CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12428/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, per quanto qui rileva, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa in data 27 novembre 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del pfk Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si contesta la sussistenza di un «ampio organismo plurisoggettivo» di tipo camorristico, derivante da «una sorta di incorporazione per fusione» nel clan [OSCURATO:PERSONA]/"Capitoni" della società [OSCURATO:PERSONA] (poi Spa), di cui [OSCURATO:PERSONA] era uno storico dipendente. L'originaria imputazione, invero, prevedeva una commistione tra le due compagini, diretta a garantire reciproci vantaggi e, in particolare, l'acquisizione monopolistica di appalti nelle principali strutture ospedaliere dell'hinterland partenopeo. Tale ipotesi accusatoria non apparirebbe, però, sostenuta dalle risultanze istruttorie agli atti, soprattutto per quanto attiene alla effettiva infiltrazione criminale nel settore dei servizi sanitari; non risulterebbe, infatti, una sola gara di appalto definita in favore di Kuadra in conseguenza degli strumenti di pressione tipici della criminalità mafiosa, e anzi le gare avrebbero visto una concorrenza agguerrita e spesso prevalente. Difetterebbe, pertanto, una qualsiasi utilità derivante dall'alleanza con la consorteria per l'impresa privata, al contrario regolarmente taglieggiata e costretta a consistenti dazioni e alla messa a disposizione di posti di lavoro per i soggetti indicati dai [OSCURATO:PERSONA]; il che costituirebbe un classico rapporto estorsivo. D'altronde, non a caso [OSCURATO:PERSONA], a lungo vertice del sodalizio, non ha mai riferito di interferenze nel settore degli appalti, contraddicendo l'ipotesi accusatoria che lo riteneva in affari con Kuadra; apparirebbe evidente l'illogicità per cui l'indiscusso capo dell'associazione, fortemente piramidale, ignorerebbe un simile partenariato e anzi la sua stessa indiretta proprietà dell'azienda (circostanza pure sostenuta da alcune inconsistenti fonti dichiarative). Questa commistione tra i camorristi e la società commerciale non avrebbe potuto essere fatta discendere da un presunto momento fondativo, desunto dall'intercettazione ambientale che registrava le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], la quale non lascerebbe emergere - al pari dell'intero compendio istruttorio, secondo la difesa - alcun intervento diretto del clan nella fase di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Le sentenze di legittimità rese in sede cautelare nei confronti di vari coimputati confermerebbero appieno queste considerazioni. Neppure le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] potrebbero comprovare l'accordo criminale stretto tra i vertici societari e gli organi apicali della consorteria, in quanto smentite recisamente dalle suaccennate propalazioni del boss, affatto inconsapevole della circostanza; nondimeno, il dichiarante non avrebbe riferito di un effettivo attivarsi del clan in favore di Kuadra, se non per attenuare pretese estorsive di ulteriori soggetti criminali. Erroneamente valorizzata, inoltre, sarebbe la narrazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe connotato di sfumature "contrattuali" la vicenda estorsiva inizialmente raccontata, solo a seguito dell'insistenza suggestiva degli interroganti, come agevolmente rilevabile dalla trascrizione integrale del suo interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione era iniziata più di recente dopo una lunga latitanza, collocava in epoca non risalente i rapporti con la Kuadra. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'eccessiva asprezza della pena, in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA], semplice dipendente della società lecita e incensurato (e, a differenza di quanto esposto nella sentenza impugnata, non «assunto in quota [OSCURATO:PERSONA]»). 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in primo luogo, insuperabilmente generico, poiché fraintende completamente il perimetro cognitivo rimesso al Giudice del rinvio e risulta conseguentemente avulso da un effettivo confronto con il concreto discorso giustificativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 2.1. La sentenza n. 27667 del 19/05/2021 della Sesta Sezione penale di questa Corte, chiarendo definitivamente la natura dell'associazione criminosa oggetto dell'imputazione, ha recisamente escluso l'ipotesi ricostruttiva fatta inizialmente propria dai giudici di appello, secondo cui il contributo ascritto agli imputati avrebbe dovuto essere riportato all'interno di una diversa e autonoma realtà organizzativa, ben distinta strutturalmente dal contesto associativo di matrice camorristica noto come clan [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, in aderenza all'opzione esegetica fatta a suo tempo propria dal Giudice dell'udienza preliminare e coerentemente con l'incontroversa sovrapponibilità dei soggetti coinvolti, dei rispettivi campi di azione territoriale e del programma associativo, si è concluso per l'identità dell'organizzazione oggetto di contestazione rispetto al suddetto clan [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo costituiva il polo associativo di riferimento delle condotte criminali oggetto di contestazione, basate sulla capacità di intimidazione e di assoggettamento del sodalizio. 3 9v Sulla scorta di tale premesse, la pronuncia di annullamento ha rinviato al giudice del merito, perché procedesse a un nuovo giudizio sulle singole condotte partecipative, alla luce dell'impianto ricostruttivo così delineato e non più revocabile in dubbio. Nel giudizio di rinvio, non era, dunque, più in contestazione l'insussistenza di un nucleo associativo disomogeneo e autonomo rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01). Nel caso di specie, in ossequio al dictum di legittimità, la Corte partenopea, per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], premesso un breve resoconto della vicenda processuale, ha rivalutato nuovamente il materiale probatorio agli atti, onde verificarne la sufficienza a confermare l'affermazione di responsabilità come contestatagli con l'editto imputativo (come correttamente inteso, all'esito della sentenza rescindente). La conclusione di colpevolezza è stata fondata per grandissima parte sul contenuto delle conversazioni intercettate («ossatura delle attività investigative»): da tali dialoghi, la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge come soggetto affatto intraneo al clan [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo di primissimo piano nella gestione dei rapporti tra l'associazione camorristica di riferimento e Kuadra, di cui era dipendente da lungo tempo. La circostanza è confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essersi egli stesso dedicato al settore degli ospedali (impegno risultante anche dall'attività captativa), avvalendosi della collaborazione del ricorrente, sia per la "vendita" di posti di lavoro all'interno della suddetta società commerciale, sia per l'infiltrazione negli appalti (controllati indirettamente, sottoponendo ad estorsione i piccoli imprenditori o cercando altre forme di partenariato). Questo ruolo di intermediario del clan [OSCURATO:PERSONA] svolto da [OSCURATO:PERSONA] si ricava da plurimi, nitidi dialoghi, che ben evidenziano la rete di contatti, in particolare tra i dirigenti delle strutture ospedaliere, e l'attivismo del ricorrente nell'organizzazione delle strategie di intervento, nell'ambito delle politiche criminali del sodalizio. Non era ignoto al medesimo [OSCURATO:PERSONA] che la consorteria praticava costanti intimidazioni contro i sindacalisti che contrastavano l'opacità delle assunzioni; peraltro, ai dipendenti di Kuadra affiliati al clan il versamento dello stipendio era assicurato a prescindere dall'espletamento della sinallagmatica prestazione lavorativa. Parimenti, egli era del tutto addentro alle dinamiche interne all'associazione camorristica, ben consapevole degli accordi di cartello tra i vari gruppi criminali finalizzati ad evitare conflitti; mettendo in mostra la propria memoria storica, addirittura rievocava con rimpianto i vecchi boss del tempo passato. Poteva persino permettersi di chiedere chiarimenti ai vertici dell'organizzazione sulla rivisitazione dei rapporti con Kuadra e sull'evoluzione degli equilibri di potere all'interno del sodalizio, così da poter operare in conformità. In questo nitido contesto, conversando con [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei propri tentativi di contemperare i vari interessi del clan, arriva a sfogarsi, affermando che se le nuove leve al potere non gli avessero dato ascolto, avrebbe potuto meditare la dissociazione; in altre intercettazioni, si rileva analoga condivisione delle strategie criminali, anche esterne al sistema ospedaliero, come quelle riguardanti, ad esempio, la condizione degli affiliati detenuti. In conclusione, secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], rivendicando il proprio senso di appartenenza al sodalizio criminale quale suo membro attivo o comunque a disposizione, è pienamente consapevole della sostanziale simbiosi esistente tra la vita del clan [OSCURATO:PERSONA] e l'attività aziendale di Kuadra, non esita a sollecitare interventi muscolari per superare eventuali difficoltà pratiche e, certamente, non si considera come passivo destinatario delle minacciose richieste dell'associazione camorristica. 3. La conclusione, assunta nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, è coerente con il dato processuale, analizzato nel dettaglio, priva di contraddittorietà o illogicità manifeste e conforme ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice. La condotta di partecipazione, prevista e punita dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, che ha sottolineato che «la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in un'affermazione di status; essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"». Cfr. anche, in tal senso, Sez. U, t n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Rappresenta, perciò, un comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597- 5 pi/ 01; Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Serratore, Rv. 270315-01). Peraltro, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-01). Alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi di prova, appare, pertanto, indubitabile la penale rilevanza, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., della condotta del ricorrente, che ha offerto, con carattere continuativo e fiduciario, il proprio contributo materiale alle attività economiche gestite direttamente o indirettamente dal clan e alle parallele e strumentali intimidazioni, sopraffazioni e spartizioni. 4. I profili di censura articolati nel primo motivo di ricorso, risultano, in conclusione, del tutto aspecifici, come accennato, trascurando la cristallizzazione del thema decidendum derivante dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio e omettendo di prendere compiuta posizione in ordine agli ampi e decisivi passaggi argomentativi basati sugli esiti captativi (e così restando inottemperanti rispetto alla cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze istruttorie, peraltro evidentemente ancillari nella generale economia della motivazione), nonché, in parte, non consentiti, laddove sollecitano un'impossibile rilettura degli elementi istruttori (anche soffermandosi su discrasie del tutto marginali e reiterando censure meramente confutative, del tutto avulse dal discorso giustificativo, come quelle in tema di mancata controprestazione in favore della società), e, comunque, manifestamente infondati. 5. Il secondo, stringato motivo è manifestamente infondato. La difesa adduce a sostegno della richiesta di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancanza di poteri decisionali nell'organigramma di Kuadra, contestando la stigmatizzazione da parte dei giudici di appello della mancata confessione, nonché il travisamento della prova, insito nell'affermazione che il ricorrente era stato assunto "in quota [OSCURATO:PERSONA]". Innanzitutto, lungi dall'attestare una simile genesi del reclutamento presso Kuadra, la Corte di merito si limita ad osservare, al contrario, che «inconferente appare il dato che il [OSCURATO:PERSONA] lavori con la Kuadra da lungo tempo o che non sia stato fatto assumere dal clan, apparendo prevalente il dato che il rapporto tra l'organizzazione e la società in questione si struttura e si evolve in uno scambio reciproco fatto di cointeressenze illecite, proprio per effetto dell'opera di mediazione del [OSCURATO:PERSONA]» (p. 29). Il diniego delle attenuanti generiche riposa, viceversa, sulla congrua motivazione che sottolinea l'assenza dì ravvedimento e la mendace versione apologetica con cui il ricorrente si dipingeva come vittima di minaccia camorristica, in assenza, d'altronde, di ulteriori circostanze utilmente valutabili offerte dalla difesa (p. 34). L'argomentazione, scevra di vizi logico-giuridici, sfugge allo scrutinio di legittimità: non è necessario, infatti, che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione - cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). 6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M.