CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 1958
Cassazione n. 43839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12/12/1958; avverso la sentenza del 31/5/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della Chiara per il furto di energia. In particolare lamenta la ricorrente che l'imputata non era l'intestataria dell'utenza dalla quale è stata sottratta l'energia elettrica e dunque la sua responsabilità sarebbe ancorata a mere supposizioni. Non di meno il contatore di cui è stata ritenuta la manomissione era posto esternamente all'abitazione dell'imputata e dunque accessibile a chiunque. Infine la Corte non avrebbe dimostrato l'intenzione dell'imputata di trarre profitto, posto che dopo la cessazione del contratto l'ente erogante non aveva provveduto ad apporre i sigilli al contatore lasciando dunque legittimamente presumere alla Chiara il tacito consenso alla protrazione del suo utilizzo. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata revisione del giudizio di equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche con la contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. La Corte territoriale ha infatti desunto la prova della responsabilità dell'imputata e del dolo del reato dal fatto che l'utenza manomessa serviva l'abitazione dalla stessa occupata, dall'evidenza della manomissione del contatore e dalla rilevantissima discrasia tra i consumi registrati (e dunque fatturati) e quelli effettivamente realizzati. Con tale compendio argomentativo, la cui tenuta logica è indiscutibile, il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, limitandosi a sostenere assertivamente la sostanziale ignoranza della manomissione del contatore da parte dell'imputata e contestando sussista la prova che sia stata la stessa realizzarla. Ma anche in tal senso la ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza. Infatti i giudici del merito hanno riconosciuto che l'originario intervento illecito sul contatore sia stato opera del precedente intestatario dell'utenza, posto che la registrazione infedele dei consumi ha avuto inizio prima del subentro della Chiara, ma ha altresì ritenuto che le sia comunque addebitabile l'aggravante contestata, facendo in proposito buon governo del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la stessa è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). E non è dubbio che legittimamente la Corte territoriale abbia desunto la consapevolezza della manomissione o quantomeno la colpevole ignoranza della medesima dall'entità dei consumi occultati. Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui l'imputata sarebbe stata "ingannata" dalla mancata reazione attiva della compagnia elettrica una volta dismesso il contratto. Circostanza solo apoditticamente evocata e comunque inconferente, atteso che l'imputata non poteva certo desumerne che gli venisse concesso di acquisire gratuitamente l'energia consapevolmente utilizzata. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Facendo buon governo di tali principi la Corte territoriale ha dunque legittimamente negato le attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità del fatto in ragione della rilevante entità di energia sottratta, mentre il ricorso non ha saputo evidenziare nemmeno quali sarebbero gli elementi favorevoli all'imputata eventualmente pretermessi dai giudici del merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila