CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002; II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di doglianza già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d'appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dalla Questura di Palermo fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato, nell'istanza presentata in data 21.12.2020, che il reddito percepito nell'anno 2019 era non superiore ad euro 4071,00 a fronte di un reddito effettivamente percepito pari ad euro 13.464,00 nell'anno 2019 ed euro 23.162,67 nell'anno 2020. Considerato che le ragioni di doglianza formulate in relazione al profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito: il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno, infatti, dato, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione è conforme ai criteri ermeneutici stabili in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennai