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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33359/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a episodi di furto, tentato furto e porto ingiustificato di un martello; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità dell'imputato ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio , è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale ha congruamente e correttamente argomentato le ragioni poste a fondamento dalla decisione che involge la determinazione della pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellz1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MM ena [OSCURATO:PERSONA] 9 R anzi 3-LLLL i -2-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a episodi di furto, tentato furto e porto ingiustificato di un martello; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità dell'imputato ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio , è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale ha congruamente e correttamente argomentato le ragioni poste a fondamento dalla decisione che involge la determinazione della pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellz1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MM ena [OSCURATO:PERSONA] 9 R anzi 3-LLLL i -2-
Sentenza Cassazione n. 33359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris