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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26350/2026

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za n. 612/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/07/2025 R.G.N. 241/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 06/10/20261.

Con sentenza n. 687/2018 la Corte d’appello di Catania:- aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza del Tribunale di Catania n. 1961/2014, che rigettòle sue domande volte ad ottenere il riconoscimento del dirittoall’inquadramento nel livello 2° fascia C, analistaprogrammatore, a decorrere dal terzo mese successivo alladata di assunzione (18 aprile 1988) e nel livello 1° fascia D,analista programmatore a far data dal mese di settembre 1991,nonché il riconoscimento del diritto all’inquadramento nellacategoria quadri a far data dal 1991 o, in via subordinata, dalmese di luglio 1993, e dal 19 dicembre 1994 nella 4^ areaprofessionale, e quindi la condanna del Banco di Sicilia alpagamento delle correlative differenze retributive e ilpagamento delle somme dovute a titolo di indennità dell’areainformatica; - aveva inoltre condannato l’appellante alpagamento delle spese processuali come liquidate.2.

Con ordinanza n. 680/2023, depositata il 12.1.2023,questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazioneproposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza; cassavaquest’ultima e rinviava la causa alla stessa Corte d’appello indiversa composizione per un nuovo esame, anche per le spesedel giudizio di legittimità.3.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatania, a seguito di riassunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinvio, ha così provveduto: “in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Catania n. 1961/2014 del 30 maggio 2014, chenel resto conferma, accoglie parzialmente il ricorso e, perl’effetto, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore diNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026periodo non coperto da prescrizione come indicato inmotivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutatedalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.

Compensaintegralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi digiudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio di rinvio”.4.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ritenevache il ricorrente non avesse dato prova del requisito legalespecifico di appartenenza alla categoria dei quadri, ossia, dellosvolgimento di “funzioni con carattere continuativo di rilevanteimportanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettividell’impresa”.5.

Considerava, inoltre, che, ai fini del riconoscimento alricorrente della qualifica di quadro a seguito dell’introduzione,con l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993, della categoria deiquadri nell’ambito della organizzazione aziendale propria delBanco di Sicilia, non giovava la declaratoria ivi prevista,tenendo conto che era pacifico che il ricorrente non fosse statomai in possesso della qualifica di “primo segretario”.6.

Del pari, per la Corte, ai fini dell’inquadramento nella 4^area professionale del CCNL del 19.12.1994, non era provato inconcreto lo svolgimento di “attività specialistiche caratterizzategeneralmente dal possesso di metodologie professionalicomplesse, da procedure prevalentemente non standard, coninput parzialmente definitivi e in contesti sia stabili cheinnovativi”.7.

Alla stregua dei principi di diritto espressi da questaCorte Suprema, secondo i giudici del rinvio meritava inveceaccoglimento, pur se nei limiti della prescrizione quinquennaleNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026– accertata con riferimento ai crediti maturatiantecedentemente al 25 febbraio 2000, dalla sentenza di primogrado, con statuizione non raggiunta da censura nei successivigradi di giudizio e, perciò, coperta da giudicato interno – ladomanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dellaindennità di mansione informatica.8.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.9. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.10.

Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 394 cpc in relazione all’art. 360 n. 3cpc.

Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”.Deduce che: “La Corte territoriale non ha dato correttaesecuzione all’Ordinanza di rinvio e ha sostituito il criterio legalecon parametri discrezionali già espunti dalla Suprema Corte eperaltro in parte coperti dal giudicato”.2.

Il primo motivo è infondato.3.

La sentenza resa in sede di rinvio si è senz’altrouniformata ai principi di diritto espressi da questa Corte nelladecisione rescindente, ed a quanto statuito in essa.4.

Giova in tal senso premettere che questa Cortenell’ordinanza n. 680/2023, nel ritenere fondati i primi duemotivi del precedente ricorso per cassazione proposto dalin punto di prescrizione, aveva considerato:Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 “Occorre premettere che la verifica dello svolgimDaetnat pou bdbi licazione 06/10/2026mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di dirittisulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione alquadro normativo applicabile all’epoca dello svolgimento dellemansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operandola prescrizione solo in relazione a diritti già sorti.

Non è invecegiuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione(tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine piùbreve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante,Cass., Sez.

L., Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774-01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione,siano state svolte mansioni superiori in relazione al quadronormativo vigente al momento di maturazione dellaprescrizione: la legge infatti prevede la nascita di dirittiderivanti dallo svolgimento di mansioni superiori e, perconverso, la loro estinzione (distinguendosi come detto tra ildiritto alla qualifica ed i diritti patrimoniali connessi), qualidistinti effetti di diverse norme applicabili; è dunque correttoverificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se siasopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione, tanto piùin considerazione della permanenza dello svolgimento dellemansioni superiori (cfr. Sez.

L., Sentenza n. 8711 del16/08/1993, Rv. 483460 -01; Sez.

L., Sentenza n. 5486 del18/05/1995, Rv. 492341 – 01).Ciò posto, e considerando il quadro normativo esistenteall’epoca dello svolgimento da parte del lavoratore in epigrafedelle mansioni asseritamente superiori, va rilevato che la leggedel 1985, che istituiva la figura dei quadri, era immediatamenteprecettiva, pur se demandava poi a contratto collettivo ladeterminazione di alcuni criteri applicativi.Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 Questa Corte, infatti, ha già affermato (Sez.

L., SDeantat epnuzbab licazione 06/10/2026n. 21652 del 09/10/2006, Rv. 592411 – 01 e Sez.

L., Sentenzan. 2246 del 27/02/1995, Rv. 490755 – 01) che il diritto alriconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’annodall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbiaprovveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti diappartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desuntidalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando chela categoria dei quadri non appartiene alla categoria deidirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicanole norme riguardanti la categoria degli impiegati (art. 2, commi1 e 3 legge n. 190 del 1985) …”.5.

Ebbene, la Corte del rinvio ha anzitutto dato fedelmenteconto dei suddetti principi di diritto espressi nella decisionerescindente (tra la pag. 5 e la pag. 6 della sua sentenza, ma v.anche il §

2. a pag. 8).La stessa Corte ha, altresì, riferito quanto dedotto dallavoratore nel ricorso in riassunzione (v. §

1. tra la pag. 7 e lapag. 8 della sentenza), ai fini della immediata applicabilità inproprio favore della cit.

L. n. 190/1985.5.1.

La Corte ha, quindi, premesso che l’art. 2 L. n. 190del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al comma 1 dispone: “La categoria dei quadri ècostituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur nonappartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni concarattere continuativo, di rilevante importanza ai fini dellosviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”.

Alcomma 2 è altresì stabilito che “i requisiti di appartenenza allacategoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettivaNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzionee alla particolare struttura organizzativa dell’impresa”.Nondimeno, come affermato dalla Suprema Corte, ove lacontrattazione collettiva non abbia tempestivamenteprovveduto ad individuare, per ciascun settore ed in relazionealla particolare struttura dell’impresa, i requisiti specifici diappartenenza a tale categoria, occorre avere riguardo alrequisito normativo dello svolgimento di “funzioni con caratterecontinuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo edell’attuazione degli obiettivi dell’impresa” .6.

Tuttavia, ha ritenuto che il ricorrente non avesse datoprova di tale requisito legale.In tal senso, ha riferito in dettaglio (al § 2.2.) quantodichiarato dallo stesso lavoratore; ed ha considerato che:“Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del 1988,per la figura dell’analista programmatore, con inquadramentonella fascia C (dopo svolgimento proficui per almeno due annidi compiti di programmatore junior e/o programmatore disistemi junior)”, erano previste le mansioni trascritte insentenza.Ha, inoltre, rilevato che: “Ebbene, pur considerando talimansioni – che la resistente [OSCURATO:SOCIETA]. invero non contestaa partire dal 1990, precisando che non nel 1994, ma nel 1996il ricorrente ha assunto la superiore qualifica di analistatecnico/programmatore senior, con inquadramento in fascia D– non può da queste automaticamente desumersi losvolgimento di funzioni di rilevante importanza ai fini dellosviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Sotto taleprofilo, se al settore dei servizi informatici nel suo complessoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026può riconoscersi un ruolo rilevante ai fini dello sviluppoaziendale, la valorizzazione delle mansioni svolte dal singololavoratore dell’area informatica ai fini del superioreinquadramento richiede la prova di una più elevataprofessionalità e, quindi, della particolare rilevanza delcontributo individuale in termini di programmazione di specificiprogrammi di rilevante interesse ai fini dello sviluppodell’impresa” (v. in extenso §

2.3. dell’impugnata sentenza).7.

Osserva, allora, il Collegio che non è affatto vero quantoassume ora il ricorrente, e cioè che la Corte del rinvio avrebbesostituito “al criterio legale indicato dalla Suprema Corte unparametro valutativo diverso, fondato sulla pretesa necessità diuna prova qualificata dell’apporto individuale, dellaprogettazione autonoma o di responsabilità assimilabili a quelledirigenziali”.Come emerge chiaramente dai passaggi motivazionalisopra sintetizzati, la Corte territoriale, non solo non haaffermato la necessità che il lavoratore dovesse assumere“responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali”, ma per tutto ilperiodo lavorativo anteriore all’introduzione a livello aziendaledi una disciplina dei quadri, in perfetta conformità ai principi didiritto enunciati da questa Corte nella decisione rescindente, hacorrettamente valutato se le attività svolte in prima persona dallavoratore (e non dal settore dei servizi informatici nel suocomplesso in cui quello era inserito) fossero o meno funzioni,non solo svolte con continuità, ma “di rilevante importanza aifini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”,e quindi direttamente sussumibili nella previsione legale di cuiall’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985.Numero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/20268.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 L. 190/85) – Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averesubordinato il riconoscimento della qualifica di quadro a requisitinon previsti dalla legge”.9.

Il motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.10.

In primo luogo, non è dato comprendere sotto qualiprofili il ricorrente si dolga della violazione o falsa applicazioneanche degli artt. 2946 e 2948 c.c., visto che l’impugnatasentenza per tutta la parte che riguarda il superioreinquadramento nella categoria dei quadri, preteso dallavoratore, non ha fatto il benché minimo cenno ad unaprescrizione del diritto alla superiore qualifica e/o dei dirittipatrimoniali conseguenti, ma ha motivato il rigetto nel meritoin senso stretto delle relative domande solo “per mancanza diprova dello svolgimento da parte del ricorrente di mansionisuperiori a quelle del proprio inquadramento” (v. § 2.6.dell’impugnata sentenza).11.

Il ricorrente, quindi, assume che, a fronte delleindicazioni date nell’ordinanza rescindente di questa Corte dilegittimità, “la Corte del rinvio ha ritenuto comunque infondatele domande del [OSCURATO:PERSONA] affermando – in violazione del principioenunciato dalla SC – che il riconoscimento della mansionerimane di fatto sostanzialmente subordinato alle prescrizionipreviste per la categoria “quadri” dall’[OSCURATO:PERSONA] collettivo del1993 e dal CCNL del 1994.

In conseguenza ha rigettato il ricorsoin riassunzione ritenendo non provato lo svolgimento di taliNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026mansioni superiori, sussumibili a “quadro” in virtù della L.190/85 commi 2 e ss.” (così all’inizio di pag. 14 del ricorso).11.1.

Orbene, tali assunti sono disallineati rispetto alragionamento decisorio della Corte del rinvio nella sua effettivaarticolazione.11.2.

Più nello specifico, proprio nella parte del § 2.3.dell’impugnata sentenza (sopra già riferita nel disattendere ilprimo motivo di ricorso), che il ricorrente trascrive tra la pag.14 e la pag. 15 del ricorso, la Corte d’appello non ha fatto ilbenché minimo cenno all’[OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale del 1993o al CCNL del 1994.Tale parte di motivazione (comprensiva delle pagg. 11-12sul terreno squisitamente probatorio), invece, è dedicata a tuttoil periodo anteriore all’intervento della contrattazione collettivain subiecta materia.Come già accennato in narrativa, il controllo dellafondatezza della pretesa al superiore inquadramento rispettoalla “introduzione, con l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993 (v.circolare BdS 6.8.1993), della Categoria dei quadri nell’ambitodell’organizzazione aziendale propria del Banco di Sicilia”, èstato operato in parte seguente della motivazione (al § 2.4.); eanalogamente distinta e ancor successiva disamina agli stessifini è stata operata rispetto al CCNL del 19.12.1994 (al § 2.5.).12.

Il ricorrente, dopo aver trascritto parte del § 2.3.dell’impugnata sentenza, assume che “Erra la Corte”.In tal senso, deduce in primo luogo che: “Nel caso di specienon è infatti in discussione – né potrebbe esserlo – losvolgimento di mansioni ascrivibili ad “analista tecnicoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026programmatore di fascia C” – sin dall’inizio del rapporto dilavoro, come affermato dal ricorrente in primo grado.

Lacircostanza, come più volte ricordato, non è stata peraltrocontestata sicché è pacificamente ammessa ed acquisita agliNon è dato comprendere, allora, quale precisa critica ilricorrente qui rivolga alla Corte del rinvio.Invero, quest’ultima, come si è visto, ha ritenuto che laconvenuta non avesse contestato lo svolgimento da parte delricorrente delle mansioni di “analista tecnico/programmatore”,con inquadramento nella fascia C dal 1990 e, poi, dal 1996, diquelle di “analista tecnico/programmatore senior”.12.1.

Sullo stesso aspetto il ricorrente fa valere anche ungiudicato interno che assume essersi formato su una riportataaffermazione del primo giudice circa l’essere “incontroverso chenel periodo di interesse parte ricorrente” aveva espletato “lemansioni relative alla qualifica di tecnico programmatore” (v.pagg. 15-16 del ricorso).Ma si tratta di altro punto di censura inammissibile perché,alcun giudicato interno sarebbe ovviamente sostenibile sulpunto specifico perché è lo stesso ricorrente a riferire (all’iniziodi pag. 6 del ricorso in esame) che il Tribunale di Catania con lasentenza n. 1961/2014 aveva integralmente rigettato il suoricorso (come in effetti è).13.

Parimenti è inammissibile la censura nella parte in cuisi sostiene “che le mansioni svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso ilSEESI dalla data di assunzione del 1988 e sino al 1999 abbianoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026avuto carattere continuativo e hanno contribuito in manierarilevante ad attuare gli obiettivi dell’impresa”.Tale deduzione, invero, è sostenuta in base ad una riletturadelle risultanze processuali a riguardo contrapposta a quellaoperata dalla Corte di merito (v. pagg. 16-19 del ricorso), chenon può trovare ingresso in questa sede di legittimità.La Corte del rinvio, come già notato, dopo aver datocompiutamente conto delle allegazioni dello stesso lavoratore,nel più volte cit. §

2.3. della propria motivazione si è anchesoffermata appunto sull’esame delle prove acquisite (alle pagg.11-12 della sentenza).14.

