CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, ma che non è comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), come avviene nel caso in esame in cui la limitata distanza temporale è comunque elisa dalla dotale diversità dei reati oggetto dell'istanza, mentre il secondo motivo è in contrasto con il dato normativo circa i presupposti necessari per accedere all'istituto di favore del cumulo giuridico conseguenza dell'esistenza di una continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 magg