CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10571/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Belluno ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace della stessa città a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Sedico ill 20 maggio 2020; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, di cui il primo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione anche in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, in ogni caso, l'ulteriore censura, in punto di mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, posto che, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587), non potendosi dire applicabile nel caso di specie neppure la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento davanti al Giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni» (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404); - che il secondo motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'eccessiva onerosità della pena, non è consentito in questa sede, per le stesse ragioni già illustrate nell'esame del motivo che precede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2