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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38351/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 29 dicembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato una richiesta difensiva di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 416-bis.1 cod. pen. (capo 1); 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen. (capo 7); 81, 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 8); 81, 110 e 356 cod. pen. (capo 10), per avere, nella veste di legale rappresentante della società cooperativa a r.l. [OSCURATO:SOCIETA], fatto parte di un'associazione per delinquere, operante in [OSCURATO:PERSONA] con permanenza, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, attiva nella provincia reggina, nel territorio nazionale e all'estero; per avere concorso, il 29 marzo 2021, nella corruzione di [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in quanto cassiere economo della ASP-Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], promettendo l'assunzione e poi procedendo all'assunzione del di lei figlio quale corrispettivo per il compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri di ufficio consistente nella estensione del contratto di sanificazione e nella proroga biennale dello stesso in favore della suddetta cooperativa; per avere concorso, l'8 novembre 2019 con permanenza, nella corruzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionari della citata ASP, nonché di [OSCURATO:PERSONA], consigliere regionale della Regione Calabria, consegnando loro somme di denaro e altre utilità, oltre alla prosecuzione di un rapporto di lavoro con la ASP, in cambio di atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nel velocizzare i pagamenti dovuti dalla Azienda sanitaria alla [OSCURATO:SOCIETA], nel ricevere consigli e informazioni per risolvere i problemi di tale cooperativa, anche per ottenere altri favori per la [OSCURATO:SOCIETA]; ed ancora, per avere, dal marzo 2020 con permanenza, concorso nella frode nella esecuzione del contratto del servizio pubblico di pulizia e sanificazione stipulato dalla ASP di [OSCURATO:PERSONA] con la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], omettendo di effettuare, nella misura e con le modalità stabilite dall'appalto, i servizi di pulizia e le opere di sanificazione straordinaria dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto, con una serie di punti articolati e tra loro collegati, i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, cod. proc. pen., e alle norme di legge penale sostanziale contestate, e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale dell'appello confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai quattro delitti oggetto di addebiti provvisori, benché:- con riferimento al reato del capo 1), non vi siano concreti elementi per collegare le vicende oggetto del presente procedimento a quelle di altra precedente indagine (c.d. 'Maremonti'), tanto da poter riconoscere l'esistenza di un'associazione per delinquere operante fin dal 2008, peraltro esclusa proprio in quel più risalente procedimento penale, né un ruolo consapevole del Lauro in quel sodalizio, entrato a far parte dell'ATI [OSCURATO:SOCIETA] solo nel 2016; come confermato dal fatto che l'operatività del sistema delle proroghe degli affidamenti dei servizi dell'ASP risalga già al 2007 e come non vi sia alcuna prova indiziaria circa l'esistenza di un collegamento tra dazioni indebite di denaro e forme di fraudolenta aggiudicazione di quelle gare; - con riferimento all'aggravante contestata al capo 1), le intercettazioni non abbiano offerto alcun dato da cui poter desumere che il Lauro fosse consapevole di far parte di una organizzazione criminale collegata alle iniziative della locale 'ndrangheta; senza considerare che tale associazione mafiosa avrebbe imposto la dazione di somme a titolo estorsivo e che non risulta comprovata l'assunzione nelle società di pulizia di soggetti rappresentanti delle locali cosche, personale per giunta transitato nella [OSCURATO:SOCIETA] perché già facente parte delle precedenti società aggiudicatarie del servizio pubblico; - con riferimento al reato del capo 7), le emergenze procedimentali avessero dimostrato che i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] fossero stati vittime di una iniziativa concussiva o induttiva della funzionaria pubblica Ambrogio, e che non vi era affatto un rapporto paritario tra i primi e la seconda; senza tenere conto, peraltro, che il Lauro non aveva avuto alcun ruolo diretto nell'assunzione del figlio della Ambrogio; - con riferimento al reato del capo 8), le carte del procedimento avessero comprovato che i due funzionari pubblici non avevano compiuto alcun atto discrezionale ovvero contrario ai doveri del loro ufficio, essendosi limitati ad effettuare i pagamenti che la ASP avrebbe dovuto effettuare tempestivamente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; e, comunque, che essi erano al più intervenuti nella fase esecutiva di un accordo corruttivo alla cui definizione non avevano preso parte, ovvero si erano resi autori di una abusiva induzione indebita a dare o promettere utilità; - con riferimento al reato del capo 10), i dati informativi a disposizione avessero dimostrato che non vi era stata alcuna contestazione di addebiti da parte della ASP verso la [OSCURATO:SOCIETA], cooperativa che si sarebbe al più resa responsabile di un inadempimento degli obblighi contrattuali rilevante, in assenza di espedienti ingannevoli o di altra forma di malafede contrattuale, ai sensi dell'art. 355 cod. pen.; senza sottacere che il Lauro aveva sollecitato l'esecuzione completa di 3 -Y) prestazioni di sanificazione che erano state invece ritenute "inutili" da un funzionario della ASP.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che il Lauro, peraltro attivo nella [OSCURATO:SOCIETA] solo dal 2018, non ha più rapporti con la pubblica amministrazione, che i servizi di pulizia sono stati nelle more affidati dalla ASP ad altro operatore e che il processo a carico del prevenuto si trova in una fase avanzata: elementi questi che fanno ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari ovvero che giustificano un giudizio di attenuazione, con la possibilità di soddisfare i bisogni residui con l'applicazione di una misura meno gravosa, quale quella degli arresti domiciliari con il controllo a mezzo di braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo motivo del ricorso è in parte manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni dai quali il Collegio dell'appello ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato raggiunto dai gravi indizi di colpevolezza in ordine a tre dei quattro i delitti contestatigli.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

2.1. In particolare, in relazione al delitto associativo del capo 1), il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, con motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcuna frattura di illogicità, come l'esistenza a livello indiziario del sodalizio criminale dedito alla sistematica commissione di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione fosse evincibile dalla lettura collegata degli esiti delle indagini di due diversi procedimenti penali.

Uno più risalente nel tempo, che aveva consentito di scoprire come nel 2008 i legali rappresentanti e i gestori di una serie di società reggine, che avevano in precedenza gareggiato con alterni risultati nelle gare per l'affidamento di appalti di servizi di pulizia della Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva assorbito le competenze di varie A.s.l. del luogo), si fossero accordati per superare i loro contrasti e per 'accaparrarsi' gli appalti che quella ASP avrebbe messo a concorso, a tal fine ottenendo i favori di pubblici funzionari corrotti e facendo nominare un loro rappresentante all'interno della istituzione; l'altro è il presente procedimento, nel quale le investigazioni avevano permesso di accertare che quel programma associativo era stato in seguito attuato anche con la creazione di un'associazione temporanea di imprese, la ATI [OSCURATO:SOCIETA], di cui faceva parte anche la [OSCURATO:SOCIETA], già facente capo a [OSCURATO:PERSONA], poi nel tempo amministrata dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e dal cognato, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

In dettaglio, le intercettazioni curate dagli inquirenti avevano comprovato come il Lauro avesse attivamente e consapevolmente partecipato al compimento sistematico di una serie di iniziative.corruttive allo scopo di ottenere la disponibilità di funzionari della ASP che avevano compiuto atti contrari ai loro doveri di ufficio per prorogare l'affidamento di quei servizi alla [OSCURATO:SOCIETA], con un 'meccanismo' di cui l'Anac aveva denunciato la illegittimità (pagg. 7-17 ord. impugn.).

Rispetto a questa ampia serie di dati informativi, portati in analitica e ordinata rassegna dal Tribunale dell'appello cautelare, le doglianze difensive sono risultate generiche (in specie, nella parte in cui si era sostenuto che l'associazione si sarebbe manifestata solo nel compimento di un atto, la costituzione della menzionata ATI [OSCURATO:SOCIETA]) e sostanzialmente contenenti mere censure in fatto, in quanto finalizzate ad una rivalutazione del materiale di indagine, peraltro rappresentato nel ricorso in maniera parziale.

