Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23693/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione completa e coerente, che dal riconoscimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240362 - 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 - 01); ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione completa e coerente, che dal riconoscimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240362 - 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 - 01); ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 23693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris