CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5/5/2021 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, rigettando l'impugnazione dell'imputato ed accogliendo quella del pubblico ministero, riconoscendo la sussistenza della recidiva.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo l'inapplicabiiità, nel caso di specie, della preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. in merito alla possibilità di eccepire l'incompetenza una volta richiesto il giudizio abbreviato. Il ricorrente ha premesso che si è proceduto a seguito di arresto in flagranza di reato, con successiva udienza di convalida e giudizio direttissimo. L'eccezione di incompetenza territoriale veniva sollevata fin dalla fase di convalida, nonché in apertura del giudizio direttissimo e, dopo l'ammissione del rito abbreviato, veniva nuovamente proposta, sul presupposto che il reato di evasione doveva ritenersi consumato nel luogo in cui si era realizzato il mancato rientro in carcere (Verona) a seguito della fruizione per un permesso per motivi familiari, a nulla rilevando che l'imputato era stato rinvenuto a Trento. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere preclusa l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il disposto dell'art 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non considerando che tale norma è prevista per l'ipotesi di ordinaria celebrazione del rito alternativo in sede di udienza preliminare, allorquando l'imputato ha la possibilità di proporre preventivamente l'eccezione. Nel caso del giudizio direttissimo, invece, non celebrandosi l'udienza preliminare, non sarebbe neppure possibile eccepire l'incompetenza territoriale prima della richiesta di rito abbreviato. Ove si ritenesse che la preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., sia applicabile anche al caso di specie, risulterebbe leso il diritto di difesa dell'imputato e, pertanto, il ricorrente ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale della norma, ove ritenuta applicabile al giudizio direttissimo. A riprova della tesi sostenuta, inoltre, si evidenzia che nel caso del giudizio immediato - nel quale al pari del giudizio direttissimo non si celebra l'udienza preliminare - l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., consente espressamente che con la richiesta di rito abbreviato l'imputato possa anche eccepire l'incompetenza per territorio. Infine, per quanto concerne la disciplina prevista per il giudizio abbreviato nei procedimenti per i quali si procede a citazione a giudizio, l'art. 556 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che si osservano le norme previste dagli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. in quanto compatibili. Tale clausola di riserva andrebbe applicata proprio in relazione al dettato dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., conducendo all'esclusione di tale particolare previsione nel caso in cui si proceda senza la preventiva celebrazione dell'udienza preliminare. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva di cui all'art.99, comma quarto, cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso verte sulla possibilità o meno di formulare l'eccezione di incompetenza per territorio anche a seguito dell'ammissione del rito abbreviato, chiesto nell'ambito del giudizio direttissimo. Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., posto che tale disciplina riguarda esclusivamente i casi in cui si procede con il rito ordinario, nell'ambito del quale l'imputato può sollevare l'eccezione di incompetenza e, in caso di rigetto, scegliere la definizione con il rito abbreviato. Nel caso del giudizio direttissimo, invece, il passaggio dalla fase della convalida dell'arresto a quella del giudizio non consentirebbe di individuare uno spazio processuale, antecedente rispetto alla richiesta di abbreviato, entro il quale far valere l'eccezione di incompetenza territoriale, sicchè dovrebbe escludersi la sussistenza della preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. A supporto di tale soluzione, è stata anche richiamata una recente pronuncia secondo la quale, in tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (Sez. 6, n. 11571 del 14/17/2021, Maiuolo, Rv. 280845). 2.1. L'invocato precedente non è applicabile, neppure per analogia, al caso di specie, rispetto al quale l'art. 452, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., peraltro senza prevedere neppure la clausola di compatibilità che, il medesimo comma, limita esclusivamente alle diverse previsioni di cui agli artt. 438, 441, 441-bis, 442 e 443 cod. proc. pen. La ragione di tale scelta normativa è del tutto in linea con la preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., posto che nel giudizio direttissimo, dopo la convalida dell'arresto, è prevista una fase dibattimentale nel corso della quale l'imputato non solo può avanzare la richiesta di un termine a difesa, ma può anche sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale e, solo all'esito della decisione, richiedere il giudizio abbreviato. Il meccanismo processuale disegnato dall'art. 452 cod. proc. pen., pertanto, garantisce appieno il diritto di difesa dell'imputato, non limitando affatto la sua possibilità di far valere l'incompetenza territoriale e, quindi, proprio per tale ragione la preclusione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. è stata espressamente richiamata dalla norma. 2.2. Le considerazioni sopra svolte, peraltro, consentono anche di ritenere manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, proprio perché il sistema processuale risulta ampiamente idoneo a garantire il diritto di difesa dell'imputato. 3. Risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sul punto, i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente, fondata sulla ritenuta non occasionalità del fatto e, soprattutto, dalla insussistenza di elementi concreti sulla base dei quali ritenerlo di minima offensività. Il motivo di ricorso, pertanto, si risolve in un inammissibile tentativo di sottoporre ad una nuova valutazione di merito gli elementi fattuali. 4. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva. La Corte di appello ha reso una motivazione priva di elementi di illogicità o manifesta contraddittorietà, vagliando i precedenti da cui l'imputato è gravato e ritenendo che il nuovo fatto di reato sia espressione della tendenza recidivante. 5. Alia luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 41 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 marzo