CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38376/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, .625 comma 1 nn 2 e 7 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione e il mancato approfondimento istruttorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così