CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 45244/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni conseguenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 14/12/2015 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 5/4/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ritenne il predetto responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione di norme in materia di circolazione stradale, in danno di [OSCURATO:PERSONA], e lo condannò alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. 2. Con sentenza in data 18/5/2017 la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, annullò la sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio ritenendo che la Corte territoriale non avesse ricostruito in maniera rigorosa la "catena causale che da una specifica condotta non cautelare conduce all'evento". 3. Con sentenza in data 27/6/2023, la Corte d'appello di Catania, recependo le conclusioni cui era pervenuto il perito che era stato nominato nel giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza appellata ritenendo l'imputato colpevole del reato lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, con pena sospesa, e disposto la sospensione della patente di guida per anni uno. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con unico motivo, ha denunciato il vizio motivazionale sostenendo che il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione il comportamento della vittima, la quale "non aveva posizionato il triangolo rovesciato ad almeno 100 m di distanza dal veicolo fermo e non aveva indossato il giubbotto catarifrangente", e assumendo che tali comportamenti "avrebbero quasi sicuramente evitato l'evento morte". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione nel ragionamento probatorio di alcune informazioni date dalla sentenza di primo per non controverse. E' necessario premettere che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). "L'illogicità manifesta, in altre parole, deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.t' 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988)" (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello). 2. Tanto premesso, i dati dedotti dal ricorrente non incrinano la tenuta logica della sentenza impugnata in quanto muovono da una ricostruzione della situazione di fatto antitetica a quella che la Corte d'appello ha ritenuto accertata. Assume il ricorrente che vi era "una obiettiva difficoltà di avvistamento dell'ostacolo da parte dell'imputato per cui il triangolo rovesciato e il giubbotto catarifrangente, se indossato, avrebbero permesso all'imputato di adottare le manovre diversive necessarie a evitare l'impatto". Si legge, invece, nella sentenza impugnata: "Se, infatti, il Battaglia avesse mantenuto la velocità prescritta e avesse posto la dovuta attenzione nella guida si sarebbe avveduto in tempo del mezzo fermo sotto il cavalcavia, in quanto, considerate le condizioni di visibilità e il tratto rettilineo, non esisteva al momento del fatto alcun impedimento alla piena visuale, ed avrebbe potuto quindi agevolmente evitare l'impatto con il mezzo dell'Ali e il conseguente investimento dello stesso semplicemente mantenendo il proprio automezzo nella corsia di pertinenza, o al più con un leggero spostamento della traiettoria verso la propria parte sinistra". 3. E' di tutta evidenza che, nella situazione di fatto ritenuta dalla Corte territoriale, i rilievi mossi dal ricorrente alla condotta del defunto sono privi di incidenza nella catena causale che aveva determinato l'incidente. Giova ricordare che "in tema di responsabilità colposa, quando l'imminenza e gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell'evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la causa remota e l'accaduto" (Sez. 4, n. 19630 del 26/03/2010, Cellamare, Rv. 247333 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, attesi i profili di inammissibilità rilevati, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s