CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1971
Cassazione n. 14843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05831/1/Z9 nato il 02/11/1971 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOI-dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 19 ottobre 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violazione di domicilio aggravata e violenza privata e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla misura dell'aumento di pena per la continuazione e alla misura della pena per il reato più grave. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 11 marzo 2021, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt.571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente 11,ic2 ano Ste P 7 ie SIT O [OSCURATO:PERSONA] 2 1.5