CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 28989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22742-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 386/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.22742/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato,intercorsi fra le parti a partire dall’anno scolastico 2001/2002, nonché al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che l’originaria ricorrente, nel rinunciare alla domanda di conversione del rapporto, aveva dichiarato di essere stata immessa in via definitiva nei ruoli dell’amministrazione scolastica,a partire dall’anno scolastico 2011/2012; 3. ha richiamato i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 ed ha valorizzato,per respingere la domanda di risarcimento del danno, accolta invece dal Tribunale, da un lato,l’avvenuta «cancellazione» dell’abuso in conseguenza dell’immissione in ruolo, dall’altro, l’assenza di allegazione e prova di danni diversi ed ulteriori rispetto all’asserita perdita del posto di lavoro; 4. in sintesi il giudice d’appello ha rigettato tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo in relazione all’illegittimità dei rapporti a tempo determinato, mentre ha confermato la statuizione di primo grado quanto al mancato rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, che il Ministero aveva violato nel negare agli assunti a tempo determinato il medesimo trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali il MIUR ha opposto difese con tempestivo controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente, dopo avere argomentato in premessa sull’ammissibilità delle censure e sul superamento del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 20127/2012, denuncia, con il primo motivo, la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa -commi 2, 3, 4 - e dei punti 6,7 e 10 delle considerazioni generali dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE; violazione e falsa applicazione della clausola 1 lettera b, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.lgs. 368/2001, anche in combinato disposto con l’art. 4 L. 124/99; violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001» e sostiene, in sintesi, che doveva essere accolta la domanda di declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti, rigettata dalla Corte d’appello sulla base di una errata ricostruzione del quadro normativo sottostante la materia in esame; 1.1. la Scagnetti,dall’applicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] anche ai rapporti a termine instaurati dall’amministrazione scolastica, trae la conseguenza che la legittimità di quei rapporti deve essere vagliata alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001; 2. con la seconda critica è dedotta la violazione della direttiva 1999/70/CE (art.2), dell’[OSCURATO:PERSONA] alla stessa allegato (clausole 2, punto 1, 4 e 5), degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e si addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto l’abuso cancellato dall’avvenuta immissione in ruolo;2.1. la ricorrente evidenzia che le misure richieste dalla richiamata clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] devono essere proporzionate, effettive e dissuasive e richiama le Osservazioni della Commissione Europea del 15 ottobre 2013 per sostenere che le esigenze organizzative nel settore scolastico non possono giustificare la totale elusione delle tutele assicurate ai lavoratori a tempo determinato dal diritto dell’Unione; 3. il primo motivo è inammissibile,perché svolge considerazioni prive di specifica attinenza al decisumdella sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno sul rilievo, assorbente, dell’avvenuta «cancellazione» dell’abuso e non ha in alcun modo affrontato il tema, sul quale la censura è incentrata, dell’applicabilità ai rapporti a termine stipulati dall’amministrazione scolastica della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001 e della legittimità dei termini apposti ai contratti; 3.1. è ius receptum il principio secondo cui nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure inerenti alle questioni che il giudice del merito abbia assorbito, ancorché in virtù del principio della ragione più liquida, perché dette censure potranno essere apprezzate solo dal giudice del rinvio in caso di accoglimento del motivo formulato avverso il capo della sentenza concernente il profilo assorbente (cfr. fra le tante Cass. n. 19503/2018); 4. il secondo motivo è infondato; la censura prospetta questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 39048, 39046, 10650 del 2021 e, in fattispecie non dissimile da quella oggetto di causa Cass. n. 14506 e 13964 del 2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4.1. le decisioni citate si pongono nel solco già tracciato da Cass.nn. 3472 e 3474del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22552, 22553 e 22556 del 2016 (ed in altre contestualmente rese all’udienza del 18 ottobre 2016) hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 4.2. la ricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito, e,pertanto, il ricorso deve essere rigettato poiché la Corte territorial e , richiamata l’efficacia satisfattiva dell’avvenuta immissione in ruolo, con accertamento di merito, non sindacabile in questa sede, ha anche escluso che la Scagnetti avesse allegato danni diversi ed ulteriori rispetto alla mancata conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato; 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra tutte le parti , in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co