Parte ulteriore della censura (alle pagg. 19-25 delricorso) attinge i §§

2.4. e

2.5. dell’impugnata sentenza, vale adire, i passaggi motivazionali nei quali la Corte del rinvio hadisatteso la pretesa al superiore inquadramento anche in basealle citate fonti collettive.La doglianza in parte qua s’incentra sulla tesi di fondo che:“La Corte territoriale del rinvio, pertanto, in virtù dell’Ordinanzan. 680/23 di Codesta SC avrebbe dovuto valutare e diconseguenza accertare il diritto alla qualifica esclusivamentericorrente è stato assunto e ha di fatto svolto le mansionisuperiori attinenti la qualifica di quadro, rimanendo irrilevantela disciplina contrattuale successiva se non sotto il profilocomparativo” (così riassuntivamente alla pag. 24 del ricorso).14.1.

Tale tesi è priva di fondamento.La decisione rescindente di questa Corte non imponevacertamente al giudice di rinvio di valutare la pretesa di superioreNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026inquadramento esclusivamente in base alla disciplina ex lege n.190/1985 per l’intero periodo dedotto in causa rispetto al quale,del resto, era lo stesso attore a riferirsi anche alle fonti collettive(prima aziendale e poi nazionale) sopra citate (v. pag. 5 delricorso per cassazione nel punto in cui sono trascritte leanaloghe deduzioni nel ricorso introduttivo di primo grado).Correttamente, perciò, la Corte del rinvio, una voltadisattesa la pretesa dell’istante in base alla suddetta disciplinalegale per tutto il periodo non ancora “coperto” da una qualsiasifonte collettiva applicabile al rapporto, ha poi considerato lastessa pretesa, tenendo conto del sopravvenire nel 1993 e, poi,nel 1994 delle fonti collettive apposite applicabili ad un rapportolavorativo ancora in corso (v. in proposito le considerazioni del§

2.4. a pag. 13 della sentenza impugnata).15.

Le residuali e in parte non chiare considerazioni svoltedal ricorrente nello sviluppo della stessa parte della censuradevono essere disattese.Invero, il ricorrente non deduce che la Corte d’appelloabbia erroneamente interpretato le declaratorie,rispettivamente, dell’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993 e della4^ area professionale del CCNL del 19.12.1994; né contestaspecificamente la riscontrata non esatta corrispondenza dellemansioni da lui svolte con tali declaratorie.Più in particolare, asserisce che nella sentenza impugnata“la Corte territoriale elimina dalla motivazione il richiamoformale al “primo segretario” ai fini del riconoscimento dellamansione di quadro (in ragione dell’Ordinanza di Codesta Corte)ma nei fatti lo sostituisce con lo stesso vincolo, affermandonein motivazione la natura sostanziale.

Non fa dunque espressoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026richiamo alla figura del primo segretario, ma ne utilizza ipresupposti del riconoscimento per negare la mansione diquadro al sig. [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte del rinvio, invece, dopo aver trascritto, tra l’altro,due specifiche declaratorie dell’[OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale delluglio 1993, riferite alle figure di “quadro” e “quadro super” inentrambi i casi per chi sia “primo segretario” in possesso dideterminate qualifiche, in fatto ha ritenuto pacifico che ilricorrente non sia mai stato in possesso della qualifica di “primosegretario” (v. in extenso il § 2.4.).

E ciò alla luce di unacorretta e, comunque, non adeguatamente censurata,interpretazione della contrattazione collettiva.

Giova infattirichiamare i principi espressi da questa Corte secondo cuipoiché a norma dell'art. 2 legge 13 maggio 1985 n. 190 irequisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previstidalla contrattazione collettiva ((…), non può pretendere ilriconoscimento di tale categoria il lavoratore per il quale vengaaccertato che le relative mansioni non comportino lecaratteristiche funzionali e professionali previste dallacontrattazione del settore per la qualificazione come quadro(Cass. 10388/2000).16.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per illegittima compensazione integrale delle spese”.17.

Il motivo è inammissibile.18.

