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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21820/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] l_Con seritPriza in data 29/11j2021 il GUP del TRIBUNALE di MILANO applicava, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] Mariano e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena da ciascuno concordata, in relazione al delitto di associazione per delinquere, e a differenti imputazioni di riciclaggio e di fraudolenta dichiarazione mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, a entrambi contestate, oltre che per il solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riuniti tutti per continuazione, commessi a partire dall'ottobre 2018 e in permanenza, e disponeva la confisca diretta del denaro costituente il prodotto o il profitto conseguito dagli imputati, specificato nella misura di 199.700 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 851.480 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Entrambi propongono ricorso per cassazione per il tramite dei rispettivi difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 ter cod. pen. per omessa motivazione in ordine al calcolo che aveva portato alla determinazione di tale importo.

Rileva come le somme per le quali gli è stato contestato il riciclaggio ai capi i) e v) ammontano in totale a 36.900 euro, e che verosimilmente il GUP ha seguito i parametri della confisca per equivalente invece di quelli, pur richiamati, della confisca diretta.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 13 bis co. 2 d.

Igs. n. 74/2000.

Rileva come per i reati di cui agli art. 2 (capi m, q e x) e 3 (capo t) d.

Igs. n. 74/2000 sono stati applicati otto mesi di reclusione, oltre alla multa, a titolo di continuazione, e tuttavia l'art. 13 bis co. 2 dello stesso d.

Igs. permette l'applicazione della pena solo quando vi sia stato il ravvedimento operoso di cui al co. 1 di tale ultima disposizione.

Richiama in proposito l'orientamento di questa S.C., in virtù del quale l'accesso al patteggiamento non è consentito senza il previo intero pagamento del debito tributario, per concludere che il GUP avrebbe dovuto respingere l'istanza di applicazione di pena, su cui pure vi era stato il consenso del P.M., con la conseguenza che la pena medesima va considerata illegale; • come secondo, la violazione dell'art. 648 quater co. 2 cod. pen. e censura che la confisca sia stata disposta in misura superiore a quanto consentito.

Contesta in particolare la modalità di calcolo del GUP, ad avviso del quale le somme provenienti dai reati di cui all'art. 131 ter d.lgs. n. 385/1993 commessi dai broker hawala e consegnate agli pseudo-imprenditori per la 'ripulitura' con bonifici in favore di società commerciali italiane ed estere costituirebbero il prodotto dei reati di riciclaggio sottoporre a confisca.

Analoga sorte avrebbero le somme in concreto bonificate dagli pseudo imprenditori ai soggetti indicati dai broker hawala: ciò ha fatto concludere, quanto ai reati di cui ai capi b), i), o), r), s) e v), per un importo complessivo da confiscare pari a 851.480 euro.

Sostiene al contrario che, in coerenza con l'orientamento di questa S.C., non può pervenirsi a una confisca di valore superiore al profitto del reato, versandosi - se così fosse - in ipotesi di pena illegale, e nella specie l'errore sarebbe consistito nel sommare il valore del provento dei reati di cui all'art. 131 ter d.lgs. n. 385/1993 con il valore delle operazioni di riciclaggio, giungendo a una duplicazione dell'importo in concreto confiscato.3.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per la inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Sul primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] rileva come la sentenza, ai sensi dell'art. 448 bis cpp, possa impugnarsi per Cassazione solo per ragioni attinenti all'applicazione di una pena illegale: tale è la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), anche per fatto sopravvenuto, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale.

"Se così è - osserva il P.G. - non può, più, essere considerata pena illegale quella che, semplicemente, si sostanzi nella applicazione di un trattamento sanzionatorio del tutto conforme a diritto, salvo il solo mancato presupposto dell'avvenuta estinzione di un debito tributario. (...) per i reati tributari l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Per i reati previsti dagli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, però l'integrale pagamento del dovuto entro i termini indicati esclude addirittura la punibilità.

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte di legittimità, quindi, per questi reati tributari è possibile accedere al patteggiamento a prescindere dalla previa estinzione del debito tributario, dal momento che questa ne determinerebbe la non punibilità ed il patteggiamento non potrebbe chiaramente riguardare reati non punibili".

4. Aggiunge il P.G. che "a seguito della riforma di cui al decreto fiscale 2020 (d.l. n. 124 del 2019), applicabile al caso di specie perchè antecedente alla data della sentenza di patteggiamento, detta causa di non punibilità è stata estesa altresì alle fattispecie di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del d.Lgs. n. 74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 dello stesso decreto).

Con l'entrata in vigore di detta legge, dunque, anche i delitti di cui agli articoli 2 e 3 possono essere dichiarati non punibili se i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

E' quindi ben sostenibile che anche per le fattispecie disciplinate dagli artt. 2 e 3 l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado non possa mai costituire presupposto per l'accesso al rito del patteggiamento, perché se si verifica, dà già luogo alla non punibilità e se non si verifica, il legislatore ha comunque optato per concedere la possibilità di usufruire del rito alternativo.

Alla luce di tale quadro normativo deve, ragionevolmente, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle due fattispecie, concludersi nel senso che anche la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74/2000, relativa al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fattispecie "gemella" dell'art. 2 essendo necessariamente sussistente ogni qual volta l'altra è contestata) segue la medesima sorte in punto ricorso alla applicazione della pena".

Conclude che le violazioni di cui agli art. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestate a [OSCURATO:PERSONA] non siano riconducibili a 'pena illegale'.

5. Sul motivo unico di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e sul corrispondente secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], il P.G., ravvisata l'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di patteggiamento, richiama la giurisprudenza secondo cui "è legittima la confisca dell'intera somma dovuta in danno anche del singolo coimputato, in attuazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso del reato". [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mariano e di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, mentre va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto al primo motivo dedotto.

Tale motivo va disatteso perché infondato.

Il ricorrente sostiene, per quanto prima riassunto, che egli non avrebbe potuto accedere all'applicazione di pena su richiesta per i reati tributari contestatigli, che nel caso specifico hanno comportato un aumento della sanzione a titolo di continuazione, poiché ciò sarebbe stato possibile solo previo pagamento del relativo debito fiscale: poiché ciò non si era realizzato, la pena sarebbe da ritenere 'illegale'.

Al di là della correttezza della qualifica da attribuire alla sanzione concordata fra l'imputato e il P.M. - che peraltro, come si è detto, atterrebbe al segmento di essa applicato ex art. 81 cpv. cod. pen. -, e quindi oltre le considerazioni elaborate dal P.G. di questa S.C., il dato obiettivo e preliminare è che con il 'patteggiamento' [OSCURATO:PERSONA] ha fruito di un abbattimento di pena che altrimenti non avrebbe avuto titolo a ottenere, proprio perché egli non ha coperto il debito fiscale.

Il tema da affrontare è pertanto, in assenza di una impugnazione della sentenza del GUP di MILANO da parte del rappresentante della pubblica accusa e del trattamento oggettivamente favorevole in favore di [OSCURATO:PERSONA], se costui può evocare la categoria della 'pena illegale', e quindi per conseguenza se sia titolare sul punto dell'interesse a impugnare.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che (cf.

Sez. 2sentenza n. 22494 del 25/05/2021 dep. 08/06/2021 Rv. 281453 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".

In termini conformi il Giudice di legittimità si è pronunciato con le sentenze Sez. 6 n. 49858 del 20/11/2013 G. Rv. 257672-01 e Sez. 5 n. 44897 del 30/09/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 265529-01, e con l'ordinanza Sez. 5n. 771 del 15/02/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 215727-01.

Ne consegue il rigetto del motivo dedotto.

2. Va invece accolto l'unico motivo proposto a [OSCURATO:PERSONA] e il secondo dedotto da [OSCURATO:PERSONA].

Poiché la confisca ha riguardato nella sentenza in modo esplicito il denaro che ha costituito il denaro o il profitto conseguito dagli imputati, va ricordato che il 'prodotto' è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato, il risultato ottenuto direttamente attraverso di essa (cf.

Sez.F sentenza n.44315/2013 Rv. 258636: "in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato").

Ne consegue che il sequestro/confisca del prodotto del riciclaggio colpisce il bene che, derivante dal reato presupposto, sia stato successivamente - per effetto della condotta riciclatoria - creato, trasformato, adulterato o acquisito: se si intende sequestrare/confiscare il prodotto del riciclaggio, il sequestro/confisca sarà diretto su quel bene (o l'equivalente del valore in base al co. 2) e vi dev'essere il nesso di pertinenzialità (nesso non necessario invece se viene eseguita la confisca per equivalente).Il 'profitto' invece corrisponde all'accrescimento del patrimonio che l'autore del reato consegue attraverso l'acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, e corrisponde all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa: "il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito", come sancisce Sez.U, n.31617/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264436; negli stessi termini S.U. n. 29951/2004, secondo le quali "per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa".

Ciò vale nell'ipotesi in cui il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, cioè un bene fungibile, la cui peculiarità consiste nel fatto che il sequestro/confisca, avendo ad oggetto pur sempre una somma di denaro sebbene "ripulita", deve ritersi "diretto" e, quindi, mai per equivalente: in tale caso, non si pone neppure un problema di pertinenzialità, per via della fungibilità del denaro per il quale non è possibile ravvisare una corrispondenza fra somma riciclata e denaro trovato in possesso del riciclatore).

3. Nella vicenda in esame non è ben chiaro quali criteri abbiano orientato il GUP nella individuazione delle somme in denaro da confiscare ai ricorrenti.

La scarsa intelligibilità dell'iter motivazionale si coglie sia quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la confisca ammonta a 199.700 euro, quando invece nelle imputazioni sub i) e sub v) i bonifici da lui effettuati, tali da integrare per quanto di sua competenza la condotta di riciclaggio, ammontano a un totale di 36.900 euro; sia quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la confisca ammonta a 851.480 euro, senza che sia delineato il percorso per pervenire a tale importo: non appare in tal senso infondata, salvi gli approfondimenti nel merito che andranno svolti in sede di rinvio, la censura della duplicazione del calcolo del 'prodotto' del reato, essendo duplice il passaggio del denaro dalla fase della raccolta a quella della messa in circolazione attraverso i bonifici.

La confisca disposta appare inoltre corrispondere a quel principio solidaristico della confisca, tuttavia non ipotizzabile nel riciclaggio, non potendosi affermare il concorso fra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore: cie'vuol dire che non può essere confiscato al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, mancando il presupposto giuridico, cioè il concorso fra i due autori dei diversi reati. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nel riesaminare il capo della sentenza relativo alla confisca, dovrà quindi individuare e quantificare quale sia il profitto, il prodotto o il prezzo dei reati a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; individuare chi e in quale misura si sia avvantaggiato del reato, tenendo presente che, a parte i casi di concorso nel reato per i quali vige la regola della solidarietà, possono verificarsi casi in cui del profitto e/o del prodotto del reato si siano avvantaggiati, in modo del tutto autonomo e indipendente, sia l'autore del reato, sia la persona non estranea al reato, Una volta che risulti provata tale ultima circostanza, in ossequio ai principi della proporzionalità e della corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, non vi è ragione alcuna per cui a rispondere dell'intero importo del profitto/prodotto/prezzo debba essere per intero ciascun imputato.

4. Per concludere.

Il carattere illegale della pena sta nel fatto, che una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del riciclaggio trae dal reato che ha commesso, e altra e differente cosa è il bene riciclato.

Nei confronti del "riciclatore" può essere disposta la confisca esclusivamente del prodotto, del profitto o del prezzo che egli ha tratto dal reato di riciclaggio che ha consumato, mentre nei confronti del "riciclante" può essere disposta la confisca del bene riciclato, sempre che ne sussistano i presupposti.

La fattispecie concreta portata all'esame di questa S.C. non fa intravvedere le ragioni per le quali il prodotto, il profitto o il prezzo di ciascun ricorrente, quale riciclatore, vengano fatti corrispondere per intero all'oggetto riciclato, e cioè alle somme di denaro prima specificate.

Ne deriva che, avendo per quanto prima illustrato la confisca di valore natura sanzionatoria, essa partecipa del regime delle sanzioni penali, e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato: diversamente essa valicherebbe il confine della pena illegale.

Poiché non è dato conoscere, non essendo stato chiarito in sentenza, quale sia stato nella specie il profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GUP del TRIBUNALE di MILANO va annullata con rinvio a un diverso giudice monocratico del TRIBUNALE di MILANO per nuovo giudizio che accerti l'ammontare del provento tratto dal riciclaggio dall'uno e dall'altro imputato, e quindi ordini la confisca degli importi all'esito di tale accertamento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio a div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] l_Con seritPriza in data 29/11j2021 il GUP del TRIBUNALE di MILANO applicava, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] Mariano e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena da ciascuno concordata, in relazione al delitto di associazione per delinquere, e a differenti imputazioni di riciclaggio e di fraudolenta dichiarazione mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, a entrambi contestate, oltre che per il solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riuniti tutti per continuazione, commessi a partire dall'ottobre 2018 e in permanenza, e disponeva la confisca diretta del denaro costituente il prodotto o il profitto conseguito dagli imputati, specificato nella misura di 199.700 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 851.480 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Entrambi propongono ricorso per cassazione per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 ter cod. pen. per omessa motivazione in ordine al calcolo che aveva portato alla determinazione di tale importo. Rileva come le somme per le quali gli è stato contestato il riciclaggio ai capi i) e v) ammontano in totale a 36.900 euro, e che verosimilmente il GUP ha seguito i parametri della confisca per equivalente invece di quelli, pur richiamati, della confisca diretta. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 13 bis co. 2 d. Igs. n. 74/2000. Rileva come per i reati di cui agli art. 2 (capi m, q e x) e 3 (capo t) d. Igs. n. 74/2000 sono stati applicati otto mesi di reclusione, oltre alla multa, a titolo di continuazione, e tuttavia l'art. 13 bis co. 2 dello stesso d. Igs. permette l'applicazione della pena solo quando vi sia stato il ravvedimento operoso di cui al co. 1 di tale ultima disposizione. Richiama in proposito l'orientamento di questa S.C., in virtù del quale l'accesso al patteggiamento non è consentito senza il previo intero pagamento del debito tributario, per concludere che il GUP avrebbe dovuto respingere l'istanza di applicazione di pena, su cui pure vi era stato il consenso del P.M., con la conseguenza che la pena medesima va considerata illegale; • come secondo, la violazione dell'art. 648 quater co. 2 cod. pen. e censura che la confisca sia stata disposta in misura superiore a quanto consentito. Contesta in particolare la modalità di calcolo del GUP, ad avviso del quale le somme provenienti dai reati di cui all'art. 131 ter d.lgs. n. 385/1993 commessi dai broker hawala e consegnate agli pseudo-imprenditori per la 'ripulitura' con bonifici in favore di società commerciali italiane ed estere costituirebbero il prodotto dei reati di riciclaggio sottoporre a confisca. Analoga sorte avrebbero le somme in concreto bonificate dagli pseudo imprenditori ai soggetti indicati dai broker hawala: ciò ha fatto concludere, quanto ai reati di cui ai capi b), i), o), r), s) e v), per un importo complessivo da confiscare pari a 851.480 euro. Sostiene al contrario che, in coerenza con l'orientamento di questa S.C., non può pervenirsi a una confisca di valore superiore al profitto del reato, versandosi - se così fosse - in ipotesi di pena illegale, e nella specie l'errore sarebbe consistito nel sommare il valore del provento dei reati di cui all'art. 131 ter d.lgs. n. 385/1993 con il valore delle operazioni di riciclaggio, giungendo a una duplicazione dell'importo in concreto confiscato.3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per la inammissibilità di entrambi i ricorsi. Sul primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] rileva come la sentenza, ai sensi dell'art. 448 bis cpp, possa impugnarsi per Cassazione solo per ragioni attinenti all'applicazione di una pena illegale: tale è la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), anche per fatto sopravvenuto, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. "Se così è - osserva il P.G. - non può, più, essere considerata pena illegale quella che, semplicemente, si sostanzi nella applicazione di un trattamento sanzionatorio del tutto conforme a diritto, salvo il solo mancato presupposto dell'avvenuta estinzione di un debito tributario. (...) per i reati tributari l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per i reati previsti dagli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, però l'integrale pagamento del dovuto entro i termini indicati esclude addirittura la punibilità. Secondo la giurisprudenza di codesta Corte di legittimità, quindi, per questi reati tributari è possibile accedere al patteggiamento a prescindere dalla previa estinzione del debito tributario, dal momento che questa ne determinerebbe la non punibilità ed il patteggiamento non potrebbe chiaramente riguardare reati non punibili". 4. Aggiunge il P.G. che "a seguito della riforma di cui al decreto fiscale 2020 (d.l. n. 124 del 2019), applicabile al caso di specie perchè antecedente alla data della sentenza di patteggiamento, detta causa di non punibilità è stata estesa altresì alle fattispecie di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del d.Lgs. n. 74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 dello stesso decreto). Con l'entrata in vigore di detta legge, dunque, anche i delitti di cui agli articoli 2 e 3 possono essere dichiarati non punibili se i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. E' quindi ben sostenibile che anche per le fattispecie disciplinate dagli artt. 2 e 3 l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado non possa mai costituire presupposto per l'accesso al rito del patteggiamento, perché se si verifica, dà già luogo alla non punibilità e se non si verifica, il legislatore ha comunque optato per concedere la possibilità di usufruire del rito alternativo. Alla luce di tale quadro normativo deve, ragionevolmente, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle due fattispecie, concludersi nel senso che anche la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74/2000, relativa al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fattispecie "gemella" dell'art. 2 essendo necessariamente sussistente ogni qual volta l'altra è contestata) segue la medesima sorte in punto ricorso alla applicazione della pena". Conclude che le violazioni di cui agli art. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestate a [OSCURATO:PERSONA] non siano riconducibili a 'pena illegale'. 5. Sul motivo unico di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e sul corrispondente secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], il P.G., ravvisata l'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di patteggiamento, richiama la giurisprudenza secondo cui "è legittima la confisca dell'intera somma dovuta in danno anche del singolo coimputato, in attuazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso del reato". [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mariano e di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, mentre va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto al primo motivo dedotto. Tale motivo va disatteso perché infondato. Il ricorrente sostiene, per quanto prima riassunto, che egli non avrebbe potuto accedere all'applicazione di pena su richiesta per i reati tributari contestatigli, che nel caso specifico hanno comportato un aumento della sanzione a titolo di continuazione, poiché ciò sarebbe stato possibile solo previo pagamento del relativo debito fiscale: poiché ciò non si era realizzato, la pena sarebbe da ritenere 'illegale'. Al di là della correttezza della qualifica da attribuire alla sanzione concordata fra l'imputato e il P.M. - che peraltro, come si è detto, atterrebbe al segmento di essa applicato ex art. 81 cpv. cod. pen. -, e quindi oltre le considerazioni elaborate dal P.G. di questa S.C., il dato obiettivo e preliminare è che con il 'patteggiamento' [OSCURATO:PERSONA] ha fruito di un abbattimento di pena che altrimenti non avrebbe avuto titolo a ottenere, proprio perché egli non ha coperto il debito fiscale. Il tema da affrontare è pertanto, in assenza di una impugnazione della sentenza del GUP di MILANO da parte del rappresentante della pubblica accusa e del trattamento oggettivamente favorevole in favore di [OSCURATO:PERSONA], se costui può evocare la categoria della 'pena illegale', e quindi per conseguenza se sia titolare sul punto dell'interesse a impugnare. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che (cf. Sez. 2sentenza n. 22494 del 25/05/2021 dep. 08/06/2021 Rv. 281453 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". In termini conformi il Giudice di legittimità si è pronunciato con le sentenze Sez. 6 n. 49858 del 20/11/2013 G. Rv. 257672-01 e Sez. 5 n. 44897 del 30/09/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 265529-01, e con l'ordinanza Sez. 5n. 771 del 15/02/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 215727-01. Ne consegue il rigetto del motivo dedotto. 2. Va invece accolto l'unico motivo proposto a [OSCURATO:PERSONA] e il secondo dedotto da [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la confisca ha riguardato nella sentenza in modo esplicito il denaro che ha costituito il denaro o il profitto conseguito dagli imputati, va ricordato che il 'prodotto' è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato, il risultato ottenuto direttamente attraverso di essa (cf. Sez.F sentenza n.44315/2013 Rv. 258636: "in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato"). Ne consegue che il sequestro/confisca del prodotto del riciclaggio colpisce il bene che, derivante dal reato presupposto, sia stato successivamente - per effetto della condotta riciclatoria - creato, trasformato, adulterato o acquisito: se si intende sequestrare/confiscare il prodotto del riciclaggio, il sequestro/confisca sarà diretto su quel bene (o l'equivalente del valore