CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 12243/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12/12/2025 il Tribunale di Palermo, in funzione diriesame, respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza di aggravamentoemessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/11/2025, che avevasostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliaricon quella della custodia in carcere.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, 275 e 125 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva che le condotte contestate alricorrente risultano tutte obbiettivamente di scarsa offensività, atteso che lavideochiamata effettuata non aveva contenuto illecito, né diretta a soggetticollegati a contesti criminali, la sosta effettuata presso il venditore ambulante diprodotti ittici è stata di brevissima durata e riconducibile ad ordinarie esigenzequotidiane, i contatti hanno avuto natura occasionale e sono intercorsi consoggetti a lui legati da rapporti familiari o di conoscenza, senza evidenza dicollegamenti con attività criminose; che, allora, nessuna delle condotte accertateha determinato un concreto allontanamento stabile dal controllo, una elusioneorganizzata della vigilanza e, di conseguenza, una compromissione effettiva delleoriginarie esigenze cautelari; che, dunque, il Tribunale ha valutato le violazioni inmodo automatico ed astratto, piuttosto che alla luce della concreta offensivitàdella condotta, con conseguente violazione degli artt. 276 e 275 cod. proc. pen.e vizio di motivazione, atteso che non ha dato conto delle ragioni che hannogiustificato il ricorso alla misura più afflittiva.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 292 e 273 cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione, evidenziando come il provvedimentoimpugnato non indichi quali specifiche relazioni criminogene sarebbero stateriattivate, quali elementi colleghino i contatti accertati ad un pericolo attuale direiterazione, in che modo le brevi soste effettuate abbiano concretamente incisosulle esigenze cautelari.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, 276, 299, 292 e 125 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che, in ogni caso, il Tribunaleha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla richiesta difensiva diapplicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione deldispositivo elettronico di controllo, affermando in modo assertivo che misurecautelari meno afflittive non sarebbero idonee a garantire un adeguato controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.1.1. I primi due motivi – che, per essere strettamente connessi, possonoessere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché reiterano doglianzeproposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalTribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed hadato atto dei motivi per cui ha ritenuto rilevanti le violazioni delle prescrizioniconnesse alla misura cautelare domiciliare in esecuzione poste in esseredall’[OSCURATO:PERSONA], tali da legittimarne l’aggravamento.Invero, il provvedimento impugnato ha valorizzato i) la reiterazione delleviolazioni, evidenziando che sono state poste in essere in due diverse occasioni adistanza di pochi giorni le une dalle altre, le prime il 20/10/2025, le seconde il31/10/2025; ii) la pluralità delle violazioni realizzate in ogni singola occasione,avendo in entrambi i casi deviato il percorso per far rientro all’abitazione(l’autorizzazione a recarsi dal sanitario prescriveva l’immediato rientro pressol’abitazione dopo la visita medica) e contravvenuto, altresì, al divieto di averecontatti con persone diverse da quelle con lui conviventi, effettuando il 20ottobre una videochiamata non consentita e intrattenendosi poi con due soggettinon identificati, mentre acquistava prodotti ittici da un ambulante, mentre lacompagna rimaneva all’interno dell’autovettura e avendo effettuato il 31 ottobreuna sosta nei pressi del [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo una conversazione con unsoggetto all’interno di un’autovettura che si trovava ferma in quel posto, indisparte il fatto che si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA], soggetto con luinon convivente; iii) la loro gravità, atteso che non trovano alcuna giustificazione:così, con riferimento alla sosta presso il venditore ambulante del 20 ottobre, èstato rilevato che le esigenze di vita quotidiana, rappresentate dalla difesa, benavrebbero potuto essere soddisfatte dalla compagna, pur presente, che erarimasta invece all’interno dell’autovettura, mentre, con riferimento alla sosta del31 ottobre, è stato osservato che la sua durata, pari a circa cinque minuti, mal siconcilia con il fugace saluto e con il ringraziamento che, secondo quantoaffermato dal [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], intestatariodell’autovettura utilizzata per recarsi allo studio medico, sol che si consideri cheil dichiarante era rimasto in auto ad attendere l’imputato, mentre questiinterloquiva con l’altro soggetto.Dette violazioni sono state ritenute dal Tribunale indice della più totaleinsensibilità alle prescrizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e non sono state valutate dilieve entità sulla base dell’argomentazione – non illogica, né contraddittoria –secondo la quale, strumentalizzato l’autorizzazione ricevuta per effettuare sostenon consentite ed interloquire con persone diverse da quelle che con luiconvivono, [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto condotte idonee a riattivare le relazioni nelle qualisi annida la pericolosità sociale propria del reato associativo di cui all’art. 74D.P.R. n.309 del 1990 per cui si procede.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi ripropongonopedissequamente – come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede diappello cautelare, senza argomentare criticamente in ordine ad eventualiillogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, conciò condannandosi all’inammissibilità.1.2. Il terzo motivo è infondato.Invero, l’inadeguatezza della misura meno afflittiva, sia pure conl’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, a salvaguardare le esigenzedi tutela della collettività si desume dalla struttura complessiva dellamotivazione, che ha evidenziato la personalità fortemente trasgressivadell’[OSCURATO:PERSONA], del tutto indifferente alle prescrizioni connesse alla misura cautelaredomiciliare, che ha in concreto dimostrato non esser in grado di rispettare,specie nella parte relativa al divieto di avere contatti con persone diverse daquelle che con lui coabitano, ritenuto fondamentale per contenere il pericolo direiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioniha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, ilprovvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). In altri termini, in tema dimotivazione, è necessario che il giudice indichi le emergenze processualideterminanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentirel’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata,essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte,ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, attesoche non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensivedisattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezioneimplicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez.3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01).2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]