CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 agosto 2025
Cassazione n. 23808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27220/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 153/2020 de- positata il 15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l’esecuzione di un contratto di appalto, in relazione al quale si proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando l’importo del Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025 corrispettivo. La Corte di appello, in parziale riforma, annullava il capo di condanna al risarcimento per lite temeraria. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda di pagamento delle varianti discrezionali, nonché all’illegittimo diniego dell’integrazione della c.t.u. volta all’accertamento delle medesime. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa la fondatezza e la tempestività dell’eccezione di nullità della clausola contrattuale che estende alla pattuizione a corpo anche le varianti necessarie. Il terzo motivo denuncia la violazione di norme di diritto nella determinazione del corrispettivo, illegittimamente calcolato a corpo anche per le quantità variate dell’opera. 2. – La curatrice della liquidazione giudiziale della società ricorrente, intervenuta in giudizio, ha depositato un atto del 15/04/25 di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte . 3. - Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude tale provvedimento. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025 Così deciso in Roma, il 27/05/2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025