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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16866/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 14/02/2024 al 13/08/2024; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista nel corso del semestre di una condotta disciplinarmente rilevante ed era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nella quale si valutavano sussistenti gravi indizi a suo carico di partecipazione ad un'associazione finalizzato al traffico di stupefacenti con contestazione aperta, in atto anche in parte del semestre in esame; che questi due dati emersi nel periodo da valutare venivano motivatamente apprezzati come gravi e come idonei a segnalare la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 14/02/2024 al 13/08/2024; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista nel corso del semestre di una condotta disciplinarmente rilevante ed era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nella quale si valutavano sussistenti gravi indizi a suo carico di partecipazione ad un'associazione finalizzato al traffico di stupefacenti con contestazione aperta, in atto anche in parte del semestre in esame; che questi due dati emersi nel periodo da valutare venivano motivatamente apprezzati come gravi e come idonei a segnalare la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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