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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03572/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27582-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.IS (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.I.S., in persona del curatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimat i - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catanzaro , depositata in data 21.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE.ISricorso per cassazione avverso la sentenza n. 555/2021, depositata il 21.4.2021 , con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da llo stesso [OSCURATO:PERSONA].GE.IS contro la sentenza n. 22del 17 giugno 2020 emessa dal Tribunale di Cosen za che l’avevadichiarata fallita; -la Corte di Appello ha- per quanto qui ancora di interesse - rilevato che la qualificazione del consorzio come soggetto fallibile fornita dal Tribunale fosse stata corretta alla luce dei principi affermati da Cass. 28015/2013 (secondo cui per le società, e dunque anche per i consorzi, la connotazione in termini di imprenditore commerciale derivadalla semplice previsione statutaria dello svolgimento di attività imprenditoriale, indipendentemente dal concreto svolgimento della detta attività) e anche perché tale concreto svolgimento di attività imprenditoriale era in realtà dimostrato dagli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica ai quali la motivazione resa dal Tribunale di Cosenza aveva fatto rinvio;ha inoltre osservato che la censura incentrata sulla denunciata nullità dell’istanza di fallimento del Pm per l’insussistenza dei presupposti legittimanti di cui all’art. 7 l. fall. era del pari infondata, posto che anche l’eventuale difetto di legittimazione della Procura (comunque da escludersi anche alla luce di Cass. 27539-2019 secondo cui l’iniziativa del Pm riguarda ogni ipotesi di acquisizione della notizia dell’insolvenza nell’adempimento dei compiti istituzionali dell’ufficio di Procura) era da considerarsi superato per la concorrente presentazione di altre istanze di fallimento da parte dei creditori, dovendosi a ciò anche aggiungere che la Procura istante aveva comunque esattamente indicato il procedimento nel corso del quale erano stati acquisiti elementi di conoscenza dello stato di insolvenza e che non era neanche pensabile che il PM dovesse disvelare i contenuti di una indagine in corso; ha osservato – quanto alle doglianze articolate in punto di contestata dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo –che, nonostante le richieste di chiarimenti avanzate sul punto dal Tribunale, il creditore non avevafornito spiegazioni esaustive in relazione alle garanzie che avrebbero dovuto assistere l’apporto di finanza esterna né era stata chiarita la tempistica del recupero dei crediti del consorzio, con ciò evidenziandosi un quadro di non fattibilità economica del piano concordatario che peraltro risultava aggravato dal mancato inserimento nello stesso di rilevantissimi debiti anche nei confronti dell’Inps; ha evidenziato che le diverse valutazioni espresse dal commissario non erano vincolanti per il Tribunale e comunque erano state superate dalle acquisizioni istruttorie successive relative all’esposizione debitoria del consorzio poi dichiarato fallito; ha evidenziato che il giudizio sulla fattibilità del piano, che implica uno scrutinio della realizzabilità della causa in concreto del negozio concordatario, comprende anche la cd. fattibilità economica, nei termini della verifica della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati; ha dunque evidenziato che la mancata indicazione della rilevante esposizione debitoria, unitamente al profilo della mancanza di idonee garanzie rispetto al promesso apporto di finanza esterna e alla mancata indicazione della tempistica di riscossione dei crediti,consentiva di esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alla fattibilità del piano concordatario; ha ritenuto infine infondate le censure mosse dal reclamante in ordine alla contestata trattazione scritta disposta in conseguenza della normativa sanitaria emergenziale posto che- non es sendo le stesse idonee (anchequalora fondate) a determinare la regressione del procedimento in primo grado ex artt. 354 c.p.c. -avrebbero potuto rilevare solo se le relative doglianze avessero in concreto inciso sul contenuto della decisione, situazione invece non ricorrente nel caso di specie; -gli intimati non hanno svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; -il ricorrenteha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. fall. sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerlo soggetto fallibile in quanto, anche aderendo alla giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’art. 4 dello statuto del consorzio evidenzierebbe al più l’assenza di uno scopo di lucro e nulla dicendo in ordine allo svolgimento di attività imprenditoriale; -il motivo così articolato è, in parte, inammissibile perché non censura la seconda ratio decidendinel provvedimento qui impugnato e, per altra parte, inammissibile, ex art. 360bis cod. proc. civ.; -sotto il primo profilo, non può sfuggire come la Corte di appello abbia invero rilevato, da un lato, con affermazione peraltro corretta in diritto (perché conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte: v.