Nella decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è riconoscibile alcuna delle denunciate violazioni di legge, essendo la stessa conforme al consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, ma sia caratterizzato da un'attività comune pianificata, da una direzione programmatica ed esecutiva affidata ad uno o alcuni dei sodali, ad una ripartizione di compiti tra gli associati, pure tra loro interscambiabili (così, ex multis, Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252387).

2.2. Quanto alla circostanza aggravante del capo 1), le doglianze difensive appaiono molto generiche, a fronte di un compendio indiziario ricco e articolato, che aveva efficacemente permesso al Tribunale dell'appello cautelare di affermare che le iniziative delittuose della menzionata cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] avevano ricevuto l'avallo di [OSCURATO:PERSONA], capo della omonimo cosca di 'ndrangheta attiva nella zona, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il 'permesso' per poter gestire i servizi appaltati dalla ASP (così consolidando una intesa che era stata già in precedenza raggiunta da [OSCURATO:PERSONA]): cosca mafiosa che aveva ricevuto in corrispettivo un sussidio mensile in denaro e il pagamento di uno stipendio in favore dei D'Andrea, parenti dello Iamonte; relazioni delle cui dinamiche il Chilà aveva discusso con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato pienamente consapevole di quel sostegno che veniva • assicurato all'organizzazione mafiosa, avendo avuto pure rapporti con un loro dipendente, tal Floccari, sospettato di essere intraneo ad un clan kidranghetistico.

Tali conclusioni non risultano integrare alcuna inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di riferimento, atteso che è pacifico che la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615).

D'altro canto, l'episodio estorsivo contestato al capo d'imputazione 6) - estraneo all'ambito decisionale devoluto - non è in contraddizione con quella premessa ricostruttiva, perché, come si evince dalla richiamata ordinanza cautelare genetica della misura, era stato chiarito come quell'episodio delittuoso fosse collegabile ad un successivo momento di 'rottura' degli equilibri che il Chilà aveva raggiunto con gli appartenenti alla cosca 'ndranghetistica degli Iannonte (v. pagg. 17-22 ord. impugn.).

Peraltro, tale ultima questione è stata posta dalla difesa per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

A ciò si aggiunga che la circostanza dell'intervenuta decisione cautelare favorevole ad altro indagato, segnalata dalla difesa dell'odierno ricorrente, appare irrilevante in quanto non si conoscono ancora le ragioni di quel provvedimento.

2.3. In relazione al reato del capo 7), le censure difensive contenute nel ricorso attingono direttamente a questioni ricostruttive del fatto, rispetto alle quale i giudici di merito avevano adeguatamente puntualizzato come il rapporto corruttivo con la pubblica funzionaria Ambrogio, dipendente della ASP di [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto ad oggetto una serie di 'favori' che questa - in una posizione paritaria con i concorrenti corruttori - aveva garantito alla [OSCURATO:SOCIETA], ma in special modo il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio consistente nel concorso della predetta nell'adozione della delibera illegittima di proroga dell'appalto del servizio di pulizia in favore della cooperativa amministrata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: il quale era stato intercettato nel mentre, d'intesa con altri correi, stava concordando le modalità per soddisfare la pretesa della Annbrogi di ottenere in cambio l'assunzione del di lei figlio.

Con motivazione adeguata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, chiarito perché le pressanti richieste della Ambrogio non avessero integrato gli estremi di una concussione, essendosi inserite in un prolungato rapporto che aveva visto i responsabili della [OSCURATO:SOCIETA] in una posizione paritaria con quel pubblico agente, dalle cui iniziative l'ATI aveva tratto benefici consistiti nelle illegittime proroghe dei servizi di pulizie che erano state concesse da una commissione di cui la Ambrogio aveva fatto parte (v. pagg. 22-25 ord. impugn.).

3. Con riferimento al reato del capo 8), la difesa ha posto la questione della diversa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 318 anziché dell'art. 319 cod. pen.

Tuttavia, tale questione è stata dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, non anche con l'atto di appello e neppure con l'originaria istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con la quale l'interessato aveva prospettato esclusivamente la possibilità di riqualificare i fatti in termini di concussione.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Con riferimento al reato del capo 10), per il quale la difesa ha posto una questione di corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati, il ricorso va accolto in quanto le risposte date dal Tribunale dell'appello cautelare appaiono incomplete e inadeguate, sicché la motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria e contraddittoria.

Secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti: malafede contrattuale che è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, Sentenza n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267).

Di tale indicazione ermeneutica il Tribunale dell'appello cautelare non ha fatto corretta applicazione, perché ha reputato di dover qualificare in termini di frode nelle pubbliche forniture una condotta ascrivibile al Lauro nella quale non è riconoscibile l'impiego di alcun artificio o espediente per trarre in inganno la pubblica amministrazione appaltante il servizio di pulizia e di sanificazione dei locali della ASP di [OSCURATO:PERSONA].

Si è parlato, infatti, nella motivazione dell'ordinanza cautelare di impiego, di macchinari ("pompette") sottodimensionati per la sanificazione di quei locali, di mancata predisposizione di adeguate "squadre di lavoratori" per quei servizi, di riduzione da cinque a due giorni a settimana per alcuni interventi, di omessa sanificazione di un ambulatorio specialistico, di compimento di attività di sanificazione in orari incompatibili per la presenza dei pazienti e di inefficienze nella esecuzione dei contratti, talora contestate informalmente al Lauro (pagg. 25-28 ord. innpugn.): circostanze nelle quali appaiono prima facie più agevolmente riconoscibili gli estremi di un doloso inadempimento nelle pubbliche forniture, talora pure contestati ai responsabili della [OSCURATO:SOCIETA].

E ciò senza che sembra possano condurre a differenti conclusioni gli accertati atteggiamenti di alcuni funzionari della ASP, improntati a 'tolleranza' ovvero ad omesso esercizio dei propri doveri, nei quali potrebbero essere astrattamente ravvisati gli estremi di altri reati a carico di quei pubblici agenti.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al capo 10), con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel nuovo esame su tale capo, si uniformerà agli indicati principi di diritto.

5. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo del ricorso.

Le doglianze al riguardo formulate dalla difesa contengono esclusivamente censure in fatto e sono state finalizzate ad ottenere una diversa lettura delle emergenze procedimentali.

Laddove il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, aveva analiticamente indicato una serie di elementi fattuali (oggettiva gravità di condotte corruttive protrattesi fino a poco prima della esecuzione della misura cautelare; stabili legami con esponenti della criminalità organizzata locale; ruolo del ricorrente prioritario e non occasionale all'interno del sodalizio delinquenziale in esame; iniziative negativamente qualificate dall'esistenza di una ramificata rete di contatti e di conoscenze idonee a favorire l'attuazione del programma criminoso associativo nel settore delle commesse pubbliche) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di un concreto e attuale rischio di commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: pericolo di recidiva che si atteggia in termini tali da rendere altre misure meno afflittive inidonee a fronteggiare le relative esigenze di controllo.

Per altro verso, va osservato come il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisca pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).

A ciò si aggiunga che legittimamente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha anche valorizzato la presunzione operante in materia ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del titolo del reato aggravato contestato al capo 1); nonché ha segnalato specifici dati fattuali (in particolare, la creazione della fasulla documentazione comprovante l'acquisto di un cellulare costituente il prezzo di una corruzione) dai quali era stato possibile desumere anche il pericolo che il Lauro potesse condizionare l'acquisizione delle prove nel corso del giudizio: circostanze queste con le quali il ricorso ha omesso del tutto di confrontarsi, risultando così, sul punto relativo alle sussistenza delle esigenze cautelari ed ai connessi criteri di scelta della misura, in parte pure aspecifico. 6.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 10) e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 29 dicembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato una richiesta difensiva di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 416-bis.1 cod. pen. (capo 1); 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen. (capo 7); 81, 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 8); 81, 110 e 356 cod. pen. (capo 10), per avere, nella veste di legale rappresentante della società cooperativa a r.l. [OSCURATO:SOCIETA], fatto parte di un'associazione per delinquere, operante in [OSCURATO:PERSONA] con permanenza, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, attiva nella provincia reggina, nel territorio nazionale e all'estero; per avere concorso, il 29 marzo 2021, nella corruzione di [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in quanto cassiere economo della ASP-Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], promettendo l'assunzione e poi procedendo all'assunzione del di lei figlio quale corrispettivo per il compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri di ufficio consistente nella estensione del contratto di sanificazione e nella proroga biennale dello stesso in favore della suddetta cooperativa; per avere concorso, l'8 novembre 2019 con permanenza, nella corruzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionari della citata ASP, nonché di [OSCURATO:PERSONA], consigliere regionale della Regione Calabria, consegnando loro somme di denaro e altre utilità, oltre alla prosecuzione di un rapporto di lavoro con la ASP, in cambio di atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nel velocizzare i pagamenti dovuti dalla Azienda sanitaria alla [OSCURATO:SOCIETA], nel ricevere consigli e informazioni per risolvere i problemi di tale cooperativa, anche per ottenere altri favori per la [OSCURATO:SOCIETA]; ed ancora, per avere, dal marzo 2020 con permanenza, concorso nella frode nella esecuzione del contratto del servizio pubblico di pulizia e sanificazione stipulato dalla ASP di [OSCURATO:PERSONA] con la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], omettendo di effettuare, nella misura e con le modalità stabilite dall'appalto, i servizi di pulizia e le opere di sanificazione straordinaria dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto, con una serie di punti articolati e tra loro collegati, i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, cod. proc. pen., e alle norme di legge penale sostanziale contestate, e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale dell'appello confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai quattro delitti oggetto di addebiti provvisori, benché:- con riferimento al reato del capo 1), non vi siano concreti elementi per collegare le vicende oggetto del presente procedimento a quelle di altra precedente indagine (c.d. 'Maremonti'), tanto da poter riconoscere l'esistenza di un'associazione per delinquere operante fin dal 2008, peraltro esclusa proprio in quel più risalente procedimento penale, né un ruolo consapevole del Lauro in quel sodalizio, entrato a far parte dell'ATI [OSCURATO:SOCIETA] solo nel 2016; come confermato dal fatto che l'operatività del sistema delle proroghe degli affidamenti dei servizi dell'ASP risalga già al 2007 e come non vi sia alcuna prova indiziaria circa l'esistenza di un collegamento tra dazioni indebite di denaro e forme di fraudolenta aggiudicazione di quelle gare; - con riferimento all'aggravante contestata al capo 1), le intercettazioni non abbiano offerto alcun dato da cui poter desumere che il Lauro fosse consapevole di far parte di una organizzazione criminale collegata alle iniziative della locale 'ndrangheta; senza considerare che tale associazione mafiosa avrebbe imposto la dazione di somme a titolo estorsivo e che non risulta comprovata l'assunzione nelle società di pulizia di soggetti rappresentanti delle locali cosche, personale per giunta transitato nella [OSCURATO:SOCIETA] perché già facente parte delle precedenti società aggiudicatarie del servizio pubblico; - con riferimento al reato del capo 7), le emergenze procedimentali avessero dimostrato che i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] fossero stati vittime di una iniziativa concussiva o induttiva della funzionaria pubblica Ambrogio, e che non vi era affatto un rapporto paritario tra i primi e la seconda; senza tenere conto, peraltro, che il Lauro non aveva avuto alcun ruolo diretto nell'assunzione del figlio della Ambrogio; - con riferimento al reato del capo 8), le carte del procedimento avessero comprovato che i due funzionari pubblici non avevano compiuto alcun atto discrezionale ovvero contrario ai doveri del loro ufficio, essendosi limitati ad effettuare i pagamenti che la ASP avrebbe dovuto effettuare tempestivamente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; e, comunque, che essi erano al più intervenuti nella fase esecutiva di un accordo corruttivo alla cui definizione non avevano preso parte, ovvero si erano resi autori di una abusiva induzione indebita a dare o promettere utilità; - con riferimento al reato del capo 10), i dati informativi a disposizione avessero dimostrato che non vi era stata alcuna contestazione di addebiti da parte della ASP verso la [OSCURATO:SOCIETA], cooperativa che si sarebbe al più resa responsabile di un inadempimento degli obblighi contrattuali rilevante, in assenza di espedienti ingannevoli o di altra forma di malafede contrattuale, ai sensi dell'art. 355 cod. pen.; senza sottacere che il Lauro aveva sollecitato l'esecuzione completa di 3 -Y) prestazioni di sanificazione che erano state invece ritenute "inutili" da un funzionario della ASP. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che il Lauro, peraltro attivo nella [OSCURATO:SOCIETA] solo dal 2018, non ha più rapporti con la pubblica amministrazione, che i servizi di pulizia sono stati nelle more affidati dalla ASP ad altro operatore e che il processo a carico del prevenuto si trova in una fase avanzata: elementi questi che fanno ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari ovvero che giustificano un giudizio di attenuazione, con la possibilità di soddisfare i bisogni residui con l'applicazione di una misura meno gravosa, quale quella degli arresti domiciliari con il controllo a mezzo di braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è in parte manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni dai quali il Collegio dell'appello ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato raggiunto dai gravi indizi di colpevolezza in ordine a tre dei quattro i delitti contestatigli. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 2.1. In particolare, in relazione al delitto associativo del capo 1), il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, con motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcuna frattura di illogicità, come l'esistenza a livello indiziario del sodalizio criminale dedito alla sistematica commissione di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione fosse evincibile dalla lettura collegata degli esiti delle indagini di due diversi procedimenti penali. Uno più risalente nel tempo, che aveva consentito di scoprire come nel 2008 i legali rappresentanti e i gestori di una serie di società reggine, che avevano in precedenza gareggiato con alterni risultati nelle gare per l'affidamento di appalti di servizi di pulizia della Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva assorbito le competenze di varie A.s.l. del luogo), si fossero accordati per superare i loro contrasti e per 'accaparrarsi' gli appalti che quella ASP avrebbe messo a concorso, a tal fine ottenendo i favori di pubblici funzionari corrotti e facendo nominare un loro rappresentante all'interno della istituzione; l'altro è il presente procedimento, nel quale le investigazioni avevano permesso di accertare che quel programma associativo era stato in seguito attuato anche con la creazione di un'associazione temporanea di imprese, la ATI [OSCURATO:SOCIETA], di cui faceva parte anche la [OSCURATO:SOCIETA], già facente capo a [OSCURATO:PERSONA], poi nel tempo amministrata dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e dal cognato, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, le intercettazioni curate dagli inquirenti avevano comprovato come il Lauro avesse attivamente e consapevolmente partecipato al compimento sistematico di una serie di iniziative.corruttive allo scopo di ottenere la disponibilità di funzionari della ASP che avevano compiuto atti contrari ai loro doveri di ufficio per prorogare l'affidamento di quei servizi alla [OSCURATO:SOCIETA], con un 'meccanismo' di cui l'Anac aveva denunciato la illegittimità (pagg. 7-17 ord. impugn.). Rispetto a questa ampia serie di dati informativi, portati in analitica e ordinata rassegna dal Tribunale dell'appello cautelare, le doglianze difensive sono risultate generiche (in specie, nella parte in cui si era sostenuto che l'associazione si sarebbe manifestata solo nel compimento di un atto, la costituzione della menzionata ATI [OSCURATO:SOCIETA]) e sostanzialmente contenenti mere censure in fatto, in quanto finalizzate ad una rivalutazione del materiale di indagine, peraltro rappresentato nel ricorso in maniera parziale. Nella decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è riconoscibile alcuna delle denunciate violazioni di legge, essendo la stessa conforme al consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, ma sia caratterizzato da un'attività comune pianificata, da una direzione programmatica ed esecutiva affidata ad uno o alcuni dei sodali, ad una ripartizione di compiti tra gli associati, pure tra loro interscambiabili (così, ex multis, Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252387). 2.2. Quanto alla circostanza aggravante del capo 1), le doglianze difensive appaiono molto generiche, a fronte di un compendio indiziario ricco e articolato, che aveva efficacemente permesso al Tribunale dell'appello cautelare di affermare che le iniziative delittuose della menzionata cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] avevano ricevuto l'avallo di [OSCURATO:PERSONA], capo della omonimo cosca di 'ndrangheta attiva nella zona, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il 'permesso' per poter gestire i servizi appaltati dalla ASP (così consolidando una intesa che era stata già in precedenza raggiunta da [OSCURATO:PERSONA]): cosca mafiosa che aveva ricevuto in corrispettivo un sussidio mensile in denaro e il pagamento di uno stipendio in favore dei D'Andrea, parenti dello Iamonte; relazioni delle cui dinamiche il Chilà aveva discusso con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato pienamente consapevole di quel sostegno che veniva • assicurato all'organizzazione mafiosa, avendo avuto pure rapporti con un loro dipendente, tal Floccari, sospettato di essere intraneo ad un clan kidranghetistico. Tali conclusioni non risultano integrare alcuna inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di riferimento, atteso che è pacifico che la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). D'altro canto, l'episodio estorsivo contestato al capo d'imputazione 6) - estraneo all'ambito decisionale devoluto - non è in contraddizione con quella premessa ricostruttiva, perché, come si evince dalla richiamata ordinanza cautelare genetica della misura, era stato chiarito come quell'episodio delittuoso fosse collegabile ad un successivo momento di 'rottura' degli equilibri che il Chilà aveva raggiunto con gli appartenenti alla cosca 'ndranghetistica degli Iannonte (v. pagg. 17-22 ord. impugn.). Peraltro, tale ultima questione è stata posta dalla difesa per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. A ciò si aggiunga che la circostanza dell'intervenuta decisione cautelare favorevole ad altro indagato, segnalata dalla difesa dell'odierno ricorrente, appare irrilevante in quanto non si conoscono ancora le ragioni di quel provvedimento. 2.3. In relazione al reato del capo 7), le censure difensive contenute nel ricorso attingono direttamente a questioni ricostruttive del fatto, rispetto alle quale i giudici di merito avevano adeguatamente puntualizzato come il rapporto corruttivo con la pubblica funzionaria Ambrogio, dipendente della ASP di [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto ad oggetto una serie di 'favori' che questa - in una posizione paritaria con i concorrenti corruttori - aveva garantito alla [OSCURATO:SOCIETA], ma in special modo il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio consistente nel concorso della predetta nell'adozione della delibera illegittima di proroga dell'appalto del servizio di pulizia in favore della cooperativa amministrata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: il quale era stato intercettato nel mentre, d'intesa con altri correi, stava concordando le modalità per soddisfare la pretesa della Annbrogi di ottenere in cambio l'assunzione del di lei figlio. Con motivazione adeguata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, chiarito perché le pressanti richieste della Ambrogio non avessero integrato gli estremi di una concussione, essendosi inserite in un prolungato rapporto che aveva visto i responsabili della [OSCURATO:SOCIETA] in una posizione paritaria con quel pubblico agente, dalle cui iniziative l'ATI aveva tratto benefici consistiti nelle illegittime proroghe dei servizi di pulizie che erano state concesse da una commissione di cui la Ambrogio aveva fatto parte (v. pagg. 22-25 ord. impugn.). 3. Con riferimento al reato del capo 8), la difesa ha posto la questione della diversa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 318 anziché dell'art. 319 cod. pen. Tuttavia, tale questione è stata dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, non anche con l'atto di appello e neppure con l'originaria istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con la quale l'interessato aveva prospettato esclusivamente la possibilità di riqualificare i fatti in termini di concussione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Con riferimento al reato del capo 10), per il quale la difesa ha posto una questione di corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati, il ricorso va accolto in quanto le risposte date dal Tribunale dell'appello cautelare appaiono incomplete e inadeguate, sicché la motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria e contraddittoria. Secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti: malafede contrattuale che è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, Sentenza n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267). Di tale indicazione ermeneutica il Tribunale dell'appello cautelare non ha fatto corretta applicazione, perché ha reputato di dover qualificare in termini di frode nelle pubbliche forniture una condotta ascrivibile al Lauro nella quale non è riconoscibile l'impiego di alcun artificio o espediente per trarre in inganno la pubblica amministrazione appaltante il servizio di pulizia e di sanificazione dei locali della ASP di [OSCURATO:PERSONA]. Si è parlato, infatti, nella motivazione dell'ordinanza cautelare di impiego, di macchinari ("pompette") sottodimensionati per la sanificazione di quei locali, di mancata predisposizione di adeguate "squadre di lavoratori" per quei servizi, di riduzione da cinque a due giorni a settimana per alcuni interventi, di omessa sanificazione di un ambulatorio specialistico, di compimento di attività di sanificazione in orari incompatibili per la presenza dei pazienti e di inefficienze nella esecuzione dei contratti, talora contestate informalmente al Lauro (pagg. 25-28 ord. innpugn.): circostanze nelle quali appaiono prima facie più agevolmente riconoscibili gli estremi di un doloso inadempimento nelle pubbliche forniture, talora pure contestati ai responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. E ciò senza che sembra possano condurre a differenti conclusioni gli accertati atteggiamenti di alcuni funzionari della ASP, improntati a 'tolleranza' ovvero ad omesso esercizio dei propri doveri, nei quali potrebbero essere astrattamente ravvisati gli estremi di altri reati a carico di quei pubblici agenti. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al capo 10), con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel nuovo esame su tale capo, si uniformerà agli indicati principi di diritto. 5. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo del ricorso. Le doglianze al riguardo formulate dalla difesa contengono esclusivamente censure in fatto e sono state finalizzate ad ottenere una diversa lettura delle emergenze procedimentali. Laddove il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, aveva analiticamente indicato una serie di elementi fattuali (oggettiva gravità di condotte corruttive protrattesi fino a poco prima della esecuzione della misura cautelare; stabili legami con esponenti della criminalità organizzata locale; ruolo del ricorrente prioritario e non occasionale all'interno del sodalizio delinquenziale in esame; iniziative negativamente qualificate dall'esistenza di una ramificata rete di contatti e di conoscenze idonee a favorire l'attuazione del programma criminoso associativo nel settore delle commesse pubbliche) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di un concreto e attuale rischio di commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: pericolo di recidiva che si atteggia in termini tali da rendere altre misure meno afflittive inidonee a fronteggiare le relative esigenze di controllo. Per altro verso, va osservato come il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisca pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). A ciò si aggiunga che legittimamente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha anche valorizzato la presunzione operante in materia ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del titolo del reato aggravato contestato al capo 1); nonché ha segnalato specifici dati fattuali (in particolare, la creazione della fasulla documentazione comprovante l'acquisto di un cellulare costituente il prezzo di una corruzione) dai quali era stato possibile desumere anche il pericolo che il Lauro potesse condizionare l'acquisizione delle prove nel corso del giudizio: circostanze queste con le quali il ricorso ha omesso del tutto di confrontarsi, risultando così, sul punto relativo alle sussistenza delle esigenze cautelari ed ai connessi criteri di scelta della misura, in parte pure aspecifico. 6. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 10) e r
Sentenza Cassazione n. 38351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris