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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29444/2023

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ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21261/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

TTTCTN 66A61G999F ), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CRDRRT59P05 E202V ) , PEC in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Denza, 20 , PEC –ricorrenti principali e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – definizione agevolata N.21261/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - C ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 286/05/16, depositata in data 16 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un avviso di accertamento relativo alla società per IRAP e IVA e i correlativi avvisi di accertamento per IRPEF a carico dei soci, con i quali si accertavano in relazione al periodo di imposta 2008 maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall’effettuazione di cessioni intracomunitarie senza prova dell’uscita delle merci dal territorio nazionale; l’accertamento – a seguito di autotutela parziale in seguito a accertamento con adesione - si nutriva anche dell’accertamento compiuto in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dei soci quale prova della realizzazione di ricavi non dichiarati; la CTP di Prato ha parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR della Toscana, con sentenza in data 16 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcu ne operazioni tracciate nei conti correnti; hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, cui hanno resistito i ricorrenti principali; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria; N.21261/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, producendo domanda di definizione agevolata con rateizzazione in venti rate e quietanza di pagamentorelativa alla prima rata; il controricorrente e ricorrente incidentale (con memoria in data 15 marzo 2013) e i ricorrenti principali (con memoria in data 23 giugno 2023) hanno fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; deve pertanto darsi atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21261/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TTTCTN 66A61G999F ), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRDRRT59P05 E202V ) , PEC in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Denza, 20 , PEC –ricorrenti principali e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – definizione agevolata N.21261/16 R.G. Est. F. D’Aquino dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - C ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 286/05/16, depositata in data 16 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un avviso di accertamento relativo alla società per IRAP e IVA e i correlativi avvisi di accertamento per IRPEF a carico dei soci, con i quali si accertavano in relazione al periodo di imposta 2008 maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall’effettuazione di cessioni intracomunitarie senza prova dell’uscita delle merci dal territorio nazionale; l’accertamento – a seguito di autotutela parziale in seguito a accertamento con adesione - si nutriva anche dell’accertamento compiuto in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dei soci quale prova della realizzazione di ricavi non dichiarati; la CTP di Prato ha parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR della Toscana, con sentenza in data 16 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcu ne operazioni tracciate nei conti correnti; hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, cui hanno resistito i ricorrenti principali; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria; N.21261/16 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, producendo domanda di definizione agevolata con rateizzazione in venti rate e quietanza di pagamentorelativa alla prima rata; il controricorrente e ricorrente incidentale (con memoria in data 15 marzo 2013) e i ricorrenti principali (con memoria in data 23 giugno 2023) hanno fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; deve pertanto darsi atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte
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