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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25129/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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