita dei terreni con riserva di proprietà, sarebbe derivata la perdita della disponibilità dei terreni in capo all'indagato affittuario [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la perdita della legittimazione, da parte sua, all'utilizzazione dei PAC, con la conseguente indebita percezione dei contributi ottenuti tramite i medesimi PAC. 2. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino veniva annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 38141 del 08/06/2021, Francese), con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Torino. Premesso che, al fine di ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata aveva valorizzato esclusivamente la sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ISMEA, con i conseguenti effetti restitutori - così che doveva ritenersi senza titolo la disponibilità dei terreni in capo all'indagato e indebita l'utilizzazione dei correlativi PAC - la Corte di cassazione riteneva che tale ragionamento fosse viziato in quanto il Tribunale di Torino non aveva compiuto alcuni accertamenti fattuali «decisivi al fine di comprendere se la risoluzione del contratto intercorso con la madre del ricorrente fosse opponibile a questi, considerato che Francese ha continuato a corrispondere i canoni e che la qualità di locatore, cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], non richiede la titolarità reale del bene ma solo la sua disponibilità [venivano citate al riguardo: Cass. civ., Sez. 3, n. 27021 del 17/12/2016, Rv. 642343-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633069-01], di cui, pare comprendere, la madre dell'indagato non fosse stata affatto privata»; accertamenti fattuali relativi al regolamento contrattuale della vendita con riserva di proprietà, se, cioè, fosse prevista la facoltà del compratore di concedere in locazione o ad altro titolo il bene, al contenuto del contratto intercorso tra il Francese e la madre, al tipo di tale contratto, se di locazione, affitto o altro, alla circostanza se questo fosse disciplinato da leggi speciali. La Corte di cassazione rilevava altresì come il Tribunale d Torino non avesse verificato se al rapporto contrattuale tra il Francese e la madre [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile l'art. 1606, primo comma, cod. civ., rappresentando come la giurisprudenza civile di legittimità avesse chiarito che tale disposizione - a tenore della quale, nel caso in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - presuppone unicamente la sussistenza del diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente da vicende successive idonee a comportarne retroattivamente l'estinzione, sicché essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto del locatore sulla cosa si estingua, con effetto retroattivo, per risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso della cosa locata (Cass. civ., Sez. 3, n. 2752 del 12/02/2015, Rv. 634434-01). 3. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Torino accoglieva nuovamente l'appello del pubblico ministero. Dopo avere precisato che, dagli atti, non risultava che il Francese avesse continuato a corrispondere i canoni alla Dovetti, e accertato che il contratto del 28 settembre 1990 tra la stessa Dovetti e l'ISMEA era una vendita con riserva di proprietà regolarmente trascritta - con la conseguente applicabilità dell'art. 1524 cod. civ. che sancisce l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore, purché essa risulti da atto scritto avente data certa - e che il contratto dell'Il novembre 2009 tra il Francese e la Dovetti era un «contratto di affitto di fondi rustici cumulativo», di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e denunciato all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Tribunale di Torino rilevava anzitutto come quest'ultimo contratto fosse stata stipulato in una data, l'll novembre 2009, in cui la Dovetti non aveva il diritto di concedere il bene in affitto, atteso che, ai sensi dell'art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, essa, per dieci anni dalla stipula, non poteva «cessare volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione», con la conseguenza che il «Francese non può invocare alcuna buona fede avendo la possibilità di verificare tale carenza di legittimazione per effetto del regime della trascrizione della vendita con riserva di proprietà». In secondo luogo, il Tribunale di Torino argomentava che «anche a volere valutare l'applicabilità agli affitti dei fondi rustici dei principi conservativi della locazione di cui all'art. 1606 cod. civ., la prevalenza temporale della trascrizione del patto di riservato dominio e le relative regole, tra cui quella speciale di cui i all'art. 1524 c.c., costituiscono elementi rispetto ai