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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 316/1994

ECLI:IT:COST:1994:316
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico".

La norma impugnata - equiparando gli assegni vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.

Ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece, giustificazione nei confronti dei parlamentari cessati dal mandato: e questo perché i parlamentari (e gli appartenenti alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a trovarsi in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in quiescenza, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

2. - Nei procedimenti promossi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991) e del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993), di identico contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego".

Anche in queste ordinanze la questione è stata sollevata sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

3. - I giudizi venivano presi in esame nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, diretta ad acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine al regime degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dal mandato.

4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi venivano ripresi in esame all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale la Corte, con ordinanza n. 294 del 1993, disponeva di sollevare innanzi a se stessa, in quanto pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

5. - Successivamente pervenivano a questa Corte altre ordinanze di contenuto identico o analogo a quelle innanzi richiamate.

Si tratta delle ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Torino in data 8 novembre 1991 e 20 novembre 1992 (R.O. nn. 346 e 347 del 1993); della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza in data 27 aprile 1993 (R.O. nn. 422 e 678 del 1993) e della Commissione tributaria di primo grado di Bergamo in data 28 settembre 1993 (R.O. n. 136 del 1994).

6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1994 sono state prese in esame sia la questione di legittimità costituzionale pregiudizialmente sollevata da questa Corte con l'ordinanza n. 294 del 1993 sia le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo innanzi richiamate.

7. - Con la sentenza n. 289 del 1994, questa Corte, in accoglimento della questione proposta con la propria ordinanza n. 294 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito".

1. - Le ordinanze di rimessione delle Commissioni tributarie di primo grado di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo chiedono a questa Corte, con formulazioni identiche o analoghe, di voler dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione - in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1093; 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - limita ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (ed alle categorie equiparate) il beneficio dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di favore anche le pensioni spettanti ai pubblici impiegati collocati a riposo.

Scopo delle ordinanze in esame è, dunque, quello di giungere ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale destinata a estendere, con una sentenza di tipo addittivo, a tutte le pensioni derivanti da impiego pubblico il trattamento fiscale privilegiato disposto dalla norma impugnata soltanto a favore degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie equiparate, di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. - In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito".

La pronuncia di illegittimità adottata nei confronti della norma che le ordinanze di rimessione in esame intenderebbero, invece, estendere a favore di altre categorie di beneficiari fa venir meno il presupposto della questione così come sollevata dalle stesse ordinanze, rendendola inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Biella, Torino, Bergamo e Piacenza, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico". La norma impugnata - equiparando gli assegni vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni. Ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece, giustificazione nei confronti dei parlamentari cessati dal mandato: e questo perché i parlamentari (e gli appartenenti alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a trovarsi in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in quiescenza, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 2. - Nei procedimenti promossi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991) e del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993), di identico contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego". Anche in queste ordinanze la questione è stata sollevata sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. 3. - I giudizi venivano presi in esame nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, diretta ad acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine al regime degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dal mandato. 4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi venivano ripresi in esame all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale la Corte, con ordinanza n. 294 del 1993, disponeva di sollevare innanzi a se stessa, in quanto pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione". 5. - Successivamente pervenivano a questa Corte altre ordinanze di contenuto identico o analogo a quelle innanzi richiamate. Si tratta delle ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Torino in data 8 novembre 1991 e 20 novembre 1992 (R.O. nn. 346 e 347 del 1993); della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza in data 27 aprile 1993 (R.O. nn. 422 e 678 del 1993) e della Commissione tributaria di primo grado di Bergamo in data 28 settembre 1993 (R.O. n. 136 del 1994). 6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1994 sono state prese in esame sia la questione di legittimità costituzionale pregiudizialmente sollevata da questa Corte con l'ordinanza n. 294 del 1993 sia le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo innanzi richiamate. 7. - Con la sentenza n. 289 del 1994, questa Corte, in accoglimento della questione proposta con la propria ordinanza n. 294 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito". 1. - Le ordinanze di rimessione delle Commissioni tributarie di primo grado di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo chiedono a questa Corte, con formulazioni identiche o analoghe, di voler dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione - in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1093; 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - limita ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (ed alle categorie equiparate) il beneficio dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di favore anche le pensioni spettanti ai pubblici impiegati collocati a riposo. Scopo delle ordinanze in esame è, dunque, quello di giungere ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale destinata a estendere, con una sentenza di tipo addittivo, a tutte le pensioni derivanti da impiego pubblico il trattamento fiscale privilegiato disposto dalla norma impugnata soltanto a favore degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie equiparate, di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. - In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito". La pronuncia di illegittimità adottata nei confronti della norma che le ordinanze di rimessione in esame intenderebbero, invece, estendere a favore di altre categorie di beneficiari fa venir meno il presupposto della questione così come sollevata dalle stesse ordinanze, rendendola inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Biella, Torino, Bergamo e Piacenza, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]