CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 luglio 1959
Cassazione n. 20180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1959 avverso l'ordinanza del 09/10/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo. La Corte rilevava che l'istante era stata dichiarata "contumace" nel corso del primo grado di giudizio conclusosi con sentenza del tribunale in data 19 giugno 2015 (sentenza confermata dalla Corte d'appello di Firenze in data 5 luglio 2018) e che, pertanto, non poteva essere applicata la disciplina della rescissione del giudicato riservata solamente agli "assenti". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. proc. pen.) non sarebbe stata valutata la sussistenza dei presupposti della contumacia, né quelli per la valutazione della irreperibilità che, ove fosse stata riconosciuta, avrebbe consentito di applicare la disciplina riservata agli "assenti" e non quella prevista per i contumaci; si rilevava, inoltre, che non era stato notificato sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. l'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma, in primo luogo, che la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. è inammissibile quando è presentata in relazione a processo celebrato nei confronti di persona dichiarata irreperibile, "definito" con sentenza - anche solo di merito -, pronunciata "prima" della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. Tale richiesta non può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, né come incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, mezzo straordinario di impugnazione (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665 - 01; Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). Nel caso di specie la "contumacia" di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'assenza sicché, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, devono considerarsi ultrattive le norme previgenti a quelle che hanno introdotto l'istituto dell'assenza (compresa quella che prevede la notifica dell'estratto contumaciale). Quanto alla omessa dichiarazione di irreperibilità, che, ove vi fosse stata, avrebbe consentito la applicazione della disciplina sulla "assenza" - tenuto conto che il dispositivo della sentenza di primo grado è successivo all'entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 -, il collegio rileva, inoltre, che si tratta di questione non consentita che avrebbe dovuto essere proposta nel corso del processo di cognizione. 1.2. In secondo luogo, tenuto conto che il ricorrente lamenta la incompleta formazione del titolo esecutivo, correlata alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, si riafferma, altresì, che il giudice competente a valutare l'esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo è quello dell'esecuzione che decise ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.. Si rimarca che tale incidente di esecuzione si distingue dai rimedi post iudicatum, ovvero sia dalla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, che dalla richiesta di rescissione, che presuppongonola rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato (tra le altre: Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 - 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 0).Sicché quando, come nel caso di specie, si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo, per difetto di notifica dell'estratto contumaciale, il rimedio esperibile per far valere l'ipotetico vizio è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. pen.. Si ribadisce cioè che quando, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo (di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere ì provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma