CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dellaLombardia n. 3930/2017, depositata il 3/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi di accertamento n.T9B01NB04862/2014 e n. T9B01NB04863/2014 (relativi, rispettivamente,agli anni 2006 e 2007), sul presupposto (tra l’altro) che l’AmministrazioneNumero registro generale 10097/2018Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 10837/2026Data pubblicazione 23/04/2026fosse incorsa nella decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, avendolinotificati nel 2014 senza che ricorressero i presupposti per il raddoppio deitermini di cui al terzo comma della menzionata disposizione (rationetemporis vigente).2. La CTP di Milano accolse il ricorso, in ragione del fatto che ladenuncia penale era stata formalizzata solo nel 2014, allorquando iltermine per la notifica dell’avviso di accertamento era già spirato e “lapresunta violazione penale che comportava l’obbligo di denuncia, ex art.331 c.p.p., era già prescritta, per le due annualità in esame” (così lasentenza di primo grado, per come riportata a pag. 9 del ricorso).3. La CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado,osservando come, ferma restando la rilevanza penale del contegnocontestato al contribuente (e, dunque, l’applicabilità dell’art. 37 del d.l. n.223/2006), l’Agenzia delle Entrate non avesse dimostrato “il correttoesercizio del potere discrezionale di avvalersi dell’istituto del raddoppio deitermini di accertamento”, dando conto dei termini della denunciapresentata all’autorità giudiziaria.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 43,comma 3, d.p.r. n. 600/1973; dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015;dell’art. 57, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 (nel testo ratione temporisvigente), per non avere la CTR applicato, al caso di specie (nel quale l’attoimpositivo era già stato notificato al 2 settembre 2015), la disciplinarisultante dal combinato disposto del d.lgs. n. 128/2015 e del d.l. n.223/2006, in ragione della quale unico presupposto per fruire delraddoppio dei termini era la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale,indipendentemente dall’effettiva presentazione di quest’ultima.Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.Numero registro generale 10097/2018Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 10837/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 43 d.p.r. n. 600/1973 (come modificato dall’art. 37,comma 24, del d.l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006), in caso diviolazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.c..per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, gli ordinari termini didecadenza per l’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa laviolazione. Con riguardo all’IVA, la medesima aggiunta è stata apportataall’art. 57 d.p.r. n. 633/1972, da parte del comma 25 del menzionato art.37 del d.l. n. 223/2006. La modifica successivamente introdotta dall’art. 2del d.lgs. n. 128/2015 (che ha limitato il campo di applicazione delraddoppio dei termini di accertamento ai soli casi in cui la denuncia siastata trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario didecadenza), in virtù del disposto di cui al comma 3 della disposizioneappena citata, non si applica agli avvisi di accertamento (quale quellooggetto del presente processo) già notificati alla data della sua entrata invigore. Ne consegue che, in ossequio alla previgente disciplina, ai fini delraddoppio del termine era sufficiente l’astratta sussistenza dell’obbligo didenuncia del reato penale (si veda Cass., n. 600/2025, massimata nelsenso che “il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èperseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna”). Neppure è applicabile alla presentefattispecie la nuova formulazione degli artt. 43 d.p.r. n. 600/1973 e 57d.p.r. n. 633/1972 (che non contempla più l’istituto del raddoppio deitermini), il cui art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, recita: “ledisposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2,Numero registro generale 10097/2018Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 10837/2026Data pubblicazione 23/04/2026del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agliavvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazioneo di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia,in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedentesono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è statacommessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia daparte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia difinanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei terminidi cui al primo periodo (…)”. Invero, come posto in luce, da ultimo, daCass., n. 600/2025, “il regime transitorio previsto dalla legge n. 208 del2015, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabilitidal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicateviolazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata otrasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nelprimo periodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie nonregolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia statonotificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d.lgs.n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativetributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate faNumero registro generale 10097/2018Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 10837/2026Data pubblicazione 23/04/2026valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data dientrata in vigore di tale decreto”.La sentenza impugnata si pone, dunque, in violazione di tale disciplina,nella misura in cui, dopo aver convenuto circa la qualificazione delcontegno del contribuente alla stregua del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n.74/2000 e circa la sufficienza, ai fini del raddoppio dei termini, del soloobbligo di denuncia penale, ha richiesto l’adempimento di un ulterioreincombente - costituito dalla prova dell’’avvenuta presentazione dellastessa - non contemplato dalla legislazione ratione temporis vigente.Il motivo non può, invece, trovare accoglimento relativamente all’IRAP,dal momento che il raddoppio dei termini dipendeva indissolubilmente dalfatto che il comportamento tenuto dal contribuente potesse essereinquadrato in una fattispecie penalmente rilevante, mentre la disciplinadell’IRAP non è presidiata da sanzioni penali (Cass., n. 600/2025; Cass.,n. 24576/2022; Cass., n. 10483/2018). P.Q.MAccoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti