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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02856/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 27 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non aveva versato nel termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale 2015 per l'ammontare di euro 4.112.659.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo per omessa sospensione del processo con messa all'a' 'prova.

Lamenta la mancata eva, valutazione dei motivi nuovi ritualmente proposti e aventi a oggetto la possibilità di applicare l'istituto anche al reato continuato nonché la mancata proposizione della questione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha escluso l'ammissione dell'imputato al beneficio della messa alla prova perché ne aveva già beneficiato nell'ambito di un altro procedimento penale per il medesimo titolo di reato in relazione al periodo d'imposta antecedente a quello oggetto del presente procedimento e non aveva provato la sussistenza dell'unico disegno criminoso.

La sentenza, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, ha ignorato la memoria contenente il motivo nuovo, in cui, non solo si faceva presente che la Corte di appello di Bologna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non poteva essere concessa più di una volta, non prevedeva che l'imputato ne potesse usufruire per reati connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ad altri oggetto di procedimenti già definiti, quanto poi si evidenziava che lo stesso Giudice di primo grado aveva pronunciato la condanna/ sostenendo che la crisi di liquidità non era stata improvvisa/ma si era protratta fin dal 2012, implicitamente riconoscendo un collegamento tra l'evasione del 2014 e quella del 2015.

Con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

Con la successiva sentenza n. 174 del 12 luglio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Ha precisato infatti che è irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati avvinti dalla continuazione vengano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo.

Ciò equivarrebbe a far dit-1°L; dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l'imputato stesso non può in alcun modo influire.

Ha inoltre evidenziato che un'interpretazione restrittiva finirebbe con il frustrare lo stesso intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato, attraverso un aumento della pena prevista per il reato più grave, secondo la regola generale posta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., intento nemmeno precluso dall'intervento del giudicato, come dimostra l'art. 671 cod. proc. pen., che consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena complessiva per più reati giudicati separatamente con sentenze o decreti penali irrevocabili, tenendo conto appunto della continuazione tra gli stessi.

Di qui, la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova sia rispetto alla continuazione esterna sia poi rispetto al concorso formale, ipotesi entrambe ricomprese nell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.

Ciò premesso in via generale, nello specifico va osservato che la Corte territoriale ha reso una motivazione errata laddove ha affermato che il ricorrente non aveva dedotto elementi a sostegno della continuazione, perché il tema era stato esaurientemente esposto quanto meno nel motivo nuovo.

La sentenza impugnata merita pertanto di essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 27 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non aveva versato nel termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale 2015 per l'ammontare di euro 4.112.659. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo per omessa sospensione del processo con messa all'a' 'prova. Lamenta la mancata eva, valutazione dei motivi nuovi ritualmente proposti e aventi a oggetto la possibilità di applicare l'istituto anche al reato continuato nonché la mancata proposizione della questione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha escluso l'ammissione dell'imputato al beneficio della messa alla prova perché ne aveva già beneficiato nell'ambito di un altro procedimento penale per il medesimo titolo di reato in relazione al periodo d'imposta antecedente a quello oggetto del presente procedimento e non aveva provato la sussistenza dell'unico disegno criminoso. La sentenza, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, ha ignorato la memoria contenente il motivo nuovo, in cui, non solo si faceva presente che la Corte di appello di Bologna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non poteva essere concessa più di una volta, non prevedeva che l'imputato ne potesse usufruire per reati connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ad altri oggetto di procedimenti già definiti, quanto poi si evidenziava che lo stesso Giudice di primo grado aveva pronunciato la condanna/ sostenendo che la crisi di liquidità non era stata improvvisa/ma si era protratta fin dal 2012, implicitamente riconoscendo un collegamento tra l'evasione del 2014 e quella del 2015. Con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. Con la successiva sentenza n. 174 del 12 luglio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Ha precisato infatti che è irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati avvinti dalla continuazione vengano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo. Ciò equivarrebbe a far dit-1°L; dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l'imputato stesso non può in alcun modo influire. Ha inoltre evidenziato che un'interpretazione restrittiva finirebbe con il frustrare lo stesso intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato, attraverso un aumento della pena prevista per il reato più grave, secondo la regola generale posta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., intento nemmeno precluso dall'intervento del giudicato, come dimostra l'art. 671 cod. proc. pen., che consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena complessiva per più reati giudicati separatamente con sentenze o decreti penali irrevocabili, tenendo conto appunto della continuazione tra gli stessi. Di qui, la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova sia rispetto alla continuazione esterna sia poi rispetto al concorso formale, ipotesi entrambe ricomprese nell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. Ciò premesso in via generale, nello specifico va osservato che la Corte territoriale ha reso una motivazione errata laddove ha affermato che il ricorrente non aveva dedotto elementi a sostegno della continuazione, perché il tema era stato esaurientemente esposto quanto meno nel motivo nuovo. La sentenza impugnata merita pertanto di essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso,
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