in base al co. 2) e vi dev'essere il nesso di pertinenzialità (nesso non necessario invece se viene eseguita la confisca per equivalente).Il 'profitto' invece corrisponde all'accrescimento del patrimonio che l'autore del reato consegue attraverso l'acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, e corrisponde all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa: "il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito", come sancisce Sez.U, n.31617/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264436; negli stessi termini S.U. n. 29951/2004, secondo le quali "per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa". Ciò vale nell'ipotesi in cui il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, cioè un bene fungibile, la cui peculiarità consiste nel fatto che il sequestro/confisca, avendo ad oggetto pur sempre una somma di denaro sebbene "ripulita", deve ritersi "diretto" e, quindi, mai per equivalente: in tale caso, non si pone neppure un problema di pertinenzialità, per via della fungibilità del denaro per il quale non è possibile ravvisare una corrispondenza fra somma riciclata e denaro trovato in possesso del riciclatore). 3. Nella vicenda in esame non è ben chiaro quali criteri abbiano orientato il GUP nella individuazione delle somme in denaro da confiscare ai ricorrenti. La scarsa intelligibilità dell'iter motivazionale si coglie sia quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la confisca ammonta a 199.700 euro, quando invece nelle imputazioni sub i) e sub v) i bonifici da lui effettuati, tali da integrare per quanto di sua competenza la condotta di riciclaggio, ammontano a un totale di 36.900 euro; sia quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la confisca ammonta a 851.480 euro, senza che sia delineato il percorso per pervenire a tale importo: non appare in tal senso infondata, salvi gli approfondimenti nel merito che andranno svolti in sede di rinvio, la censura della duplicazione del calcolo del 'prodotto' del reato, essendo duplice il passaggio del denaro dalla fase della raccolta a quella della messa in circolazione attraverso i bonifici. La confisca disposta appare inoltre corrispondere a quel principio solidaristico della confisca, tuttavia non ipotizzabile nel riciclaggio, non potendosi affermare il concorso fra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore: cie'vuol dire che non può essere confiscato al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, mancando il presupposto giuridico, cioè il concorso fra i due autori dei diversi reati. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nel riesaminare il capo della sentenza relativo alla confisca, dovrà quindi individuare e quantificare quale sia il profitto, il prodotto o il prezzo dei reati a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; individuare chi e in quale misura si sia avvantaggiato del reato, tenendo presente che, a parte i casi di concorso nel reato per i quali vige la regola della solidarietà, possono verificarsi casi in cui del profitto e/o del prodotto del reato si siano avvantaggiati, in modo del tutto autonomo e indipendente, sia l'autore del reato, sia la persona non estranea al reato, Una volta che risulti provata tale ultima circostanza, in ossequio ai principi della proporzionalità e della corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, non vi è ragione alcuna per cui a rispondere dell'intero importo del profitto/prodotto/prezzo debba essere per intero ciascun imputato. 4. Per concludere. Il carattere illegale della pena sta nel fatto, che una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del riciclaggio trae dal reato che ha commesso, e altra e differente cosa è il bene riciclato. Nei confronti del "riciclatore" può essere disposta la confisca esclusivamente del prodotto, del profitto o del prezzo che egli ha tratto dal reato di riciclaggio che ha consumato, mentre nei confronti del "riciclante" può essere disposta la confisca del bene riciclato, sempre che ne sussistano i presupposti. La fattispecie concreta portata all'esame di questa S.C. non fa intravvedere le ragioni per le quali il prodotto, il profitto o il prezzo di ciascun ricorrente, quale riciclatore, vengano fatti corrispondere per intero all'oggetto riciclato, e cioè alle somme di denaro prima specificate. Ne deriva che, avendo per quanto prima illustrato la confisca di valore natura sanzionatoria, essa partecipa del regime delle sanzioni penali, e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato: diversamente essa valicherebbe il confine della pena illegale. Poiché non è dato conoscere, non essendo stato chiarito in sentenza, quale sia stato nella specie il profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GUP del TRIBUNALE di MILANO va annullata con rinvio a un diverso giudice monocratico del TRIBUNALE di MILANO per nuovo giudizio che accerti l'ammontare del provento tratto dal riciclaggio dall'uno e dall'altro imputato, e quindi ordini la confisca degli importi all'esito di tale accertamento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio a div
Sentenza Cassazione n. 21820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris