CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, via Civitavecchia 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―E’ impugnata per cassazione l’ordinanza della Corte di appello di Brescia con cui è stata respinta la domanda proposta da P ierani Giovanni, [OSCURATO:PERSONA], Leoni G iuseppina, P ierani C ristina, P ierani Elena, [OSCURATO:PERSONA] ePierani S ilvia: domanda dir etta ad ottenere la condanna del Ministero delle i nfrastrutture e dei t rasporti alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennità di cuiall'art. 42 t.u.e. (d.lgs. n. 327/2001)nella misura complessiva di e uro 436.943,00, o in subordine, di euro 376.016,35, salvo altra, oltre interessi. Avanti al Giudice del merito era stato dedotto chei fratelli [OSCURATO:PERSONA], Francesco e Giuseppe avevano coltivato e condotto in affitto, congiuntamente, dal 1984 al 10 novembre 2008 (sino al 4novembre 2003 unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], deceduto in tale data) il fondo denominato «Rodenga a Sera» sito in Castenedolo , nella provincia di Brescia. In costanza d el contratto di affitto, il fondo era stato Sez. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 parzialmente (ma per una estensione complessivamente rilevante) oggetto di procedura espropriativa nell’ambito dei lavori di realizzazione del raccordo autostradale tra il Casello di Ospitaletto (A4),il nuovo Casello di Poncarale (A 21) e l’aeroporto di Montichiari. In particolare, con decreto di occupazione n. 3/2007 emesso daAutostrade [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata disposta l’occupazione di complessivi mq. 93.167 nell'ambito del predetto fondo di proprietà dell'Orfanotrofio dei Maschi detto della Misericordia (poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), che era stata eseguita in data 16 novembre 2007,come da verbale di immissione nel possesso; per effetto dei lavori conseguenti alla occupazione d’urgenza, l’area già oggetto di affitto era stata trasformata ed i fittavoli avevano dovuto cessare di coltivare ed abbandonare i terreni occupati da [OSCURATO:PERSONA], e poco tempo dopo l’attività della azienda agricola era risultata radicalmente compromessa. F ra la proprietaria dei terreni, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stato quindi sottoscritto in data 30dicembre 2010 un verbale di accordo sulle indennità spettanti in conseguenza del predetto procedimento espropriativo; successivamente in data 7 novembre 2017 era stato stipulato fra la detta Fondazione ed il Ministero delle infrastrutture e dei t rasporti, subentrato ad ANAS in qualità di concedente dell'opera autostradale, atto di cessione bonaria in luogo di espropriazione, trascritto in data 14 novembre 2017, con il quale il Ministero, in qualità di ente subentrato ad ANAS e « responsabile della conclusione dei procedimenti di esproprio»avente «il compito di portare a compimento l'iter delle procedure espropriative iniziate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compiendo tutte le attività a ciò necessarie», aveva Sez. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 acquistato la proprietà dei terreni oggetto della predetta occupazione per complessivi 110.364 mq., fra cui anche la rilevante porzione dei terreni già affittati ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], occupata nel novembre 2007, in pendenza di affitto, da [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori avevano quindi affermato la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in loro favore, dell'indennità aggiuntiva ai sensi delcit. art. 42 t.u.e.. 2. ― Il ricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],si compone di due motivi. Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato è viziato in quanto la Corte di merito avrebbetrascurato di considerare che il verbale di immissione in possesso che fece seguito alla pronuncia del decreto di occupazione di urgenza faceva presumere che il bene fosse uscito dalla disponibilità delproprietario e dei suoi aventi causa Col secondo mezzo si censura l’ordinanza impugnata per l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deducono gli istanti che «qualora volesse ritenersi a carico della parte privata l’onere della prova dell’abbandono dell’area direttamente coltivata pereffetto del procedimento espropriativo, la mancata considerazione in tale senso dei verbali di consegnadei lavori dall’espropriante all’appaltatore anteriori la scadenzadell’affitto, prodotti in atti ed oggetto di discussione tra le parti, integra il viziodedotto in epigrafe; e che, parimenti, integra tale vizio la Sez. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 mancata considerazionedel fatto che l’immissione nel possesso, dedotta dal privato, è stata ammessa dallap.A.». 2. ― E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Si legge nel provvedimento impugnato (pag. 13): « [D]eve evidenziarsiche gli istanti si sono limitati a provare che al momento in cui stato redatto il verbale di immissione, datato 16 novembre 2007, era ancora in corso il contratto di affitto agrario. Tuttavia essi non hanno fornito alcun elemento specifico diretto a dimostrare che i fittavoli a seguito di tale atto erano stati costretti ad interrompere effettivamente la coltivazione del fondo. Appare significativo, ad esempio, che non è stata prodotta alcuna missiva con cui i Pierani contestassero al proprietario del terreno che fossero stati loro impediti l’accesso al fondo e la coltivazione nella annata agricola 2008; né sono stati dimessi riscontri documentali attestanti l’interruzione dell’attività della azienda agricola ovvero domande di ristoro a conferma di tale situazione, che costituisce presupposto imprescindibile per ottenere il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 t.u.e.». Così facendo, il Giudice di appello è effettivamente incors o nell’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di occupazione temporanea e d'urgenza di un terreno per la realizzazione di un'opera pubblica, la formale redazione del verbale di immissione in possesso conseguente al decreto di occupazione, a norma dell'art. 20 della l.n. 865 del 1971, fa presumere l'effettivo impossessamento dell'immobile da parte della p.A.. beneficiaria dell'occupazione e, quanto al proprietario, la perdita delle facoltà di godimento e di disposizione del bene; la presunzione, che ha Sez. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 natura relativa, fa salva la prova contraria, cui è ammessa la p.A., della mancata effettiva presa di possesso dell'immobile, nonché la prova, da parte del proprietario del bene occupato, di aver subìto nel periodo precedente l'immissione in possesso, per effetto della sola adozione del decreto di occupazione d'urgenza, cui consegue l'indisponibilità giuridica del bene, un pregiudizio risarcibile, se effettivo, come quello ad esempio derivante dall'impossibilità di vendere il bene in presenza di concrete possibilità(Cass. 19 dicembre 2019, n. 34098; Cass. 19 novembre 2010, n. 23505; Cass. 31 marzo 2008, n. 8384). Come è del tutto ovvio,poi,alla perdita delle facoltà di godimento del proprietario corrisponde, nell’ipotesi in cui venga in questione l’affitto del bene, il venir meno di quelle stesse facoltà in capo all’affittuario: soggetto, questo, al quale è appunto attribuito il godimentodella cosa produttiva (art. 1615 c.c.). Ne discende che la Corte di merito avrebbe dovuto anzitutto presumereiuris tantumla perdita delle facoltà di godimento da parte degli affittuari, per poivalorizzare, se esistente , la prova positiva circa il mantenimento del possesso del fondo, da parte degli stessi affittuari,nel periodo successivo all’immissione nel possesso documentata dal pertinente verbale. Al contrario, il Giudice distrettuale ha ritenuto che competesse ai fittavoli dimostrare di essere stati costretti ad interrompere la coltivazione del fondoe rilevato, poi, come il corredo probatorio della causa non desse conto del contrario.Il ricorso coglie dunque nel segno : e ciò a dispetto di quanto reputa l’Amministrazione controricorrente , la quale sostiene, a torto, che l’impugnazione sarebb e diretta a «contestare la lettura del comparto probatorio» e quindi a porre in discussione accertamenti di fattodevoluti, in via esclusiva, al giudice del merito. Sez. VI –RG26474/2021 camera di consiglio14.12.2022 3. ― L’ordinanza va dunque cassata. La causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia che giudicherà in diversa composizione e che deciderà pure sulla sorte delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Br