Nel denunciare esclusivamente la violazione dell’art. 91c.p.c., il ricorrente neppure considera, e quindi, non censura, ilpunto specifico della motivazione in cui la Corte – dopo avermotivato l’accoglimento della domanda relativa “al pagamentoNum ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 317d7/2e0l2l6a indennità di mansione informatica” – ha ritenutoD:a t“a5 p. uEbxb licazione 06/10/2026art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifical’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ditutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del presentegiudizio di rinvio”.Ergo, per aggredire ammissibilmente in questa sede dilegittimità tale statuizione, il ricorrente avrebbe dovuto dedurreperché nella specie non ricorressero gli estremi di una“soccombenza reciproca” ex art. 92, comma secondo, c.p.c. inbase all’esito complessivo del giudizio.19.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Numero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za n. 612/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/07/2025 R.G.N. 241/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 06/10/20261. Con sentenza n. 687/2018 la Corte d’appello di Catania:- aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza del Tribunale di Catania n. 1961/2014, che rigettòle sue domande volte ad ottenere il riconoscimento del dirittoall’inquadramento nel livello 2° fascia C, analistaprogrammatore, a decorrere dal terzo mese successivo alladata di assunzione (18 aprile 1988) e nel livello 1° fascia D,analista programmatore a far data dal mese di settembre 1991,nonché il riconoscimento del diritto all’inquadramento nellacategoria quadri a far data dal 1991 o, in via subordinata, dalmese di luglio 1993, e dal 19 dicembre 1994 nella 4^ areaprofessionale, e quindi la condanna del Banco di Sicilia alpagamento delle correlative differenze retributive e ilpagamento delle somme dovute a titolo di indennità dell’areainformatica; - aveva inoltre condannato l’appellante alpagamento delle spese processuali come liquidate.2. Con ordinanza n. 680/2023, depositata il 12.1.2023,questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazioneproposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza; cassavaquest’ultima e rinviava la causa alla stessa Corte d’appello indiversa composizione per un nuovo esame, anche per le spesedel giudizio di legittimità.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatania, a seguito di riassunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinvio, ha così provveduto: “in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Catania n. 1961/2014 del 30 maggio 2014, chenel resto conferma, accoglie parzialmente il ricorso e, perl’effetto, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore diNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026periodo non coperto da prescrizione come indicato inmotivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutatedalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Compensaintegralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi digiudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio di rinvio”.4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ritenevache il ricorrente non avesse dato prova del requisito legalespecifico di appartenenza alla categoria dei quadri, ossia, dellosvolgimento di “funzioni con carattere continuativo di rilevanteimportanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettividell’impresa”.5. Considerava, inoltre, che, ai fini del riconoscimento alricorrente della qualifica di quadro a seguito dell’introduzione,con l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993, della categoria deiquadri nell’ambito della organizzazione aziendale propria delBanco di Sicilia, non giovava la declaratoria ivi prevista,tenendo conto che era pacifico che il ricorrente non fosse statomai in possesso della qualifica di “primo segretario”.6. Del pari, per la Corte, ai fini dell’inquadramento nella 4^area professionale del CCNL del 19.12.1994, non era provato inconcreto lo svolgimento di “attività specialistiche caratterizzategeneralmente dal possesso di metodologie professionalicomplesse, da procedure prevalentemente non standard, coninput parzialmente definitivi e in contesti sia stabili cheinnovativi”.7. Alla stregua dei principi di diritto espressi da questaCorte Suprema, secondo i giudici del rinvio meritava inveceaccoglimento, pur se nei limiti della prescrizione quinquennaleNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026– accertata con riferimento ai crediti maturatiantecedentemente al 25 febbraio 2000, dalla sentenza di primogrado, con statuizione non raggiunta da censura nei successivigradi di giudizio e, perciò, coperta da giudicato interno – ladomanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dellaindennità di mansione informatica.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.9. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.10. Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 394 cpc in relazione all’art. 360 n. 3cpc. Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”.Deduce che: “La Corte territoriale non ha dato correttaesecuzione all’Ordinanza di rinvio e ha sostituito il criterio legalecon parametri discrezionali già espunti dalla Suprema Corte eperaltro in parte coperti dal giudicato”.2. Il primo motivo è infondato.3. La sentenza resa in sede di rinvio si è senz’altrouniformata ai principi di diritto espressi da questa Corte nelladecisione rescindente, ed a quanto statuito in essa.4. Giova in tal senso premettere che questa Cortenell’ordinanza n. 680/2023, nel ritenere fondati i primi duemotivi del precedente ricorso per cassazione proposto dalin punto di prescrizione, aveva considerato:Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 “Occorre premettere che la verifica dello svolgimDaetnat pou bdbi licazione 06/10/2026mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di dirittisulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione alquadro normativo applicabile all’epoca dello svolgimento dellemansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operandola prescrizione solo in relazione a diritti già sorti. Non è invecegiuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione(tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine piùbreve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante,Cass., Sez. L., Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774-01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione,siano state svolte mansioni superiori in relazione al quadronormativo vigente al momento di maturazione dellaprescrizione: la legge infatti prevede la nascita di dirittiderivanti dallo svolgimento di mansioni superiori e, perconverso, la loro estinzione (distinguendosi come detto tra ildiritto alla qualifica ed i diritti patrimoniali connessi), qualidistinti effetti di diverse norme applicabili; è dunque correttoverificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se siasopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione, tanto piùin considerazione della permanenza dello svolgimento dellemansioni superiori (cfr. Sez. L., Sentenza n. 8711 del16/08/1993, Rv. 483460 -01; Sez. L., Sentenza n. 5486 del18/05/1995, Rv. 492341 – 01).Ciò posto, e considerando il quadro normativo esistenteall’epoca dello svolgimento da parte del lavoratore in epigrafedelle mansioni asseritamente superiori, va rilevato che la leggedel 1985, che istituiva la figura dei quadri, era immediatamenteprecettiva, pur se demandava poi a contratto collettivo ladeterminazione di alcuni criteri applicativi.Num ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 3177/2026 Questa Corte, infatti, ha già affermato (Sez. L., SDeantat epnuzbab licazione 06/10/2026n. 21652 del 09/10/2006, Rv. 592411 – 01 e Sez. L., Sentenzan. 2246 del 27/02/1995, Rv. 490755 – 01) che il diritto alriconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’annodall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbiaprovveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti diappartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desuntidalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando chela categoria dei quadri non appartiene alla categoria deidirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicanole norme riguardanti la categoria degli impiegati (art. 2, commi1 e 3 legge n. 190 del 1985) …”.5. Ebbene, la Corte del rinvio ha anzitutto dato fedelmenteconto dei suddetti principi di diritto espressi nella decisionerescindente (tra la pag. 5 e la pag. 6 della sua sentenza, ma v.anche il § 2. a pag. 8).La stessa Corte ha, altresì, riferito quanto dedotto dallavoratore nel ricorso in riassunzione (v. § 1. tra la pag. 7 e lapag. 8 della sentenza), ai fini della immediata applicabilità inproprio favore della cit. L. n. 190/1985.5.1. La Corte ha, quindi, premesso che l’art. 2 L. n. 190del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al comma 1 dispone: “La categoria dei quadri ècostituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur nonappartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni concarattere continuativo, di rilevante importanza ai fini dellosviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. Alcomma 2 è altresì stabilito che “i requisiti di appartenenza allacategoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettivaNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzionee alla particolare struttura organizzativa dell’impresa”.Nondimeno, come affermato dalla Suprema Corte, ove lacontrattazione collettiva non abbia tempestivamenteprovveduto ad individuare, per ciascun settore ed in relazionealla particolare struttura dell’impresa, i requisiti specifici diappartenenza a tale categoria, occorre avere riguardo alrequisito normativo dello svolgimento di “funzioni con caratterecontinuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo edell’attuazione degli obiettivi dell’impresa” .6. Tuttavia, ha ritenuto che il ricorrente non avesse datoprova di tale requisito legale.In tal senso, ha riferito in dettaglio (al § 2.2.) quantodichiarato dallo stesso lavoratore; ed ha considerato che:“Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del 1988,per la figura dell’analista programmatore, con inquadramentonella fascia C (dopo svolgimento proficui per almeno due annidi compiti di programmatore junior e/o programmatore disistemi junior)”, erano previste le mansioni trascritte insentenza.Ha, inoltre, rilevato che: “Ebbene, pur considerando talimansioni – che la resistente [OSCURATO:SOCIETA]. invero non contestaa partire dal 1990, precisando che non nel 1994, ma nel 1996il ricorrente ha assunto la superiore qualifica di analistatecnico/programmatore senior, con inquadramento in fascia D– non può da queste automaticamente desumersi losvolgimento di funzioni di rilevante importanza ai fini dellosviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Sotto taleprofilo, se al settore dei servizi informatici nel suo complessoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026può riconoscersi un ruolo rilevante ai fini dello sviluppoaziendale, la valorizzazione delle mansioni svolte dal singololavoratore dell’area informatica ai fini del superioreinquadramento richiede la prova di una più elevataprofessionalità e, quindi, della particolare rilevanza delcontributo individuale in termini di programmazione di specificiprogrammi di rilevante interesse ai fini dello sviluppodell’impresa” (v. in extenso § 2.3. dell’impugnata sentenza).7. Osserva, allora, il Collegio che non è affatto vero quantoassume ora il ricorrente, e cioè che la Corte del rinvio avrebbesostituito “al criterio legale indicato dalla Suprema Corte unparametro valutativo diverso, fondato sulla pretesa necessità