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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2020

Cassazione n. 28602/2021

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ORDINANZA sul ricorso 25991-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2506 [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - - avverso la sentenza non definitiva n. 380/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 1056/2015; - avverso la sentenza definitiva n. 648/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 1056/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte.

LEVATO - che, con successive sentenze, quella non definitiva del 22 giugno 2017 e quella definitiva del 10 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vicenza, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla Vicario con applicazione del regime di cui all'art. 18

I. n. 300/1970; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non invocabile nella specie, relativa alla costituzione con l'impresa utilizzatrice del rapporto di lavoro, illegittimamente qualificato come lavoro somministrato, l'art. 18, comma 5,

I. n. 300/1970, escludendo, pertanto, la risoluzione di diritto del rapporto medesimo per l'inutile decorso di trenta giorni dall'invito alla ripresa del servizio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Vicario; - che, nelle more dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno presentato, in relazione all'intervenuta sottoscrizione di un accordo sindacale, separate istanze di cessazione della materia del contendere, in relazione ak qual il Collegio, dato atto, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25991-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2506 [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - - avverso la sentenza non definitiva n. 380/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 1056/2015; - avverso la sentenza definitiva n. 648/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 1056/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. LEVATO - che, con successive sentenze, quella non definitiva del 22 giugno 2017 e quella definitiva del 10 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vicenza, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla Vicario con applicazione del regime di cui all'art. 18 I. n. 300/1970; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non invocabile nella specie, relativa alla costituzione con l'impresa utilizzatrice del rapporto di lavoro, illegittimamente qualificato come lavoro somministrato, l'art. 18, comma 5, I. n. 300/1970, escludendo, pertanto, la risoluzione di diritto del rapporto medesimo per l'inutile decorso di trenta giorni dall'invito alla ripresa del servizio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Vicario; - che, nelle more dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno presentato, in relazione all'intervenuta sottoscrizione di un accordo sindacale, separate istanze di cessazione della materia del contendere, in relazione ak qual il Collegio, dato atto, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente
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