CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 24389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24923-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di lavoro subordinato di fatto Regime della prescrizione Pubblico Impiego R.G.N. 24923/2016 Cron. Rep. Ud. 24/05/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 489/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 970/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 5 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo nella parte in cui aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2007, in forza di sei contrattiformalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ed aveva accertato la riconducibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice alla categoria C1 del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA]; in parziale riforma della sentenza di primo grado detraeva dal quantum delle differenze di retribuzione riconosciute alla lavoratrice l’importo delle differenze maturate anteriormente al gennaio 2006, per le quali dichiarava la prescrizione del credito. 2.La Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla natura subordinata del rapporto. 3. Accoglieva, invece, l'appello proposto dalla Provincia di Teramo avverso la statuizione dirigetto nel primo grado dell'opposta eccezione di prescrizione quinquennale. 4.Riteneva, diversamente dal primo giudice, che il termine quinquennale di prescrizione decorresse in costanza del rapporto di lavoro, pur se qualificato formalmente come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 5. Osservava che per la sospensione del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro non era rilevante la precarietà dello stesso rapporto ma, piuttosto, l'esistenza di una condizione psicologica di metusdel lavoratore, che nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni non si presentava come nel rapporto di lavoro privato. 6. Nel lavoro pubblico la riconduzione del rapporto nell'alveo della legalità, che non consentiva l’instaurazione di rapporti stabili a seguito di assunzioni di fatto, non poteva essere vista con timore da parte del lavoratore; inoltre, nell'istaurare ed eseguire un rapporto di lavoro nullo, perché contrario alla regola costituzionale dell'assunzione agli uffici pubblici mediante un concorso pubblico, il lavoratore contribuiva alla nascita e all'esecuzione di un contratto di natura illegale.7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di censura parte ricorrente ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc. civ. ― la violazione dell'articolo 2948 nr. 4 cod.civ., per avere la sentenza impugnata affermato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre nel pubblico impiego privatizzato in costanza del rapporto di lavoro subordinato ancorché formalmente instaurato come contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 2.Ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il rapporto di lavoro formalmente qualificato come lavoro autonomo ha di per se stesso natura precaria, in ragione della veste formale, con conseguente applicazione della regola di sospensione della prescrizione fissata dalla pronuncia della Corte costituzionale nr. 63/1966. 3. Ha aggiunto che nella specie il metusera determinato anche dall’avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle procedure di stabilizzazione ex legenr. 296/2006, sicché ella non aveva rivendicato i propri diritti confidando nella definitivaassunzione a tempo indeterminato. 4.Il ricorso è infondato. 5.Deve essere confermato il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza del 19 novembre 2021 nr. 35676, secondo il quale «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela». 6. Deve in questa sede ribadirsi che la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’articolo 2948 nr. 4 cod.civ., di cui alla pronuncia della Corte costituzionale nr. 63/1966, ha riguardato unicamente i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non i rapporti di pubblico impiego, sia con lo Stato che con altri enti pubblici, come chiarito dalla successiva sentenza del giudice delle leggi nr. 143/1969, che si è espressa sulla conformità a Costituzione della disciplina speciale della prescrizione allora prevista per l’impiego pubblico dall’articolo 2, comma uno, DL nr. 295/1939 (prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato). 7. In particolare, nella richiamata sentenza nr. 143/1969 la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. 8. Tali considerazioni, come già rilevato da questa Corte nell’arrestonr. 35676/2021, permangono inalterate nel regime del pubblico impiego contrattualizzato― bench é ad esso si applichi la disciplina della prescrizione di cui all’articolo 2948 nr. 4 cod.civ. ― giacch é resta l’eccezionalità del lavoro a termine e l’impossibilità di nutrire alcuna aspettativa sulla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, secondo la disciplina dell’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 9.Per le stesse ragioni, l’inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020 anche con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine, in caso di termineaffetto da nullità. 10. La sentenza impugnata, conforme a tali principi, è dunque esente dalle critiche che le sono state mosse. 11. Il ricorso deve essere in definitiva respinto. 12. Le spese del giudizio di cassazione si compensano, in ragione della pubblicazione delle pronunce di questa Corte qui richiamate in epoca successiva alla notifica dell’impugnazione. 13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà a tto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u