quali Francese non potrebbe invocare verso Ismea la prevalenza del proprio diritto obbligatorio a mantenere il contratto di affitto in essere, nonostante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto di compravendita della concedente». In terzo luogo, il Tribunale di Torino riteneva, peraltro, l'inapplicabilità dell'art.1606 cod. civ. nel caso in cui il locatore sia un compratore con riserva di proprietà, sul rilievo che, posto che tale articolo contiene la stessa previsione di cui all'art.1505 cod. civ. in materia di vendita con patto di riscatto, «poiché tale regola non è stata riproposta con riguardo alla vendita con riservato dominio deve ritenersi legittima l'interpretazione per cui, stante proprio la differenza tra le due fattispecie in cui vi è (riscatto) oppure non vi è (riservato) il trasferimento della proprietà le ragioni di tutela dei terzi sono differenziate. Nella vendita con riservato dominio l'unica previsione che attiene i terzi aventi titolo è infatti quella di cui all'art. 1524 c.c. che fissa l'opponibilità generalizzata con salvezza degli obblighi di pubblicità. Sarebbe quindi assurdo pensare, pertanto, [...] che la generica previsione dell'articolo 1606 c.c. valga anche per una fattispecie così specifica come quella del venditore che mantiene il dominio riservato e che accede ad una forma contrattuale certamente di maggior tutela per il venditore rispetto a quella con patto di riscatto». Infine, il Tribunale di Torino riteneva che la scrittura privata dell'8 settembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ISMEA prodotta in udienza dalla difesa del Francese - con la quale le parti, visto il pagamento, da parte della Dovetti, dell'importo necessario per il riscatto dei fondi, convenivano che ISMEA rinunciasse ad avvalersi dell'effetto risolutivo della sentenza del Tribunale civile di Roma (che era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma), esprimendo la volontà di confermare i patti, le clausole e le obbligazioni di cui al contratto di vendita con riserva di proprietà del 28 settembre 1990 - fosse «irrilevante rispetto alle condotte contestate al Francese e a tale data [1'8 settembre 2021] già esaurite». 4. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale e delle norme del codice civile che regolano la vendita con riserva di proprietà, la locazione e l'affitto dei fondi rustici. Il ricorrente rappresenta anzitutto come il fatto di avere o no pagato alla madre i canoni di affitto dei terreni fosse ininfluente ai fini della sussistenza del reato contestato e come il relativo accertamento non fosse stato demandato al Tribunale di Torino dalla Corte di cassazione e costituisse un'attività di competenza del pubblico ministero, il quale «non [aveva] dubitato della circostanza, omettendo ogni accertamento sul punto». In secondo luogo, il ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Torino nell'affermare che, ai sensi del ricordato art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, la Dovetti non fosse legittimata a stipulare il contratto di affitto con il Francese, atteso che tale contratto fu stipulato 1'11 novembre 2009, ben oltre il decennale periodo di divieto, previsto da detto art. 8 e decorrente dal 28 novembre 1990, di cessare la coltivazione diretta dei fondi. In terzo luogo, il ricorrente sottolinea come, a comprovare la propria buona fede, depone anche il fatto che né la sentenza del Tribunale civile di Roma né quella della Corte d'appello civile di Roma erano state trascritte né notificate alla Dovetta. In quarto luogo, con riguardo alla centrale questione «se la causa civile azionata da ISMEA [...] potesse avere l'effetto di delegittimare la conduzione dei beni da parte del Francese», il ricorrente richiama quanto affermato da Cass. civ., n. 8411 del 11/04/2006, Rv. 588565-01, in motivazione, là dove la Corte di cassazione - dopo avere premesso che «[è] «vero che in alcune sentenze questa Corte, pur riconoscendo che il contratto di locazione, in quanto di natura personale, non richiede la titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa ma solo la disponibilità del bene, considera tuttavia necessario che la disponibilità predetta abbia avuto una genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento» -, ha chiarito che, tuttavia, «tale principio è stato affermato solo per negare la possibilità, di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere la inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato». In quinto luogo, dopo avere ribadito che la sentenza del Tribunale civile di Roma non era stata mai trascritta, con la conseguenza che «la Dovetta ha legittimamente posseduto il bene concesso in locazione senza soluzione di continuità», il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale di Torino circa l'irrilevanza della scrittura privata dell'8 settembre 2021 (regolarmente registrata), atteso che essa «conferma che tra le parti ISMEA e Dovetta le trattative sono proseguite anche in pendenza di causa, di talché Dovetta risultava nell'assoluta disponibilità del bene - atteso che non era mai intervenuta richiesta di rilascio da parte di ISMEA - e pertanto nella condizione di affittare il medesimo bene al Francese», mentre quest'ultimo contratto di affitto non era mai stato oggetto di contestazioni da parte dell'ISMEA. Infine, il ricorrente contesta la sussistenza del periculum in mora, atteso che «non si comprende quale rischio sia stato ravvisato dal Tribunale di Torino, nella disponibilità da parte dell'indagato dei titoli di credito e del denaro sul conto corrente», atteso che lo stesso Tribunale «non affronta in alcun modo il legame funzionale tra la disponibilità dei PAC, ovvero della somma in giacenza, e la commissione di ulteriori reati», né ha tenuto conto del fatto che era intervenuto un altro provvedimento di sequestro preventivo (della somma di denaro, in relazione al reato di autoriciclaggio), sicché «avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione, eventualmente, sul periculum in mora della (non) disponibilità del bene oggetto di sequestro». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.1. Anzitutto, si deve rilevare l'evidente errore in cui è incorsa l'ordinanza impugnata nel ritenere che il contratto di affitto dei terreni dell'Il novembre 2009 tra il Francese e la madre [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere concluso in quanto violava il divieto, previsto a carico della Dovetta dall'art. 8 del contratto di vendita con riserva di proprietà, di «cessare volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione» prima di dieci anni dalla stipula dello stesso contratto di vendita con riserva di proprietà. Da una semplice e immediata verifica delle date dei due contratti - conclusi, quello di vendita con riserva di proprietà, il 28 settembre 1990 e quello di affitto dei terreni I'll novembre 2009 - risulta infatti palese come quest'ultimo contratto sia stato stipulato oltre 19 anni dopo quello di vendita con riserva di proprietà e, quindi, ben oltre la scadenza del menzionato divieto decennale di cessare la coltivazione diretta del fondo, proibizione che scadeva il 28 settembre 2000. Da ciò la manifesta incongruità della motivazione dell'ordinanza impugnata là dove afferma che «Francese non può invocare alcuna buona fede avendo la possibilità di verificare tale carenza di legittimazione [della Dovetta a concludere il contratto di affitto dei terreni] per effetto del regime della trascrizione della vendita con riserva di proprietà». 1.2. Quanto all'altra autonoma ratio decidendi dell'ordinanza impugnata secondo cui, a seguito della pronuncia, da parte del Tribunale civile di Roma (poi confermata dalla Corte d'appello di Roma), della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e della condanna alla restituzione all'ISMEA dei terreni, il Francese avrebbe perso la disponibilità di questi, per il conseguenziale venir meno del relativo titolo costituito dal contratto di affitto degli stessi, si deve osservare quanto segue. Se è vero che, ai sensi dell'art. 1524, primo comma, cod. civ., la riserva di proprietà risultante da atto scritto avente data certa (come nella specie) è opponibile ai terzi, sicché era opponibile al Francese, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (Cass. civ., n. 7633 del 18/04/2016, Rv. 639527-01). Nel caso di specie, non risulta che, a seguito della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, i terreni fossero stati restituiti dalla Dovette all'ISMEA e, anzi, la scrittura privata conclusa tra tali due parti 1'8 settembre 2021, nel prevedere la rinuncia della stessa ISMEA ad avvalersi dell'effetto risolutivo della sentenza del Tribunale civile di Roma, appare confermare che nessuna restituzione vi era stata. Pertanto, anche alla luce del principio affermato dalla citata Cass. civ. n. 7633 del 2016, la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà tra l'ISMEA e la Dovette non risulta avere comportato né il venir meno del contratto di affitto dei terreni, mai risolto, tra questa e il Francese, né la perdurante legittima disponibilità dei fondi in capo a quest'ultimo (anche dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma), con la conseguente sussistenza di quel rapporto giuridico "con la terra" legittimante l'utilizzazione dei PAC. 1.3. Da quanto precede discende l'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., sotto il profilo sia d
Sentenza Cassazione n. 30004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris