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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18190/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 75 D Lgs 159/2011 già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 15/5/2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, H _ GOULA Kgarim.

3. Il ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod pen, è inammissibile.

3.1. Quanto alla ritenuta recidiva, l'ingravescente pericolosità a fondamento del giudizio sulla stessa risulta adeguatamente valutata in conseguenza della valorizzazione almeno in punto di fatto della assoluta insensibilità del GOULA alle vicende giudiziarie in cui l'imputato era rimasto coinvolto qualificando così l'ennesima scelta delinquenziale.

3.2. Sussiste adeguata motivazione anche in relazione alla denegata sussistenza di fatto di lieve entità in forza di motivazione che valorizza la pluralità delle condotte e la presenza di una recidiva specifica che palesano la non occasionalità della condotta.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 75 D Lgs 159/2011 già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 15/5/2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, H _ GOULA Kgarim. 3. Il ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod pen, è inammissibile. 3.1. Quanto alla ritenuta recidiva, l'ingravescente pericolosità a fondamento del giudizio sulla stessa risulta adeguatamente valutata in conseguenza della valorizzazione almeno in punto di fatto della assoluta insensibilità del GOULA alle vicende giudiziarie in cui l'imputato era rimasto coinvolto qualificando così l'ennesima scelta delinquenziale. 3.2. Sussiste adeguata motivazione anche in relazione alla denegata sussistenza di fatto di lieve entità in forza di motivazione che valorizza la pluralità delle condotte e la presenza di una recidiva specifica che palesano la non occasionalità della condotta. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris