CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due ordinanze, rispettivamente emesse alle ore 11.06 e alle ore 11.20 del 2e giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato, su richiesta del Pubblico ministero, il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], eseguiti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. pen. per essere i predetti gravemente indiziati di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tali pronunce hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi esposti in termini sovrapponibili. 2.1. Con il primo lamentano inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 386, commi 3 e 7, cod. proc. pen. Sostengono che entrambi i provvedimenti, solo formalmente sono stati eseguiti nella data e all'orario indicati (il 21 giugno alle ore 10), perché in realtà i Farris, come si evince dagli atti di indagine sintetizzati nella informativa allegata al ricorso, erano stati condotti molte ore prima presso la caserma dei Carabinieri dove erano stati ininterrottamente privati della libertà personale (dalle ore 22.45 del 20 giugno). Poiché gli indagati, come attestato dagli stessi operatori di polizia giudiziaria nel verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia, si trovavano stato di fermo già alle ore 3.40 del 21 giugno 2022, non risulta osservato il termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale di fermo al Pubblico ministero; tale operazione è infatti avvenuta soltanto alle ore 8.46 del 22 giugno. 2.2. Con il secondo denunziaiolazione di legge processuale in relazione 5- all'art. 384, comma 1, cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione con riferimento al pericolo di fuga. L'ordinanza impugnata, nonostante i rilievi specifici formulati dalla difesa in sede di udienza di convalida, non contiene alcuna motivazione in merito al requisito del pericolo fuga, neanche richiamando per relationem la richiesta di convalida del pubblico ministero o il verbale di fermo. Per di più, neanche gli atti citati da ultimo avevano messo in rilievo circostanze concrete sintomatiche della rilevante probabilità che l'indagato potesse darsi alla fuga, cosi come preteso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è meritevole di accoglimento. Ed invero, come rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte e come risulta dal verbale di elezione di domicilio e dagli altri di indagine, gli indagati sono stati fermati dalla polizia giudiziaria, se non dalle ore 21.45 del 20 giugno - quando erano stati condotti presso la caserma dei carabi eri a seguito dell'esito della perquisizione domiciliare - quanto meno dalle ore dalle ore 3.40 del 21 giugno 2022, come espressamente attestato nel verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale termine - coincidente con il momento in cui si è verificata la effettiva privazione della libertà t - e non a quello formalmente indicato nel verbale deve farsi riferimento come dies a quo dei termini fissati nel procedimento di convalida, incluso quello di ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 21680 del 06/05/2009, Valente, Rv. 243811 - 01; Sez. 6, n. 28987 del 11/06/2013, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 255886 - 01) Nel caso in verifica, pertanto, il termine previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen non è stato osservato né risulta che il pubblico ministero, pur partecipando alle indagini già prima del fermo, abbia autorizzato la dilazione della trasmissione del verbale, anche oralmente, esplicitandone le ragioni. 1.1. Quanto alle conseguenze, deve ritenersi che il termine abbia natura perentoria e che la sua violazione comporti non solo la inefficacia del fermo, a mente dell'art. 386, comma 7, cod. proc. pen., ma anche, in virtù del richiamo operato all'art. 386, comma 3, dal successivo art. 391, comma 4, cod. proc. pen., anche l'invalidità dell'ordinanza che ne ha disposto la convalida (Sez. 5, n. 23653 del 26/04/2018, P.M. in proc. Rouchdi, Rv. 273474 - 01; Sez. 6, n. 45711 del 12/10/2016, Durali, Rv. 268295 - 01Sez. 6, n. 101 del 17/01/1990 Bertucci, Rv. 183465 - 01). 1.2. Sulla scorta dei richiamati principi, non avendo il Giudice per le indagini preliminari dichiarato l'inefficacia del fermo, a norma dell'art. 386, comma 7, cod. proc. pen. per inosservanza del termine di 24 ore di trasmissione del verbale di arresto al Pubblico Ministero, il provvedimento di convalida deve essere pertanto annullato poiché adottato quando il fermo era già divenuto inefficace. 2. Il secondo motivo è parimenti fondato perché nel corpo dei provvedimenti impugnati non si rinvengono riferimenti, anche impliciti, al pericolo di fuga la cui sussistenza è condizione di legittimità della misura pre-cautelare 3.L'annullamento deve avere luogo senza rinvio, non essendo più possibile convalidare un provvedimento di fermo divenuto inefficace per scadenza dei termine, mentre resta ovviamente valido il successivo provvedimento che ha eventualmente applicato la misura cautelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio le o