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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 03/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di appello di Catania del 6 febbraio 2019, e gli ha invece concesso la detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. 1.1.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto di non potere concedere la misura alternativa dell'affidamento tenuto conto della pluralità e gravità dei procedimenti pendenti a carico del condannato,Vdelle negative informazioni fornite dalle forze di polizia in ordine alle violazioni delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari a lui concessi per il procedimento conclusosi con la condanna per la quale ha avanzato la richiesta di misura alternativa alla detenzione.

Inoltre, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2020 era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. e che egli non ha provveduto al risarcimento del danno in favore delle vittime, come disposto con la sentenza di condanna sopra indicata.

1.2. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di affidamento in prova anche in mancanza della relazione dell'UEPE, che in ogni caso non avrebbe potuto far mutare la valutazione negativa come sopra espressa.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 111 COst. e 125 cod. proc. pen. per l'applicazione della detenzione domiciliare in luogo del richiesto affidamento in prova al servizio sociale.

In particolare, egli lamenta la mancata spiegazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per l'acquisizione della relazione svolta dai servizi sociali utilizzando per la decisione, invece, unicamente dati contraddittori ricavati dai certificati dei carichi pendenti e dando rilievo al mancato risarcimento del danno in favore delle vittime senza tenere conto delle condizioni economiche del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Infatti, dallo stato di esecuzione aggiornato risulta che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale gli era stata concessa la detenzione domiciliare essendogli stata ridotta la pena per liberazione anticipata.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 03/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di appello di Catania del 6 febbraio 2019, e gli ha invece concesso la detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. 1.1. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto di non potere concedere la misura alternativa dell'affidamento tenuto conto della pluralità e gravità dei procedimenti pendenti a carico del condannato,Vdelle negative informazioni fornite dalle forze di polizia in ordine alle violazioni delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari a lui concessi per il procedimento conclusosi con la condanna per la quale ha avanzato la richiesta di misura alternativa alla detenzione. Inoltre, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2020 era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. e che egli non ha provveduto al risarcimento del danno in favore delle vittime, come disposto con la sentenza di condanna sopra indicata. 1.2. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di affidamento in prova anche in mancanza della relazione dell'UEPE, che in ogni caso non avrebbe potuto far mutare la valutazione negativa come sopra espressa. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 111 COst. e 125 cod. proc. pen. per l'applicazione della detenzione domiciliare in luogo del richiesto affidamento in prova al servizio sociale. In particolare, egli lamenta la mancata spiegazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per l'acquisizione della relazione svolta dai servizi sociali utilizzando per la decisione, invece, unicamente dati contraddittori ricavati dai certificati dei carichi pendenti e dando rilievo al mancato risarcimento del danno in favore delle vittime senza tenere conto delle condizioni economiche del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Infatti, dallo stato di esecuzione aggiornato risulta che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale gli era stata concessa la detenzione domiciliare essendogli stata ridotta la pena per liberazione anticipata. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
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