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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 32306/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma resa in data 7 novembre 2024 all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 — per aver detenuto in concorso, ai fini di cessione a terzi, 18 involucri di cocaina (gr. 7 lordi) e 17 involucri di hashish (gr. 21 lordi) — già riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve e concesse le attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico articolato motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU, 603, 190, 192, 438, comma 5, e 495 cod.proc.pen., in rapporto all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la condanna, abbia omesso la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza captate in loco, riscontro asseritamente decisivo a fronte di una motivazione assertiva e lacunosa: e ciò in un quadro segnato dalle dichiarazioni scagionanti del coimputato, dall'esito negativo delle perquisizioni personale e domiciliare del ricorrente e dall'assenza di sequestro dell'involucro oggetto della presunta cessione.

Il difensore ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure, quantunque prospettate sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, laddove la struttura razionale della decisione sia sorretta — come nella specie — da un apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.

Non sono infatti proponibili in questa sede le doglianze relative ad asserite carenze argonnentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale e dell'attribuzione del fatto alla persona dell'imputato, quando il ricorrente si limiti, in sostanza, a proporre una diversa ricostruzione dell'accaduto e a chiedere il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Quanto alla dedotta mancata rinnovazione istruttoria, la censura è manifestamente infondata.

La stessa giurisprudenza invocata in ricorso conferma l'infondatezza della doglianza: la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, impossibilità ravvisabile unicamente quando i dati probatori già acquisiti risultino incerti, ovvero quando P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende „ Così è deciso, 14/07/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]•ni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma resa in data 7 novembre 2024 all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 — per aver detenuto in concorso, ai fini di cessione a terzi, 18 involucri di cocaina (gr. 7 lordi) e 17 involucri di hashish (gr. 21 lordi) — già riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve e concesse le attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico articolato motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU, 603, 190, 192, 438, comma 5, e 495 cod.proc.pen., in rapporto all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la condanna, abbia omesso la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza captate in loco, riscontro asseritamente decisivo a fronte di una motivazione assertiva e lacunosa: e ciò in un quadro segnato dalle dichiarazioni scagionanti del coimputato, dall'esito negativo delle perquisizioni personale e domiciliare del ricorrente e dall'assenza di sequestro dell'involucro oggetto della presunta cessione. Il difensore ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure, quantunque prospettate sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, laddove la struttura razionale della decisione sia sorretta — come nella specie — da un apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo. Non sono infatti proponibili in questa sede le doglianze relative ad asserite carenze argonnentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale e dell'attribuzione del fatto alla persona dell'imputato, quando il ricorrente si limiti, in sostanza, a proporre una diversa ricostruzione dell'accaduto e a chiedere il riesame nel merito della sentenza impugnata. Quanto alla dedotta mancata rinnovazione istruttoria, la censura è manifestamente infondata. La stessa giurisprudenza invocata in ricorso conferma l'infondatezza della doglianza: la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, impossibilità ravvisabile unicamente quando i dati probatori già acquisiti risultino incerti, ovvero quando P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende „ Così è deciso, 14/07/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]•ni
Sentenza Cassazione n. 32306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris