CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 17432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7483/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1943/2017depositata il 12/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal ConsigliereREMO CAPONI. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inam- missibilità o comunque il rigetto del ricorso. 2di 5 – 7483 /2018 – S2 – PU 25/05/2023 (1 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Treviso per:(a) l’accertamento che la servitù di passaggio a carico del fondo del convenuto, esercitata nella misura di 5,50metri di ampiezza, era stata limitata a causa di innovazioni ed opere realiz- zate nel fondo servente (da un lato, recinzione fissa con paletti in ce- mento; dal lato opposto, alcuni box garage); (b) la riduzione in ripri- stino con condanna alla rimozione. L’attrice allegava, a fondamento della domanda, gli atti del 1971 e del 1952 di costituzione di servitù di passaggio con carri, animali e pedoni. Il convenuto contestava di aver resodisagevole l'esercizio della servitù, tenuto conto che l’atto costi- tutivonon precisava l’ampiezza del passaggio . In primo grado veniva accolta la domanda e condannato il convenuto al ripristino della situa- zione antecedente. In secondo grado la pronunciaè stata confermata. Ricorre in cassazione il convenuto con cinque motivi. Resiste l’attrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. incomprensibilità, apparenza, irriducibile contraddittorietà della moti- vazione sulla mancata applicazione dell’art. 1063 c.c. Con il secondo e il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di ap- plicare correttamente il criterio del contemperamento del bisogno del fondo dominante col minore aggravio dl fondo servente. Specifica- mente, si deduce violazione dell’art. 1065 c.c. (secondo motivo), non- ché la tipologia di vizi della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. (terzo motivo).Con il quarto motivo si denuncia la più volte menzionata tipologia di vizi della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. sul rigetto del terzo motivo di appello, che a sua volta denunciava un identico vizio della sentenza di primo grado. Con il quinto motivo si denunciano i vizi 3di 5 – 7483 /2018 – S2 – PU 25/05/2023 (1 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione alla valuta- zione delle prove, specificamente delle risultanze della c.t.u. (riferite allo stato dei luoghi prima dei lavori e non al titolo, con conseguente irrilevanza in causa). 2. – I cinque motivi sono caratterizzati da una struttura unitaria, imperniata sulla censura della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., la cui adozione potrebbe essere stata suggerita al ricorrente dalla con- sapevolezza di non poter denunciare - in virtù dell’art. 348 - ter co. 5 c.p.c. – il vizio ex art. 360, n. 5 , trattandosi di una doppia pronuncia conforme con giudizio di appello iniziato dopo il 2012. Tale struttura uniforme è arricchita dalladenuncia di violazione dell’art. 1063 c.c. nel primo motivo, dell’art. 1065 c.c. nel secondo motivo, come riflesso di pretesi errori nell’accertamento dei fatti. Con ciò il ricorso si offre ad un esame unitario che lo indirizza verso una dichiarazione d’inammissibilità. Nel suo brano saliente, la parte censurata della sentenza è la se- guente: «L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c .c. , non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto sol- tanto delle servitù acquistate per usucapione; tuttavia, ove la conven- zione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell'art.1065c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente». Argomenta inoltre la Corte: (a)il titolo del 1952 prevedeva la costi- tuzione di servitù di passaggio con «carri, animali e pedoni»; (b) in seguito anche mezzi agricoli meccanici, trattori ed altri venivano utiliz- zati per accedere al fondo dominante; (c) successivamente, in seguito 4di 5 – 7483 /2018 – S2 – PU 25/05/2023 (1 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ai lavori effettuati dal convenuto, non era più possibile accedere con mezzi più grandi delle autovetture; (d) quindi era stato accertato un restringimento della servitù rispetto a come era stata esercitata in pre- cedenza in conformità al titolo: «è vero che il titolo non prevedeva la misura dell'ampiezza della servitù, ma lo stesso fa riferimento al pas- saggio con carri». Dinanzi a ciò, il primo motivo si rivela inammissibile: la motivazione è comprensibile e coerente, poiché è congruo riferirsi alla pratica delle parti stante l’incertezza circa l’ampiezza della servitù di passaggio se- condo le disposizioni del titolo.Analogamente inammissibili sono il se- condo e il terzo motivo: la sentenza non si è distaccata dall’orienta- mento secondo cui, nella servitù negoziale, l’estensione e le modalità di esercizio sono da desumersi dal titolo che si offre per interpretare la comune intenzione delle parti. Inoltre, come osserva anche il P.M., è da tenerconto altresì dello stato dei luoghi, della ubicazione reciproca dei fondi e della loro destinazione. I dubbi sorgenti dall’interpretazione del titolo sono da risolvere ex art. 1065 c.c., realizzando le esigenze del fondo dominantecon il minor aggravio possibile del fondo servente (tra le molte, cfr. Cass. 14546/2012). Parimenti inammissibili sono il quarto e quinto motivo: non si ravvede alcun difetto motivazionale nell’intreccio corroborante tra motivazione in primo e in secondo grado, nonché nella valutazione delle prove, ove il giudice non è tenuto a di- scutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad 5di 5 – 7483 /2018 – S2 – PU 25/05/2023 (1 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricor- rente, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un'ulteriore somma par