CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne confermato la condanna per i delitti aggravati di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 132 ss. [cod. pen.], 530, comma 2, cod. proc. pen., 624 e 624-bis, cod. pen., nonché l'assenza e l'illogicità manifesta della motivazione e il travisamento della prova - è manifestamente infondato e generico in quanto: - al di là dell'erronea indicazione della pena già irrogata dal Tribunale (nel par. 1 della motivazione della sentenza impugnata, ove si riporta l'esito del primo grado di giudizio, che sarebbe stata sette mesi di reclusione ed euro 750 di multa per ben cinque delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen., a fronte di quella effettivamente inflitta di cinque anni e otto mesi e euro 2.600 di multa), la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a fondamento della conferma anche in parte qua della prima decisione (che solo in maniera assertivail ricorso assume si sia fondata su tale erronea indicazione, a fronte di un piano argomentativo più ampio che ha dato conto dei dati da valorizzare al riguardo e già indicati dal Tribunale, così palesando l'effettiva contezza delle sanzioni già irrogate); - la censura inerente alla commissione del fatto in luogo di privata dimora non consente neppure di comprendere a quale dei delitti per cui è condanna essa si riferisca; - quanto all'individuazione del ricorrente quale soggetto agente non si confronta con la motivazione che ha dato conto, in maniera congrua, pure delle riprese video che sono parte del compendio probatorio, prospettando nel resto con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sant. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]»Thi l i C 2