CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto nella veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 24 marzo 2016; mentre, in relazione ad altre condotte, ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, ravvisando una nullità di difetto di correlazione tra accusa e sentenza; procedendo quindi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione per travisamento delle prove ed errata valutazione dei fatti, esula dal novero dei vizi deducibili, in quanto si esaurisce in mere doglianze di fatto volte a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio; Considerato che il secondo motivo, che denuncia erronea applicazione della legge penale per "violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" è inammissibile posto che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla inosservanza delle norme processuali che rileva solo in relazione a quelle stabilite a pena di nullità — e tale non è l'art. 533 cod. proc. pen.— (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de