CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 15507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sul fatto che il denaro confiscato costituisce il profitto del reato di spaccio. (pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]