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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32553/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie, consumate e tentate, di furto in luogo di privata dimora, aggravate anche dalla recidiva; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, che nulla aveva spiegato in punto di determinazione della pena, è manifestamente infondata avuto riguardo al principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, Rv. 244118 (La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante), correttamente evocato dalla Corte territoriale, con il quale, oltretutto il ricorrente non si è affatto confrontato; - che tutte le ulteriori censure - in punto di diniego di applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., nonché di mancata disapplicazione della recidiva - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni indeterminate ed apodittiche, a fronte di una motivazione, resa dal giudice di appello, invece completa e congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie, consumate e tentate, di furto in luogo di privata dimora, aggravate anche dalla recidiva; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, che nulla aveva spiegato in punto di determinazione della pena, è manifestamente infondata avuto riguardo al principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, Rv. 244118 (La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante), correttamente evocato dalla Corte territoriale, con il quale, oltretutto il ricorrente non si è affatto confrontato; - che tutte le ulteriori censure - in punto di diniego di applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., nonché di mancata disapplicazione della recidiva - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni indeterminate ed apodittiche, a fronte di una motivazione, resa dal giudice di appello, invece completa e congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]