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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32564/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la CORTE APPELLO di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 2025, che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di associazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha rideterminato la pena inflitta. che l'imputato deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. che ha applicato un trattamento sanzionatorio frutto dell'accordo tra le parti previa rinunzia a tutti gli altri motivi di appello, come affermato in sentenza; che la rinunzia dei motivi di gravame comporta l'inammissibilità del ricorso che deduce vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oggetto di motivi rinunziati; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la CORTE APPELLO di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 2025, che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di associazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha rideterminato la pena inflitta. che l'imputato deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. che ha applicato un trattamento sanzionatorio frutto dell'accordo tra le parti previa rinunzia a tutti gli altri motivi di appello, come affermato in sentenza; che la rinunzia dei motivi di gravame comporta l'inammissibilità del ricorso che deduce vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oggetto di motivi rinunziati; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris