CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1990
Cassazione n. 46257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1990 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado tenuto conto dei precedenti penali e della pluralità delle persone offese; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una motivazione puntuale, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito, ma ne sollecita solo una nuova differente valutazione non consentita in sede di legittimità ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore 11 Presjd,frn