Cass.28015/2013), che per le società commerciali la loro costituzione determina la qualità di soggetto fallibile dellasocietà al di là dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte della stessa e, dall’altro, ha comunque accertato in fatto tale svolgimento facendo riferimento agli accertamenti svolti dalla Procura e richiamati per relationemnella sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale; ebbene tale seconda ratio decidendinon è stata in alcun modo impugnata dal ricorrente rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze articolate in diritto nel motivo di censura qui in esame; - sul punto giova ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 7931del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez.

L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1- , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) ; - sotto altro profilo, occorre invece ricordare che , secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale.

Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 16/12/2013; n. 21991 del 2012; Cass.

Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6968del 11/03/2019); -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittima l’istanza di fallimento avanzata dal P.m. nonostante quest’ultimo avesse omesso qualsiasi allegazione concernente la richiesta di fallimento con una delle situazioni tipizzate dal predetto art. 7, così omettendo di illustrare la propria legittimazione ad agire; -il motivo è manifestamente infondato in quanto, se per un verso, emerge dalla stessa lettura del provvedimento impugnato che il Pm –diversamente da quanto denunciato dal ricorrente –aveva indicato il procedimento penale nel corso del quale era emersa la notitia decoctionis, per altro verso, le censure si pongono comunque in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; -è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo quando apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. modello 45) (v.

Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 26407del 29/09/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 646 del 14/01/2019); -con il terzo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 162 l. fall.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la dichiarazione di inammissibilità del proposto concordato preventivo, senza tenere in adeguata considerazione le relazioni del commissariogiudiziale e senza valutare che aveva aderito al procedimento della cd.

“rottamazione ter”, accedendo ai benefici di legge che prevedevano una definizione agevolata dell’ingente debito fiscale; - il Tribunale e la Corte di appello avrebbero inoltre esercitato una valutazione di merito a loro non demandata, dovendosi invece ritenere che solo i creditori possono esprimersi con il voto in ordine al profilo della convenienza economica del concordato e che al contrario i predetti organi giurisdizionali devono arrestare il loro esame al solo profilo della fattibilità giuridica del piano concordatario; - aveva anche specificato le modalità di conferimento della cd. finanza esterna e che la mancata indicazione della garanzia, in relazione alla cd. finanza esterna, non rappresentavadi per sé una causa ostativa all’ammissibilità della procedura concorsuale del concordato preventivo; -le cartelle Equitalia erano state in realtà sospese con provvedimento del Tribunale di Cosenza del 15.2.2018; il debito erariale era comunque da considerarsi non esigibile in seguito all’accesso alla procedura di cd. rottamazione ter; -il motivo è inammissibile sia perché volto, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, a far ripetere in questo giudizio di legittimità uno scrutinio in ordine alla realizzabilità concreta del piano concordatario, tramite la rilettura degli atti istruttori (scrutinio invece inibito a questa Corte) sia perché le censure si pongono in contrasto con le affermazioni piùrecenti della giurisprudenza di questa Corte; -sotto il primo profilo, non può esser dimenticato che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass. , Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019) ; -le doglianze sono anche inammissibili ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. perché in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha più recentemente chiarito che, in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile (v.

Sez. 6 - 1, Ordinan za n. 5825 del 09/03/2018; v. anche: 9061 del 2017, n. 11497 del 2014);-con il quarto motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111Cost., sul rilievo chela trattazione scritta delle domande di fallimento avrebbe comportato un pregiudizio alle prerogative difensive stante la oggettiva complessità delle questioni trattate; - il motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione posto che, a fronte della legittimità dell’opzione processuale della trattazione scritta, il ricorrente non ha neanche spiegato quale fosse il pregiudizio allo svolgimento delle sue prerogative processuali e quali difese avrebbe attivato nel caso in cui fosse stata accordata la discussione orale; - nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati; - s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27582-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.IS (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.I.S., in persona del curatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimat i - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catanzaro , depositata in data 21.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE.ISricorso per cassazione avverso la sentenza n. 555/2021, depositata il 21.4.2021 , con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da llo stesso [OSCURATO:PERSONA].GE.IS contro la sentenza n. 22del 17 giugno 2020 emessa dal Tribunale di Cosen za che l’avevadichiarata fallita; -la Corte di Appello ha- per quanto qui ancora di interesse - rilevato che la qualificazione del consorzio come soggetto fallibile fornita dal Tribunale fosse stata corretta alla luce dei principi affermati da Cass. 28015/2013 (secondo cui per le società, e dunque anche per i consorzi, la connotazione in termini di imprenditore commerciale derivadalla semplice previsione statutaria dello svolgimento di attività imprenditoriale, indipendentemente dal concreto svolgimento della detta attività) e anche perché tale concreto svolgimento di attività imprenditoriale era in realtà dimostrato dagli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica ai quali la motivazione resa dal Tribunale di Cosenza aveva fatto rinvio;ha inoltre osservato che la censura incentrata sulla denunciata nullità dell’istanza di fallimento del Pm per l’insussistenza dei presupposti legittimanti di cui all’art. 7 l. fall. era del pari infondata, posto che anche l’eventuale difetto di legittimazione della Procura (comunque da escludersi anche alla luce di Cass. 27539-2019 secondo cui l’iniziativa del Pm riguarda ogni ipotesi di acquisizione della notizia dell’insolvenza nell’adempimento dei compiti istituzionali dell’ufficio di Procura) era da considerarsi superato per la concorrente presentazione di altre istanze di fallimento da parte dei creditori, dovendosi a ciò anche aggiungere che la Procura istante aveva comunque esattamente indicato il procedimento nel corso del quale erano stati acquisiti elementi di conoscenza dello stato di insolvenza e che non era neanche pensabile che il PM dovesse disvelare i contenuti di una indagine in corso; ha osservato – quanto alle doglianze articolate in punto di contestata dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo –che, nonostante le richieste di chiarimenti avanzate sul punto dal Tribunale, il creditore non avevafornito spiegazioni esaustive in relazione alle garanzie che avrebbero dovuto assistere l’apporto di finanza esterna né era stata chiarita la tempistica del recupero dei crediti del consorzio, con ciò evidenziandosi un quadro di non fattibilità economica del piano concordatario che peraltro risultava aggravato dal mancato inserimento nello stesso di rilevantissimi debiti anche nei confronti dell’Inps; ha evidenziato che le diverse valutazioni espresse dal commissario non erano vincolanti per il Tribunale e comunque erano state superate dalle acquisizioni istruttorie successive relative all’esposizione debitoria del consorzio poi dichiarato fallito; ha evidenziato che il giudizio sulla fattibilità del piano, che implica uno scrutinio della realizzabilità della causa in concreto del negozio concordatario, comprende anche la cd. fattibilità economica, nei termini della verifica della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati; ha dunque evidenziato che la mancata indicazione della rilevante esposizione debitoria, unitamente al profilo della mancanza di idonee garanzie rispetto al promesso apporto di finanza esterna e alla mancata indicazione della tempistica di riscossione dei crediti,consentiva di esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alla fattibilità del piano concordatario; ha ritenuto infine infondate le censure mosse dal reclamante in ordine alla contestata trattazione scritta disposta in conseguenza della normativa sanitaria emergenziale posto che- non es sendo le stesse idonee (anchequalora fondate) a determinare la regressione del procedimento in primo grado ex artt. 354 c.p.c. -avrebbero potuto rilevare solo se le relative doglianze avessero in concreto inciso sul contenuto della decisione, situazione invece non ricorrente nel caso di specie; -gli intimati non hanno svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; -il ricorrenteha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. fall. sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerlo soggetto fallibile in quanto, anche aderendo alla giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’art. 4 dello statuto del consorzio evidenzierebbe al più l’assenza di uno scopo di lucro e nulla dicendo in ordine allo svolgimento di attività imprenditoriale; -il motivo così articolato è, in parte, inammissibile perché non censura la seconda ratio decidendinel provvedimento qui impugnato e, per altra parte, inammissibile, ex art. 360bis cod. proc. civ.; -sotto il primo profilo, non può sfuggire come la Corte di appello abbia invero rilevato, da un lato, con affermazione peraltro corretta in diritto (perché conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte: v. Cass.28015/2013), che per le società commerciali la loro costituzione determina la qualità di soggetto fallibile dellasocietà al di là dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte della stessa e, dall’altro, ha comunque accertato in fatto tale svolgimento facendo riferimento agli accertamenti svolti dalla Procura e richiamati per relationemnella sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale; ebbene tale seconda ratio decidendinon è stata in alcun modo impugnata dal ricorrente rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze articolate in diritto nel motivo di censura qui in esame; - sul punto giova ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1- , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) ; - sotto altro profilo, occorre invece ricordare che , secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 16/12/2013; n. 21991 del 2012; Cass. Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6968del 11/03/2019); -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittima l’istanza di fallimento avanzata dal P.m. nonostante quest’ultimo avesse omesso qualsiasi allegazione concernente la richiesta di fallimento con una delle situazioni tipizzate dal predetto art. 7, così omettendo di illustrare la propria legittimazione ad agire; -il motivo è manifestamente infondato in quanto, se per un verso, emerge dalla stessa lettura del provvedimento impugnato che il Pm –diversamente da quanto denunciato dal ricorrente –aveva indicato il procedimento penale nel corso del quale era emersa la notitia decoctionis, per altro verso, le censure si pongono comunque in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; -è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo quando apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. modello 45) (v. Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 26407del 29/09/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 646 del 14/01/2019); -con il terzo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 162 l. fall.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la dichiarazione di inammissibilità del proposto concordato preventivo, senza tenere in adeguata considerazione le relazioni del commissariogiudiziale e senza valutare che aveva aderito al procedimento della cd. “rottamazione ter”, accedendo ai benefici di legge che prevedevano una definizione agevolata dell’ingente debito fiscale; - il Tribunale e la Corte di appello avrebbero inoltre esercitato una valutazione di merito a loro non demandata, dovendosi invece ritenere che solo i creditori possono esprimersi con il voto in ordine al profilo della convenienza economica del concordato e che al contrario i predetti organi giurisdizionali devono arrestare il loro esame al solo profilo della fattibilità giuridica del piano concordatario; - aveva anche specificato le modalità di conferimento della cd. finanza esterna e che la mancata indicazione della garanzia, in relazione alla cd. finanza esterna, non rappresentavadi per sé una causa ostativa all’ammissibilità della procedura concorsuale del concordato preventivo; -le cartelle Equitalia erano state in realtà sospese con provvedimento del Tribunale di Cosenza del 15.2.2018; il debito erariale era comunque da considerarsi non esigibile in seguito all’accesso alla procedura di cd. rottamazione ter; -il motivo è inammissibile sia perché volto, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, a far ripetere in questo giudizio di legittimità uno scrutinio in ordine alla realizzabilità concreta del piano concordatario, tramite la rilettura degli atti istruttori (scrutinio invece inibito a questa Corte) sia perché le censure si pongono in contrasto con le affermazioni piùrecenti della giurisprudenza di questa Corte; -sotto il primo profilo, non può esser dimenticato che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass. , Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019) ; -le doglianze sono anche inammissibili ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. perché in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha più recentemente chiarito che, in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile (v. Sez. 6 - 1, Ordinan za n. 5825 del 09/03/2018; v. anche: 9061 del 2017, n. 11497 del 2014);-con il quarto motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111Cost., sul rilievo chela trattazione scritta delle domande di fallimento avrebbe comportato un pregiudizio alle prerogative difensive stante la oggettiva complessità delle questioni trattate; - il motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione posto che, a fronte della legittimità dell’opzione processuale della trattazione scritta, il ricorrente non ha neanche spiegato quale fosse il pregiudizio allo svolgimento delle sue prerogative processuali e quali difese avrebbe attivato nel caso in cui fosse stata accordata la discussione orale; - nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati; - s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 03572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris