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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08331/2026

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iderato in diritto

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il condannato non ha commesso delitti dopo il 2 agosto 2006, in quanto il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 2013, irrevocabile il 25 maggio 2021, ha riguardato un reato cessato a luglio 2005, come accertato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in successivo provvedimento, o, al più, a marzo 2006, come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sentito nel verbale dell’udienza del 1 luglio 2011; d’altronde, la stessa contestazione parla di un fatto “commesso fino al 2006”, e, quindi, non necessariamente successivo alla data del 2 agosto 2006.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

L’art. 3, comma 1, l. n. 241 del 2006 dispone che “il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”.

La legge è entrata in vigore, come da disposizione del comma 4 dello stesso articolo, “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]”, che è avvenuta nella [OSCURATO:PERSONA] n. 176 del 31 luglio 2006.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare, se nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, il condannato avesse commesso un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

In realtà, nel provvedimento impugnato manca questo accertamento, perché lo stesso, nel constatare che il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.pr. n. 309 del 1990, si è fermato alla data di commissione del reato riportata nel capo di imputazione, che è indicato come “accertato fino alla data del 2006”.

L’espressione “fino alla data del 2006”, però, è generica, e non consente di comprendere se un qualche segmento del reato sia stato commesso dopo la data di entrata in vigore della legge sull’indulto (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv. 285238 – 01: in tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato).

Per un caso, quale quello in esame, in cui dalla imputazione non è possibile comprendere se almeno un segmento del reato sia stato commesso entro il quinquennio successivo decorrente dall’entrata in vigore della legge sull’indulto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “spetti al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa” (Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828 - 01) fino alla data che legittima la revoca ex art. 1, comma 3, l. n. 241 del 2006 citata.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il condannato non ha commesso delitti dopo il 2 agosto 2006, in quanto il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 2013, irrevocabile il 25 maggio 2021, ha riguardato un reato cessato a luglio 2005, come accertato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in successivo provvedimento, o, al più, a marzo 2006, come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sentito nel verbale dell’udienza del 1 luglio 2011; d’altronde, la stessa contestazione parla di un fatto “commesso fino al 2006”, e, quindi, non necessariamente successivo alla data del 2 agosto 2006. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. L’art. 3, comma 1, l. n. 241 del 2006 dispone che “il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”. La legge è entrata in vigore, come da disposizione del comma 4 dello stesso articolo, “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]”, che è avvenuta nella [OSCURATO:PERSONA] n. 176 del 31 luglio 2006. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare, se nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, il condannato avesse commesso un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. In realtà, nel provvedimento impugnato manca questo accertamento, perché lo stesso, nel constatare che il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.pr. n. 309 del 1990, si è fermato alla data di commissione del reato riportata nel capo di imputazione, che è indicato come “accertato fino alla data del 2006”. L’espressione “fino alla data del 2006”, però, è generica, e non consente di comprendere se un qualche segmento del reato sia stato commesso dopo la data di entrata in vigore della legge sull’indulto (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv. 285238 – 01: in tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato). Per un caso, quale quello in esame, in cui dalla imputazione non è possibile comprendere se almeno un segmento del reato sia stato commesso entro il quinquennio successivo decorrente dall’entrata in vigore della legge sull’indulto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “spetti al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa” (Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828 - 01) fino alla data che legittima la revoca ex art. 1, comma 3, l. n. 241 del 2006 citata. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di app
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