diuna prova qualificata dell’apporto individuale, dellaprogettazione autonoma o di responsabilità assimilabili a quelledirigenziali”.Come emerge chiaramente dai passaggi motivazionalisopra sintetizzati, la Corte territoriale, non solo non haaffermato la necessità che il lavoratore dovesse assumere“responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali”, ma per tutto ilperiodo lavorativo anteriore all’introduzione a livello aziendaledi una disciplina dei quadri, in perfetta conformità ai principi didiritto enunciati da questa Corte nella decisione rescindente, hacorrettamente valutato se le attività svolte in prima persona dallavoratore (e non dal settore dei servizi informatici nel suocomplesso in cui quello era inserito) fossero o meno funzioni,non solo svolte con continuità, ma “di rilevante importanza aifini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”,e quindi direttamente sussumibili nella previsione legale di cuiall’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985.Numero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/20268. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 L. 190/85) – Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averesubordinato il riconoscimento della qualifica di quadro a requisitinon previsti dalla legge”.9. Il motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.10. In primo luogo, non è dato comprendere sotto qualiprofili il ricorrente si dolga della violazione o falsa applicazioneanche degli artt. 2946 e 2948 c.c., visto che l’impugnatasentenza per tutta la parte che riguarda il superioreinquadramento nella categoria dei quadri, preteso dallavoratore, non ha fatto il benché minimo cenno ad unaprescrizione del diritto alla superiore qualifica e/o dei dirittipatrimoniali conseguenti, ma ha motivato il rigetto nel meritoin senso stretto delle relative domande solo “per mancanza diprova dello svolgimento da parte del ricorrente di mansionisuperiori a quelle del proprio inquadramento” (v. § 2.6.dell’impugnata sentenza).11. Il ricorrente, quindi, assume che, a fronte delleindicazioni date nell’ordinanza rescindente di questa Corte dilegittimità, “la Corte del rinvio ha ritenuto comunque infondatele domande del [OSCURATO:PERSONA] affermando – in violazione del principioenunciato dalla SC – che il riconoscimento della mansionerimane di fatto sostanzialmente subordinato alle prescrizionipreviste per la categoria “quadri” dall’[OSCURATO:PERSONA] collettivo del1993 e dal CCNL del 1994. In conseguenza ha rigettato il ricorsoin riassunzione ritenendo non provato lo svolgimento di taliNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026mansioni superiori, sussumibili a “quadro” in virtù della L.190/85 commi 2 e ss.” (così all’inizio di pag. 14 del ricorso).11.1. Orbene, tali assunti sono disallineati rispetto alragionamento decisorio della Corte del rinvio nella sua effettivaarticolazione.11.2. Più nello specifico, proprio nella parte del § 2.3.dell’impugnata sentenza (sopra già riferita nel disattendere ilprimo motivo di ricorso), che il ricorrente trascrive tra la pag.14 e la pag. 15 del ricorso, la Corte d’appello non ha fatto ilbenché minimo cenno all’[OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale del 1993o al CCNL del 1994.Tale parte di motivazione (comprensiva delle pagg. 11-12sul terreno squisitamente probatorio), invece, è dedicata a tuttoil periodo anteriore all’intervento della contrattazione collettivain subiecta materia.Come già accennato in narrativa, il controllo dellafondatezza della pretesa al superiore inquadramento rispettoalla “introduzione, con l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993 (v.circolare BdS 6.8.1993), della Categoria dei quadri nell’ambitodell’organizzazione aziendale propria del Banco di Sicilia”, èstato operato in parte seguente della motivazione (al § 2.4.); eanalogamente distinta e ancor successiva disamina agli stessifini è stata operata rispetto al CCNL del 19.12.1994 (al § 2.5.).12. Il ricorrente, dopo aver trascritto parte del § 2.3.dell’impugnata sentenza, assume che “Erra la Corte”.In tal senso, deduce in primo luogo che: “Nel caso di specienon è infatti in discussione – né potrebbe esserlo – losvolgimento di mansioni ascrivibili ad “analista tecnicoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026programmatore di fascia C” – sin dall’inizio del rapporto dilavoro, come affermato dal ricorrente in primo grado. Lacircostanza, come più volte ricordato, non è stata peraltrocontestata sicché è pacificamente ammessa ed acquisita agliNon è dato comprendere, allora, quale precisa critica ilricorrente qui rivolga alla Corte del rinvio.Invero, quest’ultima, come si è visto, ha ritenuto che laconvenuta non avesse contestato lo svolgimento da parte delricorrente delle mansioni di “analista tecnico/programmatore”,con inquadramento nella fascia C dal 1990 e, poi, dal 1996, diquelle di “analista tecnico/programmatore senior”.12.1. Sullo stesso aspetto il ricorrente fa valere anche ungiudicato interno che assume essersi formato su una riportataaffermazione del primo giudice circa l’essere “incontroverso chenel periodo di interesse parte ricorrente” aveva espletato “lemansioni relative alla qualifica di tecnico programmatore” (v.pagg. 15-16 del ricorso).Ma si tratta di altro punto di censura inammissibile perché,alcun giudicato interno sarebbe ovviamente sostenibile sulpunto specifico perché è lo stesso ricorrente a riferire (all’iniziodi pag. 6 del ricorso in esame) che il Tribunale di Catania con lasentenza n. 1961/2014 aveva integralmente rigettato il suoricorso (come in effetti è).13. Parimenti è inammissibile la censura nella parte in cuisi sostiene “che le mansioni svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso ilSEESI dalla data di assunzione del 1988 e sino al 1999 abbianoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026avuto carattere continuativo e hanno contribuito in manierarilevante ad attuare gli obiettivi dell’impresa”.Tale deduzione, invero, è sostenuta in base ad una riletturadelle risultanze processuali a riguardo contrapposta a quellaoperata dalla Corte di merito (v. pagg. 16-19 del ricorso), chenon può trovare ingresso in questa sede di legittimità.La Corte del rinvio, come già notato, dopo aver datocompiutamente conto delle allegazioni dello stesso lavoratore,nel più volte cit. § 2.3. della propria motivazione si è anchesoffermata appunto sull’esame delle prove acquisite (alle pagg.11-12 della sentenza).14. Parte ulteriore della censura (alle pagg. 19-25 delricorso) attinge i §§ 2.4. e 2.5. dell’impugnata sentenza, vale adire, i passaggi motivazionali nei quali la Corte del rinvio hadisatteso la pretesa al superiore inquadramento anche in basealle citate fonti collettive.La doglianza in parte qua s’incentra sulla tesi di fondo che:“La Corte territoriale del rinvio, pertanto, in virtù dell’Ordinanzan. 680/23 di Codesta SC avrebbe dovuto valutare e diconseguenza accertare il diritto alla qualifica esclusivamentericorrente è stato assunto e ha di fatto svolto le mansionisuperiori attinenti la qualifica di quadro, rimanendo irrilevantela disciplina contrattuale successiva se non sotto il profilocomparativo” (così riassuntivamente alla pag. 24 del ricorso).14.1. Tale tesi è priva di fondamento.La decisione rescindente di questa Corte non imponevacertamente al giudice di rinvio di valutare la pretesa di superioreNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026inquadramento esclusivamente in base alla disciplina ex lege n.190/1985 per l’intero periodo dedotto in causa rispetto al quale,del resto, era lo stesso attore a riferirsi anche alle fonti collettive(prima aziendale e poi nazionale) sopra citate (v. pag. 5 delricorso per cassazione nel punto in cui sono trascritte leanaloghe deduzioni nel ricorso introduttivo di primo grado).Correttamente, perciò, la Corte del rinvio, una voltadisattesa la pretesa dell’istante in base alla suddetta disciplinalegale per tutto il periodo non ancora “coperto” da una qualsiasifonte collettiva applicabile al rapporto, ha poi considerato lastessa pretesa, tenendo conto del sopravvenire nel 1993 e, poi,nel 1994 delle fonti collettive apposite applicabili ad un rapportolavorativo ancora in corso (v. in proposito le considerazioni del§ 2.4. a pag. 13 della sentenza impugnata).15. Le residuali e in parte non chiare considerazioni svoltedal ricorrente nello sviluppo della stessa parte della censuradevono essere disattese.Invero, il ricorrente non deduce che la Corte d’appelloabbia erroneamente interpretato le declaratorie,rispettivamente, dell’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1993 e della4^ area professionale del CCNL del 19.12.1994; né contestaspecificamente la riscontrata non esatta corrispondenza dellemansioni da lui svolte con tali declaratorie.Più in particolare, asserisce che nella sentenza impugnata“la Corte territoriale elimina dalla motivazione il richiamoformale al “primo segretario” ai fini del riconoscimento dellamansione di quadro (in ragione dell’Ordinanza di Codesta Corte)ma nei fatti lo sostituisce con lo stesso vincolo, affermandonein motivazione la natura sostanziale. Non fa dunque espressoNumero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026richiamo alla figura del primo segretario, ma ne utilizza ipresupposti del riconoscimento per negare la mansione diquadro al sig. [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte del rinvio, invece, dopo aver trascritto, tra l’altro,due specifiche declaratorie dell’[OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale delluglio 1993, riferite alle figure di “quadro” e “quadro super” inentrambi i casi per chi sia “primo segretario” in possesso dideterminate qualifiche, in fatto ha ritenuto pacifico che ilricorrente non sia mai stato in possesso della qualifica di “primosegretario” (v. in extenso il § 2.4.). E ciò alla luce di unacorretta e, comunque, non adeguatamente censurata,interpretazione della contrattazione collettiva. Giova infattirichiamare i principi espressi da questa Corte secondo cuipoiché a norma dell'art. 2 legge 13 maggio 1985 n. 190 irequisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previstidalla contrattazione collettiva ((…), non può pretendere ilriconoscimento di tale categoria il lavoratore per il quale vengaaccertato che le relative mansioni non comportino lecaratteristiche funzionali e professionali previste dallacontrattazione del settore per la qualificazione come quadro(Cass. 10388/2000).16. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per illegittima compensazione integrale delle spese”.17. Il motivo è inammissibile.18. Nel denunciare esclusivamente la violazione dell’art. 91c.p.c., il ricorrente neppure considera, e quindi, non censura, ilpunto specifico della motivazione in cui la Corte – dopo avermotivato l’accoglimento della domanda relativa “al pagamentoNum ero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Numero sezionale 317d7/2e0l2l6a indennità di mansione informatica” – ha ritenutoD:a t“a5 p. uEbxb licazione 06/10/2026art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifical’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ditutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del presentegiudizio di rinvio”.Ergo, per aggredire ammissibilmente in questa sede dilegittimità tale statuizione, il ricorrente avrebbe dovuto dedurreperché nella specie non ricorressero gli estremi di una“soccombenza reciproca” ex art. 92, comma secondo, c.p.c. inbase all’esito complessivo del giudizio.19. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Numero registro generale 2488/2026 Numero di raccolta generale 26350/2026Num ero sezionale 3177/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 26350/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris