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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 32273/2025

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22591 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso quest’ultimo; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ostuni; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA].

I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 263/2021 pubblicata il 3 febbraio 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ─ I ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 febbraio 2021.

2. ─ Con tale pronuncia la Corte toscana ha respinto i gravami proposti avverso due pronunce, una non definitiva e l’altra definitiva, del Tribunale di Firenze, che aveva pronunciato sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi UBS [OSCURATO:PERSONA] SE, Succursale Italia) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA].

3. ― Gli attori avevano dedotto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado: di aver dato in gestione parte del proprio patrimonio a [OSCURATO:PERSONA] tramite il gestore Taddei, loro presentato da [OSCURATO:PERSONA]; di essersi Gensini recato presso la sede di Lugano di [OSCURATO:PERSONA], ove aveva rilasciato una procura in favore di [OSCURATO:PERSONA]; di aver constatato che parte di tale denaro era andato perduto a fronte di operazioni finanziarie non note e non autorizzate; di essersi quindi avveduto che la procura sottoscritta «era stata compilata difformemente rispetto a quanto Sez.

I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 pattuito con i gestori di [OSCURATO:PERSONA] e UBS Suisse», in quanto rilasciata direttamente in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che l’istituto di credito svizzero aveva praticato tassi e spese bancarie esorbitanti e non conformi a quanto convenuto e posto in atto operazioni speculative attraverso prelievi e versamenti sui conti intestati ai risparmiatori italiani «tanto immotivati quanto sospetti»; di doversi riconoscere la responsabilità anche in capo a [OSCURATO:SOCIETA], la quale, al pari di [OSCURATO:PERSONA], non poteva non essere a conoscenza di quanto accadeva a Firenze nella sede di [OSCURATO:PERSONA] e dei ripetuti incontri tra i risparmiatori italiani e tale Lentshik.

4. ― Il Tribunale del capoluogo toscano con una prima sentenza ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e quella passiva di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero con riguardo alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza definitiva il Giudice di prima istanza ha poi rigettato la domanda di Gensini, rilevando come non emergesse alcun elemento comprovante l'inganno di cui l’attore sarebbe stato vittima ad opera di Taddei e come non fosse credibile l'assunto di un abusivo riempimento della procura; secondo il Tribunale, la prova dell'attività fraudolenta non poteva essere rappresentata dalle comunicazioni relative all'andamento della gestione patrimoniale consegnate a Gensini da parte di Reimar nella sede di Firenze, giacchè Taddei poteva liberamente utilizzare il fax, il computer e i beni aziendali presenti nella sede sociale perché ne era gestore quand'anche avesse operato autonomamente: del resto, i report erano stampati su fogli non intestati a [OSCURATO:PERSONA], «il che poteva quindi far sorgere più di un dubbio sulla riferibilità della gestione patrimoniale alla società, anziché direttamente a Taddei». [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha inoltre escluso una responsabilità contrattuale di quest'ultimo, in quanto detta responsabilità presupponeva la validità della procura rilasciata da Sez.

I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Gensini: evenienza, questa, che lo stesso attore aveva contestato.

5. — Nella sentenza in questa sede impugnata la Corte di appello ha evidenziato, per quanto qui rileva, che non ricorrevano, nella fattispecie, le condizioni necessarie per radicare la giurisdizione in Svizzera secondo la disciplina propria dei contratti del consumatore, dettata dagli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano: non risultava, in particolare, che la conclusione del contratto fosse stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato italiano, in cui il ricorrenti avevano il domicilio, né era emerso il compimento in Italia degli atti necessari per il perfezionamento del contratto stesso. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi rilevato che in base ai contratti recanti il nome «convenzione conto cifrato», il «foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere» era Lugano.

La Corte di merito ha escluso che la giurisdizione del giudice italiano potesse trovar ragione in una responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, non essendo la controversia ascrivibile alla materia degli illeciti, di cui all’art. 5, n. 3 della richiamata Convezione.

Infine, la Corte di appello ha confermato il giudizio, espresso nella sentenza non definitiva di primo grado, circa l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda oggetto di causa, avendo il solo Gensini sottoscritto le procure, i contratti di conto corrente e di deposito in Svizzera e gli «atti per la gestione del denaro illecitamente esportato» nel Paese elvetico. 6. ― Il ricorso per cassazione è basato su sei motivi ed è resistito con controricorso da UBS [OSCURATO:PERSONA] SE Succursale Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie.

7. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano il giusto processo, di cui all’art. 6 CEDU e 111 Cost..

Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi di impugnazione proposti oltre che della pluralità dei convenuti e della molteplicità delle domande formulate nei confronti di questi ultimi.

Sez.

I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. e 31 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998).

Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei comportamenti penalmente illeciti posti in Italia da parte degli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grazzini, i quali, a diverso titolo, operavano sui conti di UBS e si presentavano in Italia come collaboratori della società elvetica.

Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Lamentano i ricorrenti essersi trascurato che quanto deciso in sede penale non avrebbe consentito al giudice civile di rivalutare i fatti oggetto di accertamento posto che l’art. 651 c.p.p.

«ha contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile».

Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano.

Si rileva che in base a detta disposizione, in caso di pluralità di convenuti, quello di essi che abbia domicilio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.

Col quinto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano.

Si deduce che la giurisdizione della controversia apparterrebbe al giudice italiano, in quanto: i contratti stipulati da parte attrice erano stati preceduti da una specifica proposta formulata in Italia; i ricorrenti avevano compiuto entro i confini nazionali gli atti necessari al perfezionamento del negozio; l'esecuzione di questo aveva avuto luogo nel territorio italiano, «da cui partivano gli ordini di vari ‘operatori’ sul portafoglio».

Il sesto mezzo denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Lugano.

Viene rilevato che Sez.

I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 nella presente controversia era stata prospettata una responsabilità contrattuale delle controparti per aver posto in essere comportamenti illeciti nei confronti di un consumatore e una responsabilità per fatto illecito degli stessi soggetti; viene dedotto che per entrambi i profili di responsabilità si configurava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Lugano.

Col settimo motivo si oppone la violazione dell’art. 2043 c.c..

Si rileva che la sentenza impugnata aveva riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva «poteri sul conto in Italia», senza considerare «che tali poteri non potessero che essere esercitati anche in Svizzera», e che da un documento di causa risultava provato che la stessa Caratella «avesse la firma sul conto cifrato».

8. — I motivi dal quarto al sesto si occupano della questione sulla giurisdizione.

Con riguardo ad essi si profila la necessità di rimettere il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta l’art. 374 c.p.c., tenuto conto che, a quanto consta, le dette Sezioni Unite non si sono pronunciate sulla questione di giurisdizione proposta, che involge, tra l’altro, il rapporto tra il disposto dell’art. 6.1 e l’art. 17 della Convenzione di Lugano (e cioè l’atteggiarsi della clausola di proroga della giurisdizione rispetto alla regola per cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla Convenzione, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi»).

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22591 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso quest’ultimo; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ostuni; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 263/2021 pubblicata il 3 febbraio 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ─ I ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 febbraio 2021. 2. ─ Con tale pronuncia la Corte toscana ha respinto i gravami proposti avverso due pronunce, una non definitiva e l’altra definitiva, del Tribunale di Firenze, che aveva pronunciato sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi UBS [OSCURATO:PERSONA] SE, Succursale Italia) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Gli attori avevano dedotto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado: di aver dato in gestione parte del proprio patrimonio a [OSCURATO:PERSONA] tramite il gestore Taddei, loro presentato da [OSCURATO:PERSONA]; di essersi Gensini recato presso la sede di Lugano di [OSCURATO:PERSONA], ove aveva rilasciato una procura in favore di [OSCURATO:PERSONA]; di aver constatato che parte di tale denaro era andato perduto a fronte di operazioni finanziarie non note e non autorizzate; di essersi quindi avveduto che la procura sottoscritta «era stata compilata difformemente rispetto a quanto Sez. I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 pattuito con i gestori di [OSCURATO:PERSONA] e UBS Suisse», in quanto rilasciata direttamente in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che l’istituto di credito svizzero aveva praticato tassi e spese bancarie esorbitanti e non conformi a quanto convenuto e posto in atto operazioni speculative attraverso prelievi e versamenti sui conti intestati ai risparmiatori italiani «tanto immotivati quanto sospetti»; di doversi riconoscere la responsabilità anche in capo a [OSCURATO:SOCIETA], la quale, al pari di [OSCURATO:PERSONA], non poteva non essere a conoscenza di quanto accadeva a Firenze nella sede di [OSCURATO:PERSONA] e dei ripetuti incontri tra i risparmiatori italiani e tale Lentshik. 4. ― Il Tribunale del capoluogo toscano con una prima sentenza ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e quella passiva di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero con riguardo alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza definitiva il Giudice di prima istanza ha poi rigettato la domanda di Gensini, rilevando come non emergesse alcun elemento comprovante l'inganno di cui l’attore sarebbe stato vittima ad opera di Taddei e come non fosse credibile l'assunto di un abusivo riempimento della procura; secondo il Tribunale, la prova dell'attività fraudolenta non poteva essere rappresentata dalle comunicazioni relative all'andamento della gestione patrimoniale consegnate a Gensini da parte di Reimar nella sede di Firenze, giacchè Taddei poteva liberamente utilizzare il fax, il computer e i beni aziendali presenti nella sede sociale perché ne era gestore quand'anche avesse operato autonomamente: del resto, i report erano stampati su fogli non intestati a [OSCURATO:PERSONA], «il che poteva quindi far sorgere più di un dubbio sulla riferibilità della gestione patrimoniale alla società, anziché direttamente a Taddei». [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha inoltre escluso una responsabilità contrattuale di quest'ultimo, in quanto detta responsabilità presupponeva la validità della procura rilasciata da Sez. I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Gensini: evenienza, questa, che lo stesso attore aveva contestato. 5. — Nella sentenza in questa sede impugnata la Corte di appello ha evidenziato, per quanto qui rileva, che non ricorrevano, nella fattispecie, le condizioni necessarie per radicare la giurisdizione in Svizzera secondo la disciplina propria dei contratti del consumatore, dettata dagli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano: non risultava, in particolare, che la conclusione del contratto fosse stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato italiano, in cui il ricorrenti avevano il domicilio, né era emerso il compimento in Italia degli atti necessari per il perfezionamento del contratto stesso. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi rilevato che in base ai contratti recanti il nome «convenzione conto cifrato», il «foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere» era Lugano. La Corte di merito ha escluso che la giurisdizione del giudice italiano potesse trovar ragione in una responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, non essendo la controversia ascrivibile alla materia degli illeciti, di cui all’art. 5, n. 3 della richiamata Convezione. Infine, la Corte di appello ha confermato il giudizio, espresso nella sentenza non definitiva di primo grado, circa l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda oggetto di causa, avendo il solo Gensini sottoscritto le procure, i contratti di conto corrente e di deposito in Svizzera e gli «atti per la gestione del denaro illecitamente esportato» nel Paese elvetico. 6. ― Il ricorso per cassazione è basato su sei motivi ed è resistito con controricorso da UBS [OSCURATO:PERSONA] SE Succursale Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. 7. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano il giusto processo, di cui all’art. 6 CEDU e 111 Cost.. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi di impugnazione proposti oltre che della pluralità dei convenuti e della molteplicità delle domande formulate nei confronti di questi ultimi. Sez. I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. e 31 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998). Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei comportamenti penalmente illeciti posti in Italia da parte degli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grazzini, i quali, a diverso titolo, operavano sui conti di UBS e si presentavano in Italia come collaboratori della società elvetica. Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti essersi trascurato che quanto deciso in sede penale non avrebbe consentito al giudice civile di rivalutare i fatti oggetto di accertamento posto che l’art. 651 c.p.p. «ha contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile». Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano. Si rileva che in base a detta disposizione, in caso di pluralità di convenuti, quello di essi che abbia domicilio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. Col quinto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano. Si deduce che la giurisdizione della controversia apparterrebbe al giudice italiano, in quanto: i contratti stipulati da parte attrice erano stati preceduti da una specifica proposta formulata in Italia; i ricorrenti avevano compiuto entro i confini nazionali gli atti necessari al perfezionamento del negozio; l'esecuzione di questo aveva avuto luogo nel territorio italiano, «da cui partivano gli ordini di vari ‘operatori’ sul portafoglio». Il sesto mezzo denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Lugano. Viene rilevato che Sez. I – RG 22591/2021 camera di consiglio 22.10.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22591/2021 Numero sezionale 3557/2025 Numero di raccolta generale 32273/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 nella presente controversia era stata prospettata una responsabilità contrattuale delle controparti per aver posto in essere comportamenti illeciti nei confronti di un consumatore e una responsabilità per fatto illecito degli stessi soggetti; viene dedotto che per entrambi i profili di responsabilità si configurava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Lugano. Col settimo motivo si oppone la violazione dell’art. 2043 c.c.. Si rileva che la sentenza impugnata aveva riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva «poteri sul conto in Italia», senza considerare «che tali poteri non potessero che essere esercitati anche in Svizzera», e che da un documento di causa risultava provato che la stessa Caratella «avesse la firma sul conto cifrato». 8. — I motivi dal quarto al sesto si occupano della questione sulla giurisdizione. Con riguardo ad essi si profila la necessità di rimettere il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta l’art. 374 c.p.c., tenuto conto che, a quanto consta, le dette Sezioni Unite non si sono pronunciate sulla questione di giurisdizione proposta, che involge, tra l’altro, il rapporto tra il disposto dell’art. 6.1 e l’art. 17 della Convenzione di Lugano (e cioè l’atteggiarsi della clausola di proroga della giurisdizione rispetto alla regola per cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla Convenzione, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi»). P.Q.M. La Corte rimette il procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente
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