CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 16037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 31/03/2022 la Corte di Appello di Brescia rigettava l'istanza con la quale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n.175/19, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Cremona il 13/02/2019, irrevocabile il 03/09/2019 di condanna alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 640 648 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Brogna, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) sostenendo che la mancata partecipazione al giudizio non era derivata da una scelta consapevole e volontaria ma era stata conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. e, \)J soprattutto, dell'assenza al processo del difensore di fiducia, la cui nomina, regolarmente effettuata, non era stata annotata dall'ufficio giudiziario procedente; erroneamente, la corte territoriale aveva ritenuto irrilevante tale circostanza, sul presupposto che l'imputato era stato comunque posto nella condizione di sottrarsi consapevolmente e volontariamente al processo. 3. Il ricorso è inammissibile per manifestamente infondatezza del motivo. 3.1. La Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (sez. 6, Ordinanza n. 15932 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015 - Rv. 263084). 3.2. Non è in contestazione che il Brogna ebbe conoscenza del processo, a seguito della regolare e tempestiva notifica del decreto di citazione, a mani proprie, presso il carcere ove all'epoca era ristretto; egli, pertanto, informato dell'inizio del processo penale a suo carico, doveva rapportarsi al difensore di fiducia per seguire sin dall'inizio le vicende inerenti alla vicenda giudiziaria. Non si giustifica, ai fini in esame, l'atteggiamento di disinteresse, in ragione della mera nomina fiduciaria, situazione che - come correttamente rilevato dalla corte territoriale - ebbe a determinare la consapevole e volontaria sottrazione alla conoscenza del processo stesso, con conseguente inapplicabilità del rimedio straordinario della rescissione. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2023