CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07683/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 537/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, n. 491/02/2024, depositata in data 1° luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 537/2025Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7683/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Il contribuente impugnava innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Genova l’intimazione di pagamento n.048 2022 9003808887 000, notificatagli il 24 aprile 2022, per IRPEF,IVA ed IRAP per l’anno 2012, lamentando, per quanto qui ancorarilevi, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.L’Agenzia delle entrate si costituiva depositandodocumentazione attestante la notifica dell’accertamento, avvenuta amezzo posta ex lege 890/1982. Deduceva, in particolare, che ilcontribuente aveva mutato la residenza anagrafica il 2 agosto 2017(dal Comune di Leivi a quello di Lavagna); si sensi dell’art. 58 u.c.d.P.R. n. 600/1973 la detta variazione era opponibile, in assenza dicomunicazione all’Ufficio, 60 giorni dopo il 2 agosto 2017; nellaspecie la notifica era stata eseguita a mezzo posta presso il vecchioindirizzo: in particolare l’atto era consegnato dal messo specialedell’Agenzia all’ufficio postale il 25 settembre 2017 e spedito duegiorni dopo; l’agente postale si recava il 2 ottobre 2017 presso ildetto indirizzo e, non avendovi rinvenuto il destinatario, provvedevaalla spedizione della CAD.La CGT-1 rigettava il ricorso ritenendo la notifica perfezionataper l’Ufficio al momento della consegna dell’atto all’agente postale,ovvero il 25 settembre 2017, entro il 60esimo giorno previstodall’art. 58, u.c., cit.2. Il contribuente proponeva gravame, che veniva respintodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.3. Contro la decisione della CGT-2 il contribuente proponericorso per cassazione affidato ad un motivo. L’ADE resiste concontroricorso. L’[OSCURATO:PERSONA], pur avendo ricevuto la notifica a mezzo pecdel ricorso in data 24.12.2024, è rimasta, invece, intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.Il ricorrente ha depositato, in data 13 gennaio 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 537/2025Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7683/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 30/03/20261. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 890 del 1982, incombinato disposto con l’art. 58, u.c., d.p.r. n. 600/1973) inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.». In punto di fatto premetteche erano circostanze pacifiche: a) il cambio di residenza avvenutoil 2 agosto 2017 da [OSCURATO:PERSONA] in Leivi a Via dei Devoto inLavagna; b) in difetto di comunicazione, il perfezionamento dellostesso nei confronti dell’Ufficio il 1° ottobre 2017; c) la notificadell’avviso di accertamento a mezzo posta, ai sensi della legge890/1982, mediante la consegna all’ufficio postale, da parte delmesso speciale dell’Agenzia, in data 25 settembre 2017 ed iltentativo di recapito presso l’indirizzo nel Comune di Leivi in data 2ottobre 2017, ove il destinatario non veniva rinvenuto; d) laspedizione in pari data della CAD ed il perfezionamento della notifica10 giorni dopo, ovvero il 12 ottobre.Contesta, quindi, le generiche affermazioni della CGT-2,secondo cui ‘l’ufficio, al momento della spedizione, ha correttamenteindirizzato l’avviso di accertamento all’indirizzo di residenza in Leivi,conseguentemente, la notifica dell’atto si è regolarmenteperfezionata’. Opina, di contro, che in detto momento la notifica nonpoteva affatto ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario;inoltre, la CAD (che ha la funzione di notiziare il destinatario di unanotifica del tentativo di recapito da parte dell’agente postale) erastata inviata allo stesso indirizzo in Leivi, ormai non più riferibile aldestinatario.1.1. Il motivo è infondato.In punto di fatto è pacifico, e ne dà atto la stessa CTR, chel’avviso di accertamento presupposto era stato notificato ai sensidell’art. 8 legge n. 890/1982, a mezzo del servizio postale, che cosìdispone: “se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo deldestinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale nonNumero registro generale 537/2025Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7683/2026può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o perData pubblicazione 30/03/2026mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, ilpiego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto allaconsegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica delpiego e del suo deposito presso l'Ufficio postale o una sua dipendenzaè data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto allaconsegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo letteraraccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza deldestinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppureimmesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,dell'Ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione delsoggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore,dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e delnumero di registro cronologico corrispondente, della data di depositoe dell'indirizzo dell'Ufficio postale o della sua dipendenza presso cuiil deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatarioa provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritirodello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimentoche la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giornidalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predettotermine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente…….. Lanotificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data dispedizione della lettera raccomandata di cui al secondo commaovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.In caso di cambio di domicilio fiscale (da un Comune ad unaltro), in base all’art. 58 ultimo comma d.P.R. n. 600/1973 “le causedi variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimogiorno successivo a quello in cui si sono verificate”.1.2. Nella fattispecie in esame la data di spedizione dell’avvisoera stata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la data della raccomandata di avvisodi giacenza era del 2.10.2017 e, quindi, per il destinatario la notificasi era perfezionata il 12.10.2017. Sempre in punto di fatto è pacificoche alla data della spedizione della raccomandata del 27.9.2017 eNumero registro generale 537/2025Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7683/2026dell’avviso di giacenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente non risiedevaData pubblicazione 30/03/2026più in Lieve, all’indirizzo dove l’Ufficio aveva notificato l’avviso diaccertamento; il 2.8.2017 il contribuente aveva, infatti, mutato lapropria residenza trasferendola nel Comune di Lavagno. Quindi ilricorrente, alla data del 12.10.2017, in cui si perfezionava la notificadell’avviso, non era più residente in Lieve, ma a Lavagno.Ora, secondo la CTR, ai fini della validità della notifica vale laresidenza della data in cui l’Ufficio aveva consegnato l’avvisoall’agente postale per la notifica dell’atto impositivo.L’assunto deve essere condiviso.Secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte,infatti, per l’Ufficio mittente la tempestività della notifica dell’attoimpositivo va valutata alla data della spedizione (da ultimo, Cass.07/11/2024, n. 28733), nella specie avvenuta il 27.9.2017, quandonon erano ancora decorsi i 60 giorni dalla variazione del domicilio.1.3. Invero, nel caso in cui il contribuente abbia variato ildomicilio fiscale, la notificazione prima del sessantesimo giorno daquello dell’avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita alvecchio domicilio.Si tratta di una norma di favore dell’amministrazione alla qualeè consentito, prima che siano trascorsi sessanta giorni dallavariazione anagrafica del domicilio fiscale (da un comune ad un altro)del contribuente, spedire l’atto impositivo nel vecchio domiciliofiscale.La norma derogatoria è giustificata dalla complessitàdell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria, che si trova agestire rapporti con milioni di contribuenti, nonché dall’istituzionaleruolo di creditore che essa assume nei confronti dei contribuenti,sicché l’ordinamento intende evitare che, a ridosso dellanotificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere adindagini anagrafiche per verificare l’attualità del domicilio fiscale delcontribuente.2. Il ricorso va, per quanto esposto, rigettato.Numero registro generale 537/2025Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7683/2026Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano,Data pubblicazione 30/03/2026in favore di ADE, come da dispositivo che segue.Nulla va, invece, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rimastaintimata.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento,in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]