CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24087 /2013 R.G.proposto da: e cleie 15 Ales5,3vvi,(9 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]\rifecchio, e. elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore; -intimata - E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n.271/06/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 17 giugno 2013, depositata il 10 luglio 2013 e non notificata; NONCHÉ sul ricorso n.24090/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore; -intimata - E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via XXIV Maggio n.43; -controricorrente- avverso la sentenza n.58/06/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 21 gennaio 2013, depositata il 5 marzo 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l. nel procedimento contrassegnato con il n.24087/2013 R.G. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi avverso l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.271/06/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 17 giugno 2013, depositata il 10 luglio 2013 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma n.46/04/2009, non avendo l'appellante depositato copia dell'atto di appello preso la segreteria della C.t.p. di Roma;l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera "nota di costituzione" depositata al dichiarato "solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica" - vedi Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. U., Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019; Cass.05/10/2018, n. 24422; Cass. 20/10/2017, n. 24835; Cass. 24/05/2017, n. 13093-); anche Equitalia è rimasta intimata; il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., veniva rinviato a nuovo ruolo per l'impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell'Il maggio 2021; il ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestante il ricevimento della notifica del ricorso a controparti; 2. nel procedimento contrassegnato con il n.24090/2013 R.G., [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi avverso l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.58/06/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 21 gennaio 2013, depositata il 5 marzo 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma n.46/04/2009, previamente ritenendo fondato il diniego di definizione agevolata, oggetto del ricorso prodotto in atti dal contribuente con nota del 21/12/2012; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, mentre l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., veniva rinviato a nuovo ruolo per l'impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell'il maggio 2021; il ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestante il ricevimento della notifica del ricorso a controparti;la Corte disponeva l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio e rinviava a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell'ammissibilità dell'istanza di definizione della lite pendente ove essa abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. preliminarmente deve disporsi la riunione del procedimento n.24090/2013 R.G. al procedimento n.24087/2013 R.G., per l'evidente connessione e sovrapposizione delle questioni; invero, dal ricorso sub n.24090/2013 R.G. risulta la circostanza che il contribuente aveva proposto autonomo ricorso avverso il rigetto dell'istanza di definizione agevolata, avanzata ai sensi dell'art.39 d.l. n.98/2011 e dell'art.16 I. n.289/2002 dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pendeva la lite (nel caso di specie la C.t.r.); il rilievo che entrambe le sentenze di appello fanno riferimento alla medesima sentenza della C.t.p. di Roma n.46/4/09 come oggetto di impugnazione e la consultazione degli atti processuali contenuti nei fascicoli d'ufficio portano a ritenere che effettivamente uno dei due ricorsi (quello attualmente oggetto del procedimento n. 24087/2013), autonomamente iscritto a ruolo, aveva ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono; sempre preliminarmente, deve rilevarsi che non è configurabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello contenuta nella sentenza n.271/06/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, in quanto tale ultima sentenza è oggetto di impugnazione da parte del ricorrente (ricorso n.24087/2013 R.G.); 1.2. in relazione al procedimento n.24087/2013 R.G., con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., per essere la sentenza priva di qualsiasi motivazione;il ricorrente deduce che la sentenza, ove interpretata come decisione sul ricorso avverso il rigetto dell'istanza di definizione agevolata, avanzata ai sensi dell'art.39 d.l. n.98/2011 e dell'art.16 I. n.289/2002 dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite (nel caso di specie la C.t.r.), richiama unicamente una norma dettata in tema di ammissibilità dell'appello, inconferente nel caso in esame; con il secondo motivo del ricorso n.24087/2013 R.G., il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., perché la sentenza impugnata avrebbe affermato che il deposito del gravame innanzi al giudice di primo grado sarebbe necessario anche quando non sia presentato atto di appello avverso una pronuncia della C.t.p.; 1.3. passando al ricorso n.24090/2013 R.G., con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., per essersi il giudice di secondo grado pronunciato su di una questione non sottoposta al suo esame, che avrebbe dovuto comportare la sospensione del giudizio o la previa riunione con il ricorso relativo all'impugnazione del diniego di sanatoria, fissato per l'udienza del 17 giugno 2013 e deciso con la sentenza della C.t.r. del Lazio n.271/06/2013, depositata il 10 luglio 2013 ed oggetto del ricorso R.G. 24087/2013; con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 legge 27 dicembre 2002 n.289 e 39 d.l. n. 98/2011, convertito nella I. 2 agosto 2011 n.129, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che i debiti tributari oggetto della cartella di pagamento fossero esclusi dalla definizione agevolata; con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., in quanto la sanatoria delle notifiche irregolari per raggiungimento dello scopo opererebbe solo a livello processuale e non a livello sostanziale; nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto che la nullità della notifica della cartella di pagamento, per l'omessa affissione dell'avviso di deposito presso l'abitazione del destinatario, dovesse ritenersi sanata, con effetto retroattivo, dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso l'atto medesimo; secondo il ricorrente, però, il giudice di appello non avrebbe considerato che il ricorso avverso la cartella di pagamento è stato depositato in data 19/3/2008, oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2007 ex art.25 lett. a) d.P.R. n. 602/1973 (considerato che la cartella si riferiva ad omessi e ritardati versamenti per l'anno di imposta 2003, oggetto della dichiarazione presentata nell'anno 2004); invero, ai sensi del d.l. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, conv. in I. n. 156 del 2005, <<al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004 (...)»; con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la notifica della cartella di pagamento andava preceduta dalla notifica dell'avviso bonario; con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.3 I. 7 agosto 1990 n.241, e dell'art.7 I. 27 luglio 2000 n.212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la cartella di pagamento non era adeguatamente motivata;con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell'obbligo di ricorrere all'avviso di accertamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; 2.1. i procedimenti riuniti impongono, in via logicamente prioritaria, l'esame del ricorso avverso il diniego di condono, oggetto dei due motivi del ricorso n.24087/2013 R.G. e dei primi due motivi del ricorso n. 24090/2013 R.G.; secondo il ricorrente, infatti, la C.t.r. avrebbe errato sia nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata (proc. n.24087/2013 R.G.), sia nel ritenere che i debiti tributari oggetto della cartella di pagamento fossero esclusi dalla definizione agevolata (secondo motivo del ricorso n.24090/2013 R.G., con cui il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 legge 27 dicembre 2002 n.289 e 39 d.l. n.98/2011, convertito nella I. 2 agosto 2011 n.129, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.); in primo luogo, deve rilevarsi che i due motivi del ricorso n. 24087/2013 R.G. sono fondati; invero, siccome il ricorso del contribuente aveva ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono, come risulta dagli atti, risulta errata la conclusione cui è pervenuta la C.t.r., che ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto non previamente depositato presso il giudice di primo grado, norma all'epoca vigente per l'appello e non estensibile all'impugnazione del diniego di condono; l'art.53 d.lgs. n.546/1992 prevedeva che l'appellante dovesse, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata; la ratio della disposizione, successivamente abrogata dall'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stata identificata, sia dalla Corte costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità, nella finalità di rendere nota alla C.t.p. l'impugnazione della sentenza ed impedire, così, il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata;in particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010 e n. 17 del 2011, la disposizione aveva lo scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell'appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 321 del 2009); la disposizione, dunque, riguardava unicamente l'atto di appello, prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado nel caso di mancato deposito dell'atto di appello presso la C.t.p.; nel caso di specie, invece, il ricorso alla C.t.r. ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di definizione della lite, che, ai sensi dell'art.16 I. n.289/2002, va proposto dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite (nel caso di specie la C.t.r.); invero, la norma citata prevede che l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale, entro sessanta giorni, lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite; pertanto, la sentenza impugnata ha applicato la previsione di cui all'art.53 d.lgs. n.546/1992 a fattispecie non pertinente, riguardante l'impugnativa dell'atto di diniego, e non quella della sentenza di primo grado; 22. risultano fondati anche i primi due motivi del ricorso n. 24090/2013 R.G., che involgono la questione dell'ammissibilità dell'istanza di definizione della lite pendente, ove essa abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento; come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.» (Cass. S.U. n. 18298/2021); la citata pronunzia, nel conflitto tra due orientamenti contrastanti, ha ritenuto, con ampia motivazione alla quale si rimanda, di dover confermare l'indirizzo che riteneva che il giudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 potesse formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisse il primo atto con il quale il contribuente era messo a conoscenza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, con riferimento alle norme di cui all'art. 16 della I. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 che alla prima rinvia; si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269; Cass., Sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., Sez. 5, ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., Sez. 5, ord. 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass., Sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., Sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, in precedenza, in relazione all'art. 16 della I. n. 289/2002, tra le altre, Cass., Sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., Sez. 5, 2 luglio 2009, n. 15548; Cass., Sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2010, n. 16075); alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, deve ritenersi fondato il ricorso avverso il diniego di condono;di conseguenza, non rimane che dichiarare l'estinzione del giudizio per l'adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite, con compensazione delle spese di lite; P.Q.M. La Corte, riunito il procedimento n. 24090/2013 R.G. a quello n. 24087/2013 R.G., accoglie il ricorso n. 24087/2013 R.G. ed i primi due motivi del ricorso 24090/2013 R.G. e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito